Benefici normativi e contributivi – L. n. 296/2006 – Circolare INL n. 3/2017

Con la circolare n. 3/2017, riportata in allegato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, anche in esito al confronto con Confindustria ed altre associazioni del sistema, ha formalizzato una interpretazione di notevole rilievo per le imprese in tema di rilascio del DURC e di revoca dei benefici.

La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Finora, il mancato rispetto degli “altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi” produceva la perdita dei benefici per tutta l’impresa.

I benefici di cui si tratta – elencati in modo non esaustivo nella nota del Ministero del 28 gennaio 2016 – sono principalmente legati al singolo rapporto di lavoro e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti.

L’Ispettorato, sulla base di questa corretta ricostruzione, chiarisce pertanto che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

Si tratta di un principio già rinvenibile sia nella disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, sia nel richiamo contenuto nell’art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 (disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Il paradosso a cui conduceva la differente interpretazione più restrittiva (perdita dei benefici per tutti i lavoratori) era l’introduzione di un meccanismo di penalizzazione addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30 gennaio 2015, secondo il quale soltanto alcune violazioni particolarmente gravi (quelle elencate nell’Allegato A) impediscono il rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei benefici in godimento da parte dell’impresa.

Allegati

Circolare+3+2017




Costituzione 3 nuovi ITS in Campania

La Regione Campania ha emanato, nell’ambito delle azioni volte alla valorizzazione dell’offerta formativa professionale nella regione, un Bando per la costituzione di 3 nuovi

ITS nel campo dell’Energia, della Moda e della Meccanica, di cui in allegato i relativi documenti. L’opportunità è rilevante sia per i giovani che per il sistema delle imprese, nell’ottica di formare dei professionisti qualificati che sopperiranno alla carenza di offerta registrata spesso sul mercato del lavoro in relazione ai profili inerenti tali settori. Il Bando prevede che le domande siano presentate dal soggetto capofila della costituenda Fondazione (un Istituto scolastico superiore) entro il prossimo 15 settembre. Le imprese interesse a partecipare alla compagine della costituenda Fondazione possono segnalarlo via email a [email protected]
Eventuali quesiti tecnici possono essere presentati via mail all’indirizzo: [email protected]. Ricordiamo inoltre che, in Campania ci sono già tre ITS funzionanti: l’ITS Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi, l’ITS per la Mobilità Sostenibile Trasporti Ferroviari e l’ITS Beni Attività Culturali e Turistiche per i quali è comunque possibile fare specifica richiesta di adesione.

Allegati

DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_336_DEL_25-07-2017

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PREMIO IMPRESE PER INNOVAZIONE CONFINDUSTRIA – IX Edizione

Confindustria lancia la IX edizione del Premio Imprese x Innovazione, con l’obiettivo di  assegnare un riconoscimento ufficiale alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo ma che valorizzi l’organizzazione e la cultura dell’azienda stessa.

Il Premio IxI di Confindustria è realizzato in collaborazione con La Fondazione Giuseppina Mai, con il sostegno di  Warrant Group e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI). A partire dalla IX edizione si avvarrà anche della collaborazione di Confindustria Bergamo.

Il Premio si distingue per essere, in Europa, il primo sull’Innovazione che ha adottato i parametri dell’European Foundation for Quality Management (EFQM), un modello di eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale. Il Premio si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della Ricerca e Innovazione e della Finanza per la Ricerca e Innovazione messi gratuitamente a disposizione dai partner del Premio e  da imprese.

L’esperienza di questi anni ha evidenziato che le imprese che hanno fatto tesoro delle indicazioni emerse dai risultati di questo percorso sono poi davvero cresciute, a dimostrazione concreta che gli investimenti in R&I sono remunerativi nel medio termine e capaci di generare un processo virtuoso di consolidamento dei risultati raggiunti e di progettazione degli scenari futuri. Lo conferma il fatto che il Premio richiama molte nuove imprese, ma anche molte aziende che  partecipano alle edizioni successive per valutare il loro livello di crescita rispetto agli anni precedenti.

DESTINATARI
Il Premio è aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia, suddivise in quattro categorie distinte:
– Imprese con un numero di dipendenti maggiore di 1500
– Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50
– Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250
– Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 1500

Come da regolamento, non potranno partecipare le imprese che nelle ultime due edizioni hanno vinto il Premio Award.

Il percorso prevede:
–        la compilazione in ogni sua parte l’apposito modulo di registrazione e dell’informativa privacy
–        la compilazione del Questionario nelle sue 2 sezioni (A e B).
–        la compilazione dell’Application guidata disponibile sul portale e da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected] assicurandosi di ricevere una risposta di avvenuta ricezione da parte di Confindustria
–        la possibilità di compilare il Questionario Industria 4.0 per concorrere alla menzione speciale prevista

La scadenza per la compilazione del questionario e dell’ application guidata è fissata al 10 settembre 2017.

Confindustria con il Premio IxI, per la categoria Industria e Servizi, al Premio Nazionale per l’Innovazione, che sarà assegnato anche alle prime 9 imprese  vincitrici del premio IxI (6 per la categoria piccole e medie imprese, 3 per la categoria grandi imprese).

Il Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”) è un’iniziativa del Governo italiano promossa con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008 che ha previsto la Giornata Nazionale dell’Innovazione. Il Premio è istituito, su mandato del Presidente della Repubblica Italiana, presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC. L’obiettivo del Premio è valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e creative di aziende, università, amministrazioni pubbliche, enti o singoli ideatori, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione nel Paese.

Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega di sensibilizzare le vostre aziende associate a partecipare.

Tutte le informazioni sul regolamento, le fasi, i riferimenti dell’iniziativa e il questionario online per partecipare saranno disponibili da domani sul sito di Confindustria al seguente indirizzo:

http://www.confindustria.it/Aree/PremioIxI2017.htm

Per ogni informazione di carattere organizzativo e tecnico è attiva la casella di posta dedicata al Premio: [email protected] e potete contattare Angela Ciccarone  – Confindustria – Politiche Industriali – Tel. 06-5903376 – email. [email protected]




Consorzio ASI: disponibilità lotto

Il Consorzio Asi ci informa che è disponibile un lotto, ubicato nell’agglomerato ASI di Battipaglia,

di mq. 5235 e ricadente in zona omogenea “D” del vigente Piano Regolatore Territoriale Consortile del Consorzio ASI di Salerno. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici del Consorzio ( tel. 089336371; e-mail: [email protected] ; pec: [email protected]).




CIGS: anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva – circolare MLPS n.14/2017

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 14 del 26 luglio 2017, in allegato, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito al requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015.

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione “.

In sede di valutazione dei programmi aziendali, il Ministero ha riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.

In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – il Ministero ritiene che nel corso dei programmi contemplati dall’art. 21, del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.

Pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.

 Allegati

MLCircolare-14-2017




MERCATO ELETTRONICO PA: pre-abilitazione per le imprese che operano sul MEPA – deadline 18 agosto 2017

Informiamo che è in corso una riorganizzazione ed estensione delle merceologie dei bandi di abilitazione al Mercato Elettronico relativi a beni e servizi, e che il 28 agosto saranno pubblicati due nuovi

bandi che sostituiranno quelli ad ora attivi. Per consentire alle imprese già attive sul MEPA di trasferire l’abilitazione e i cataloghi nella nuova struttura senza ulteriori oneri, Consip ha messo a disposizione fino al 18 agosto una “procedura di pre-abilitazione”. Al momento dell’apertura al pubblico dei nuovi bandi, infatti, le imprese che hanno effettuato la pre-abilitazione, potranno riprendere ad operare sul MEPA in assoluta continuità, mentre le altre dovranno procedere con una nuova richiesta di abilitazione e attenderne l’esito secondo le consuete modalità operative e i tempi di valutazione dell’istanza. Di seguito i link per consultare la relativa documentazione e le informazioni su questa procedura: Documentazione “Nuovo Bando Beni” Documentazione “Nuovo Bando Servizi”




Contributi INAIL per assunzione di persone disabili – Circolare INAIL n. 30 del 25 Luglio 2017

Con la circolare n. 30 dello scorso 25 Luglio, riportata in allegato, l’INAIL amplia in via sperimentale la rete di assistenza a favore dei lavoratori disabili, anche ai casi di nuova occupazione.

Come noto infatti, il Regolamento approvato dall’Istituto lo scorso anno e la successiva circolare n.51/2016 limitavano i contributi esclusivamente ai casi di conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dell’aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro o ad una tecnopatia.
Ricordiamo che il Regolamento del 2016 prevede tre tipologie di interventi:
1) per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con tetto di spesa a 95 mila euro e 100% dei costi ammissibili;
2) per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con limite di spesa sino a 40 mila euro e 100% dei costi ammissibili;
3) per la formazione, con il limite di spesa di 15 mila euro e il 60% dei costi ammissibili.
La circolare in oggetto estende quindi l’applicabilità di tali interventi alle nuove assunzioni di lavoratori disabili mediante contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, escludendo così il lavoro autonomo.
Relativamente alle tipologie di contratto, la circolare chiarisce che mentre non si riscontrano problemi di applicabilità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto invece concerne quelli a tempo determinato o flessibili è necessario effettuare caso per caso una valutazione dei costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell’inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto.
Per accedere ai finanziamenti, il datore di lavoro dovrà presentare un progetto di inserimento che dovrà essere comunicato, mediante il modulo allegato alla circolare n.30, alla sede INAIL territorialmente competente per domicilio del lavoratore.

Allegati

Circolare n 30 del 25 luglio 2017

allegato 1 alla circolare 25_2017




Orario estivo e chiusura per ferie

Si comunica che da lunedì 31 luglio a venerdì 1° settembre  gli Uffici di Confindustria Salerno osserveranno il seguente orario estivo:

apertura ore 8.30 chiusura ore 15.30 (salvo diverse esigenze e riunioni già programmate).

 

Si informa inoltre che gli Uffici resteranno chiusi per ferie estive da lunedì 7 agosto a venerdì 18 agosto.




CALENDARIO FIERE Collettive AGROALIMENTARE Regione Campania 2018 -19

La Regione Campania – con delibera n. 398 del 04/07/2017 – ha approvato il calendario delle manifestazioni fieristiche del comparto Agroalimentare – allegato alla presente – cui parteciperà con collettive di aziende regionali nel corso del 2018-19.

FINALITÀ E TARGET DI AZIENDE AMMISSIBILI

Le fiere in ambito agroalimentare rappresentano appuntamenti fondamentali per la promozione del prodotto della Campania sui mercati nazionali e internazionali, con la finalità di valorizzare le produzioni agroalimentari tradizionali, d’eccellenza e di qualità riconosciute, come quelle a denominazione geografica protetta e a marchio collettivo (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG), tradizionali di cui al D.M. 350/99 e tipiche, che rientrano nelle varie filiere produttive del comparto, in relazione alla specifica fiera (Conserve e trasformati, Pasta alimentare, Prodotti da forno-dolci tipici, lattiero-casearia, Olio di oliva, Liquori tipici e distillati, enologica, carni ed insaccati, etc.).

Alla collettiva regionale, pertanto, saranno ammessi a partecipare gli operatori della filiera agroalimentare campana in possesso dei requisiti di qualità sopra richiamati e con priorità per le realtà di medio-piccole dimensioni. Ulteriori criteri di selezione/priorità verranno dettagliati in relazione a ciascuna manifestazione.

MODALITÀ E COSTI DI ADESIONE

In fase di pianificazione di ogni singolo evento fieristico, la Regione fisserà termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione alla collettiva, stabilendo anche la quota a carico di ciascuna impresa (indicativamente ricompresa tra un minimo di € 700 e un massimo di € 3.000, a seconda della manifestazione). Ogni azienda partecipante avrà a disposizione uno spazio dedicato e una postazione aziendale all’interno dello stand collettivo della Regione Campania, già pre-allestito con dotazione base e servizi comuni.

Nell’allegare l’elenco delle fiere per l’annualità 2018 e 2019, invitiamo le aziende potenzialmente interessate ad uno o più eventi in calendario a segnalarcelo fin d’ora, al fine di poter inviare tutti i dettagli in fase di pubblicazione degli avvisi di partecipazione alle singole manifestazioni.

Allegati

fiere agroalimentari 2018_19_regioneCampaniaAllegato_159371




MètaSalute: adempimenti tecnici e normativi per le coperture sanitarie integrative a decorrere dal 1° ottobre 2017

Federmeccanica fornisce, con particolare riferimento alla fase transitoria (1° ottobre – 31 dicembre 2017), le indicazioni necessarie per consentire alle imprese di registrarsi a mètaSalute e di mettere in copertura sanitaria i lavoratori dipendenti a cui si applica il CCNL dell’industria metalmeccanica e della istallazione di impianti a partire dal 1° ottobre 2017.

 

Decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative

Come previsto dall’accordo 26 novembre 2016, a partire dal 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori a cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti non coperti da polizza sanitaria integrativa aziendale (contrattata o unilateralmente riconosciuta dal datore di lavoro) devono essere iscritti dalle imprese al fondo sanitario nazionale di categoria mètaSalute.

I suddetti lavoratori entreranno in copertura assicurativa a partire dal 1° ottobre 2017 e pertanto non sconteranno i tre mesi di carenza in precedenza previsti per i nuovi aderenti.

Registrazione delle imprese e comunicazione delle anagrafiche dei lavoratori da mettere in copertura

Per consentire le iscrizioni dei lavoratori, a partire dal giorno 4 del mese di settembre 2017 le aziende che hanno alle proprie dipendenze lavoratori non coperti da polizze sanitarie integrative aziendali dovranno registrarsi sul sito www.fondometasalute.it alla sezione “Registrazione aziende” presente sulla home page del sito al fine di generare le credenziali per l’accesso all’area riservata all’interno della quale si dovranno inserire le anagrafiche dei lavoratori da mettere in copertura.

Dovranno procedere ad una nuova registrazione anche le aziende che hanno già lavoratori iscritti a mètaSalute che, senza soluzione di continuità, continueranno a godere delle prestazioni del piano sanitario in precedenza scelto.

Al fine di rendere più veloce ed agevolare l’acquisizione del flusso informatico relativo alle anagrafiche dei dipendenti, le aziende dovranno inserire l’ultimo file Uniemens inviato all’INPS (presumibilmente quello relativo al mese di luglio 2017) seguendo le istruzioni predisposte per l’acquisizione.

Dai dati contenuti nel file Uniemens saranno estratte da mètaSalute esclusivamente le informazioni relative alla sola anagrafica dei lavoratori ovvero codice fiscale, cognome, nome, data di nascita, ecc. , e tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell’iscrizione al fondo e per la conseguente fruizione delle prestazioni sanitarie offerte.

Successivamente e comunque entro la fine di ciascun mese, le aziende utilizzando i codici di accesso generati al momento dell’iscrizione, dovranno entrare nell’area riservata presente sul sito del Fondo e procedere all’aggiornamento delle anagrafiche avendo cura di cancellare i lavoratori che a partire dal mese successivo non dovranno essere messi in copertura (ad esempio cessazioni del rapporto di lavoro) ed inserire i nuovi dipendenti da mettere in copertura (ad esempio neoassunti non in prova o lavoratori che hanno superato il periodo di prova).
Qualora l’impresa non fosse in grado di caricare il file Uniemens potrà contattare il Fondo per definire una diversa modalità per l’inserimento delle anagrafiche.

Imprese con dipendenti coperti e dipendenti non coperti da polizze aziendali

Le imprese che hanno una polizza aziendale contrattata o riconosciuta unilateralmente che non copre tutti i lavoratori, sono tenute ad iscrivere a mètaSalute, a decorrere dal 1° ottobre 2017, i lavoratori privi di copertura assicurativa.

In fase di prima applicazione, ovvero entro la fine del prossimo mese di settembre, le imprese dovranno cancellare dalle anagrafiche, avendo in precedenza fornito con il file Uniemens il nominativo di tutti i dipendenti, i lavoratori già coperti da polizza sanitaria aziendale, che non devono essere messi in copertura con mètaSalute.

In sede aziendale in presenza di una polizza contrattata, per i lavoratori già coperti si procederà ad una armonizzazione dei contenuti della polizza al fine di adeguare entro il 31 dicembre 2017 la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156 euro annui.

Si ricorda inoltre che sulla base della norma contrattuale sempre a decorrere dal 1° ottobre la polizza aziendale unilateralmente riconosciuta dovrà prevedere una contribuzione a carico dell’azienda non inferiore a 156 euro annui ovvero 13 euro mensili.

Come previsto dall’accordo le polizze sanitarie integrative dovranno garantire nell’ambito dei 156 euro annui a totale carico del datore di lavoro anche la gratuità delle prestazioni per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Qualora in aggiunta ai 156 euro annui a carico dell’azienda fosse prevista una contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore lo stesso potrà, a scadenza della polizza sanitaria, optare per l’iscrizione a mètaSalute.

Alla scadenza della polizza unilateralmente riconosciuta dalle imprese i lavoratori potranno optare per l’iscrizione a mètaSalute.

Imprese con soli lavoratori coperti da polizze aziendali

Non dovranno registrarsi a mètaSalute e non fornire nessuna anagrafica le aziende che hanno in copertura con polizza aziendale tutti i lavoratori dipendenti.

Le aziende in cui sono presenti polizze sanitarie ma che tuttavia intendano far aderire i loro dipendenti a mètaSalute con decorrenza delle prestazioni sanitarie dal 1° gennaio 2018 devono preventivamente registrarsi sul sito del Fondo e comunicare entro il 30 novembre 2017 i flussi anagrafici secondo le modalità indicate nell’area riservata.

I lavoratori già coperti da polizza aziendale potranno fruire delle prestazioni sanitarie offerte dal Fondo senza scontare il periodo di carenza.

Tipologie di lavoratori con diritto alla copertura sanitaria

Come previsto dall’accordo le imprese dovranno mettere in copertura sanitaria i lavoratori non in prova:
• a tempo indeterminato compresi i part-time;
• con contratto di apprendistato;
• con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione.
• a domicilio.
La copertura sanitaria spetta, all’interno delle precedenti casistiche anche ai lavoratori in aspettativa per malattia, in CIG in tutte le sue tipologie e in congedo parentale.
Si ricorda, inoltre, che in caso di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo intervenuto successivamente alla data del 30 settembre 2017 per i lavoratori che beneficiano della NASPI le imprese devono garantire all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro una copertura sanitaria fino ad un massimo di 12 mesi (156 euro). La somma dovuta dovrà essere versata a mètaSalute in un’unica soluzione con le procedure indicate dal fondo.

Resta salva la facoltà di ogni singolo lavoratore, benché il pagamento sia a totale carico dell’impresa, di non aderire a mètaSalute. In tale ipotesi la rinuncia dovrà essere prodotta in forma scritta e consegnata al datore di lavoro.

Contribuzione e modalità di pagamento

Come previsto dall’accordo 26 novembre 2016, a decorrere da ottobre 2017 le aziende dovranno versare mensilmente a mètaSalute 13 euro (156÷12) per ogni lavoratore iscritto.

Si ricorda che il contributo è a totale carico delle aziende ed è sempre dovuto in misura piena.

La stessa contribuzione (13 euro mensili) è dovuta per tutti i lavoratori già aderenti al piano base o all’integrativo uno (150 euro annui). A decorrere dal mese di ottobre per i suddetti lavoratori non dovrà più essere effettuata la trattenuta in busta paga prevista dal precedente CCNL e pari a tre euro mensili per ciascun dipendente.

Si dovranno continuare a trattenere dalla busta paga e versare mensilmente al fondo le quote mensili dovute dal lavoratore che in precedenza aveva scelto la copertura non gratuita per i componenti del proprio nucleo familiare.

Le aziende che dovessero registrarsi successivamente al mese di settembre dovranno, comunque, versare tutte e tre le quote mensili ovvero le quote relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre poiché la copertura sanitaria decorrerà per tutti i lavoratori non coperti da polizza aziendale dal 1° ottobre 2017 anche se l’iscrizione al fondo dovesse pervenire in data successiva e comunque entro il mese di dicembre dell’anno in corso.

Nel caso di aziende in cui siano presenti piani sanitari integrativi forniti da mètaSalute, per il piano 1 (150 euro annui) la contribuzione che dovrà essere versata al fondo mensilmente sarà pari a 13 euro mentre per l’integrativo 2 (250 euro) la contribuzione mensile dovrà essere pari a 20,83 euro.

Ai fini del pagamento della contribuzione le imprese dovranno accedere nell’area riservata presente sul sito del Fondo e generare un MAV che conterrà l’importo da versare entro il giorno 10 di ciascun mese di riferimento (10 di ottobre, 10 di novembre, 10 di dicembre 2017).

Per i pagamenti dovuti a partire dal mese di gennaio 2018 per i quali si adotterà, presumibilmente, il sistema F24-Uniemens saranno fornite alle aziende tempestive comunicazioni sulle modalità e sui tempi.

Registrazione dei lavoratori e coperture sanitarie

I lavoratori dipendenti le cui anagrafiche sono state fornite dalle aziende ed acquisite dal fondo potranno accedere al sito www.fondometasalute.it e generare le credenziali per l’accesso all’area riservata.
Dopo la registrazione il lavoratore potrà mettere in copertura gratuita i familiari fiscalmente a carico ed i conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico seguendo le istruzioni contenute nella procedura di inserimento.
A partire dal mese di ottobre entreranno in copertura gratuita anche i conviventi di fatto con le condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico già iscritti a mètaSalute.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà comunicare all’azienda, fornendo apposita documentazione, che a partire dal mese di ottobre il datore di lavoro non dovrà più trattenere dalla busta paga il contributo in precedenza previsto.

Le prestazioni per i lavoratori iscritti a mètaSalute decorreranno dal 1 ottobre 2017 anche se l’iscrizione dovesse avvenire in data successiva al mese di ottobre. In tal caso i lavoratori potranno fare richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa RBM, entro due anni dalla fruizione delle prestazioni come previsto dalle norme generali, delle spese sostenute a partire dal 1 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e contenute nel piano sanitario oggi operante alle condizioni in esso previste.