Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio padri lavoratori – messaggio INPS 679/2020
Come noto, l’articolo 1, comma 342, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, la durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è aumentata, per l’anno 2020, a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Con messaggio n. 679/2020, riportato in allegato, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni sul tema.
In particolare viene chiarito che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.
L’articolo 1, comma 342, lett. a), della Legge di Bilancio 2020 ha inoltre prorogato per l’anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a 5 soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020.
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