Incentivo Occupazione Sviluppo Sud: pubblicata la circolare operativa INPS n°. 102
Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, Vi informiamo che l’INPS ha pubblicato la circolare n°. 102, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo. Come noto infatti, il decreto direttoriale ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019, in attuazione dell’art. 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), aveva istituito per l’anno
2019 l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, prevedendo l’agevolazione esclusivamente per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019. Successivamente, con l’art. 39 ter della legge n.58 del 28 giugno 2019, di conversione del c.d. DL Crescita, era stato previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare <<Sistemi di politiche attive per l’occupazione>> 2014-2020, da destinare alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della c.d. Legge di Bilancio 2019. Ne consegue pertanto che ad oggi l’agevolazione è prevista per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, a fronte del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. L’incentivo Occupazione Sviluppo Sud è rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o contratto di apprendistato professionalizzante personale disoccupato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater, D.L. n.4/2019. Con riferimento al requisito anagrafico, ove il lavoratore alla data di assunzione, abbia un’età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che al momento dell’assunzione incentivata abbia già compiuto i 35 anni, oltre ad essere disoccupato, dovrà risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Si ricorda a tal proposito che il citato Decreto chiarisce il concetto di “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, facendo rientrare in tale categoria “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione” (4.800 € per il lavoro autonomo). Eccezion fatta per i casi di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, i soggetti sopraindicati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. L’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale venga effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia o nelle Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente quindi dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. È invece escluso nei casi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazione occasionale. L’ammontare dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Nei casi di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve comunque essere goduto a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2021. Relativamente alla fruizione del bonus per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, l’Istituto specifica che il beneficio trova applicazione solo durante il periodo formativo. L’incentivo non spetta invece in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’art. 47 comma 7 del D.Lgs. 81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione. Ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero per i rapporti di apprendistato riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale. L’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud è fruito alternativamente nel rispetto delle seguenti regole: a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE): – l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti; – per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni: 1) lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017; 2) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o di un diploma di istruzione e formazione professionale; 3) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 4) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale n.40 del 28 novembre 2018, si attuazione dell’art. 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n.651/2014. L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori di reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.26/2019. Inoltre, l’incentivo è cumulabile con l’esonero volto all’assunzione giovanile stabile previsto dall’art. 1-bis del D.L. 87/2018, convertito dalla legge 9 agosto 2018 n.96, nel limite massimo di un importo pari ad euro 8.060 su base annua. Al riguardo si specifica che attualmente tale tipologia di incentivo non è operativa in quanto manca il decreto attuativo. Infine, l’incentivo Occupazione Sviluppo Sud è cumulabile con altri incentivi di natura economica previsti e attuati dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni. Procedimento di ammissione all’incentivo Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà inoltrare un’istanza preliminare di ammissione esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico “IOSS” disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, seguendo le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare in commento. Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare a pena di decadenza l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
Allegati
Nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge di conversione del DL Crescita n.34/2019.
Informiamo che stiamo realizzando alcuni incontri tematici presso l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania sui temi di interesse delle imprese: rifiuti, autorizzazioni, acque, valutazione di impatto ambientale.
E’ in programma dal 25 al 27 settembre prossimo, nella città di Tianjin, la terza edizione della missione imprenditoriale in Cina dedicata alle PMI organizzata da Confindustria, Agenzia ICE e ABI nell’ambito del Business Forum Italia-Cina.
Informiamo che è aperta la call per partecipare alla Settimana dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia Cina-Italia, in programma nelle città di Pechino e Jinan dal 28 al 31 ottobre 2019.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un’impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a giugno 2019.