AGEVOLAZIONI: credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo. Chiarimenti Agenzia delle Entrate in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, fornisce chiarimenti applicativi molto attesi dalle imprese in relazione alle modalità applicative della disciplina nel credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo (art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda).
In termini generali, l’impostazione della circolare è quella di definire criteri generali utili all’individuazione ex ante delle fattispecie che si ritengono non conformi alla ratio della disciplina agevolativa, in modo da ridurre gli spazi e le incertezze legate ad eventuali contestazioni basate sulla disciplina generale antiabuso (art. 10 bis della legge n. 212 del 2000).
In questo intento, le soluzioni indicate – pur non essendo prive di razionalità – si propongono di colmare le lacune del dettato normativo e, in taluni passaggi, segnano anche una discontinuità con i precedenti documenti di prassi relativi ad altre agevolazioni. E’ probabile, quindi, che i comportamenti nel frattempo adottati dalle imprese, che facevano affidamento su tali precedenti, non risultino conformi alle nuove soluzioni contenute nella circolare 10/E del 2018.
In ogni caso, la stessa circolare precisa, a tutela dei contribuenti, che se i comportamenti pregressi -adottati in assenza di indicazioni – hanno dato luogo ad un beneficio superiore rispetto a quello spettante, le imprese sono ammesse a regolarizzare la propria posizione senza applicazione delle sanzioni (provvedendo eventualmente a versare l’importo del maggior credito eventualmente già compensato, oltre ai relativi interessi). Se, viceversa il comportamento pregresso ha dato luogo ad un credito inferiore, le imprese potranno invece presentare dichiarazioni integrative a favore per i periodi di imposta 2015 e 2016.
In estrema sintesi, gli elementi di novità più significativi che si rinvengono nella circolare n. 10/E del 2018 si possono schematizzare come segue.
Nel caso di trasformazione che comporti un’interruzione del periodo di imposta, il confronto tra i costi ammissibili e la media storica di riferimento va effettuato ragguagliando quest’ultima grandezza alla durata del periodo di imposta infrannuale, fermo restando che il credito complessivamente spettante non può comunque eccedere quello che sarebbe maturato, sullo stesso soggetto, in assenza della trasformazione.
Per l’ipotesi di fusione, quando l’operazione sia intervenuta in anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (2012-2014), la media va calcolata sull’importo complessivo dei costi delle società interessate dall’operazione. Qualora la fusione sia, invece, intervenuta in uno dei periodi agevolati (2015- 2020) va verificato se siamo di fronte ad una fusione con retrodatazione o meno. Nel primo caso (fusione con retrodatazione), la società incorporante eredita tanto la media storica quanto i costi dell’incorporata e si limita a sommarli ai propri parametri (media e costi) rilevanti per l’agevolazione. Nel caso di fusione senza retrodatazione, invece, la presenza di un periodo infrannuale implica che l’incorporata debba calcolare il credito di imposta spettante ante fusione confrontando i costi ammissibili con la media storica ragguagliata al numero dei mesi di durata di tale periodo. La parte della media storica dell’incorporata relativa al periodo post fusione va invece attribuita, ad avviso dell’Agenzia, alla società incorporante.
Per quanto riguarda la scissione, spicca la scelta di adottare un criterio di attribuzione analitico della media storica di riferimento, alla scissa o alla beneficiaria, in luogo del tradizionale criterio forfettario di cui all’art. 173, comma 4, del TUIR basato sulla proporzione tra il patrimonio netto contabile trasferito alla beneficiaria e quello rimasto sulla scissa. Occorre, cioè, aver riguardo ai costi di ricerca che sono stati storicamente sostenuti sul ramo di azienda trasferito alla beneficiaria o rimasto sulla scissa. Questa soluzione interpretativa, particolarmente innovativa, viene giustificata dal fatto che per il credito di imposta sarebbe riscontrabile un nesso specifico con gli elementi organizzativi e patrimoniali necessari per l’esecuzione dei progetti di ricerca e che, viceversa, l’adozione del criterio forfettario potrebbe dar luogo ad effetti distorsivi.
Quanto infine alle operazioni di conferimento di azienda, la circolare precisa che non può considerarsi una nuova attività, priva di media storica, quella che venga svolta da una newco che riceva un compendio aziendale che già svolgeva la medesima attività di ricerca.
Analoga conclusione va tratta anche quando il compendio aziendale e la relativa attività di ricerca vengano trasferite a società già esistente se l’operazione di conferimento è operata all’interno del gruppo e, altresì, nelle ipotesi in cui, all’interno del gruppo, tale trasferimento venga realizzato tramite affitto o cessione di azienda. Si aggiunge inoltre che, nei trasferimenti di azienda infragruppo, la media storica rimane sul dante causa qualora quest’ultimo assuma la veste di committente dell’attività di ricerca affidata alla società avente causa (e cioè conferitaria, affittuaria o acquirente). In caso contrario, la media storica si trasferisce sulla società beneficiaria del ramo di azienda.
Per le fattispecie diverse da quelle esaminate nella circolare rimane fermo il potere dell’Agenzia di sindacare l’eventuale natura abusiva dell’operazione volta ad ottenere “un credito d’imposta maggiore rispetto a quello che i soggetti coinvolti nell’operazione avrebbero maturato in assenza della stessa”. Resta altresì ferma la possibilità per i contribuenti di presentare all’Agenzia istanza di interpello ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della legge 27 luglio 2000 n. 212 per dirimere incertezze interpretative
Allegati
10+E+circolare+bonus+RS+operazioni+straordinarie+NSD+rev+16_5
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Il prossimo 23 maggio alle ore 17.30 al SELLALAB Salerno (Corso Garibaldi, 203 – Salerno) si terrà il workshop “BITCOIN, ALTCOIN E I.C.O”, un pomeriggio dedicato a scoprire il funzionamento e le implicazioni del mondo delle criptovalute.
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