Proseguono le interlocuzioni di Confindustria con l’Agenzia delle Entrate, al fine di dirimere i dubbi interpretativi, di natura fiscale, che emergono in sede di applicazione degli incentivi agli investimenti noti come super-ammortamento e iper-ammortamento.
Com’è noto, si tratta, rispettivamente, della misura, inizialmente introdotta con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che dispone, per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi una maggiorazione del costo di acquisizione del 40 per cento con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (super-ammortamento) e di un’analoga misura, recata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che introduce, sempre ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del costo di acquisizione di beni specificamente individuati (allegato A) alla Legge di Bilancio 2017) nella misura del 150 per cento, oltre ad una correlata agevolazione sui beni immateriali (allegato B) alla Legge di Bilancio 2017).
Entrambe le misure, anche grazie all’attività di Confindustria, sono state oggetto di una proroga ad opera della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)[1],
Per dare un riscontro ai dubbi di carattere fiscale, non ancora risolti, l’Area Politiche Fiscali di Confindustria ha, sulla base dei consolidati rapporti di collaborazione con l’Amministrazione, esposto all’Agenzia delle Entrate le criticità evidenziate dalle imprese, sollecitandone una soluzione.
In tale contesto, segnaliamo le recenti precisazioni che l’Agenzia ha reso in occasione dell’incontro “Iper e super-ammortamento dei beni Industria 4.0”, tenutosi a Milano il 13 marzo u.s.
In tema di proroga dell’iper-ammortamento, come disposta dalla Legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo limite temporale per la consegna dei beni stabilito dalla norma di proroga (31 dicembre 2019), sia applicabile anche alle acquisizioni di beni per i quali sia stato versato un acconto (nella misura pari ad almeno il 20 per cento del costo) entro il 31 dicembre 2017.
Altro chiarimento rilevante, oggetto di molti quesiti da parte delle imprese, ha riguardato la relazione temporale tra l’iper-ammortamento e la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0” (beni ricompresi nell’allegato B) alla Legge di Bilancio 2017). La normativa stabilisce, infatti, che l’accesso all’agevolazione fiscale per i beni immateriali è subordinato alla condizione che il contribuente abbia fruito dell’iper ammortamento relativamente a beni inclusi nell’allegato A).
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che, nel caso di acquisto di un macchinario ricompreso nel citato allegato A) entro il 31 dicembre 2017, interconnesso nel 2018, con acquisto nel medesimo anno di un software incluso nell’allegato B), il contribuente potrà fruire, sullo stesso macchinario, delle seguenti agevolazioni: super-ammortamento nel 2017 ed, iper-ammortamento e agevolazione sul software nel 2018, prescindendo dal fatto che il macchinario ed il bene immateriale siano stati acquistati in periodi di imposta differenti.
Altro aspetto trattato dall’Agenzia è quello che attiene all’ubicazione degli investimenti: l’Agenzia, ribadendo quanto già precisato in precedenza e rilevato anche nella circolare di Confindustria dell’11 aprile 2017, ricorda che la norma relativa all’iper-ammortamento non contiene previsioni sull’ubicazione delle strutture aziendali cui gli investimenti ed beni agevolabili sono destinati; la sola condizione è che i relativi ammortamenti concorrano ad un reddito assoggettabile a tassazione in Italia e che i relativi proventi siano non occasionali (aspetto che, precisa opportunamente l’Agenzia, può essere valutato anche per il futuro).
[1] Con alcune differenze sostanziali rispetto all’anno precedente per il super ammortamento: riduzione della maggiorazione del costo di acquisizione (dal 40% al 30%) e modifica dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione (esclusione degli investimenti in veicoli di trasporto utilizzati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o ad uso pubblico).