CCNL Metalmeccanici 26 novembre 2016 – welfare contrattuale
Si ricorda che a decorrere dal prossimo 1° giugno 2018 le aziende hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 maggio 2019.
Come precisato nella dichiarazione a verbale sottoscritta il 29 settembre 2017 posta in calce all’art. 17, Sezione quarta, Titolo IV, la data del 1° giugno deve “intendersi come il termine entro il quale l’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare”.
Si ricorda che hanno diritto alla suddetta offerta di beni e servizi di welfare i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno o siano comunque assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che abbiano superato la prova e che non siano in aspettativa non retribuita né indennizzata (aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.) per tutto il periodo 1° giugno-31 dicembre.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è necessario, inoltre, aver maturato un’anzianità di servizio di almeno tre mesi complessivi nel corso di ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
Per i lavoratori a part-time il valore dei suddetti strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale.
Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all’art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo di rinnovo in materia di welfare.
Nel contempo, così come già stabilito per il 2017, è prevista espressamente la possibilità che i 150, stabiliti per il 2018 possano essere destinati, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi (vedi allegata circolare n.3 del Fondo Metasalute).
L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi.
Nel caso di accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal CCNL.
Nelle aziende dove è costituita la RSU dovrà svolgersi un apposito confronto per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, dell’organizzazione aziendale e del rapporto con il territorio, una coerente gamma di beni e servizi privilegiando quelli con finalità sociale.
A tal fine, le aziende terranno opportunamente in considerazione le indicazioni della RSU senza, però, che sia necessario uno specifico accordo.
Trasmettiamo inoltre nuovamente in allegato la nota operativa al welfare aziendale, redatta da Federmeccanica, che fornisce le istruzioni per l’uso dei beni e servizi di cui all’art. 17 sez. Quarta, Titolo IV.
Allegati
circolare-aziende-fb-prot-25(1)
All 1 – Prot 56 – Guida Oper WELFARE AZ 14 nov 2017
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Il prossimo 13 giugno 2018, dalle ore 15:00, presso la sede di Confindustria Salerno, si terrà il BUSINESS SPEED DATE del Settore Metalmeccanico.
Ricordiamo che, con decreto 21 dicembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ridisegnato la nuova disciplina per le imprese energivore. Una misura importantissima che, si stima, porterà oltre tremila imprese ad accedere ai nuovi benefici, per un risparmio complessivo di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro.
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A seguito delle numerose richieste di parere tecnico pervenute in materia di iper-ammortamento, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare direttoriale del 23 maggio 2018 è intervenuto per fornire chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella