Lavoro Accessorio: Circolare Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno
Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, Vi informiamo che la Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno mediante circolare allegata, fornisce, sulla scorta della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2016 trasmessaVi con nostra informativa dello scorso 20 Ottobre, alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016, che come noto ha introdotto, tra l’altro, alcune disposizioni che integrano e modificano il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.81/2015.
Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei c.d. voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.
La circolare evidenzia l’obligo per gli imprenditori non agricoli ed i professionisti di effettuare la comunicazione in questione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, indicando per ogni singolo lavoratore impegnato in prestazioni di lavoro accessorio:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Il committente dovrà quindi almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].
Le e-mail, di cui è opportuno conservare copia, dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente (almeno codice fiscale e ragione sociale) oltre quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio ed al lavoratore sopra richiamati.
La mancata comunicazione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. 81/15).
La circolare inoltre precisa che, resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).
Al riguardo si precisa che l’assenza, oltre che della comunicazione alla DTL, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Sussiste pertanto sia l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 49, comma 3, del D.Lgs. 185/16 sia l’obbligo di dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS.
Con apposito decreto del Ministero del Lavoro sarà definito l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero saranno introdotte ulteriori modalità applicative della disposizione.
Allegato
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