Mappatura manifestazioni fieristiche estere febbraio 2020/giugno 2020

Come anticipato con nostra precedente news, l’ICE Agenzia ha introdotto misure di primo intervento a sostegno delle imprese durante l’emergenza COVID-19 (riepiloghiamo sotto le misure) e tra queste è previsto anche il rimborso forfettario per iniziative promozionali con svolgimento a partire dal 1° febbraio, organizzate dall’ICE Agenzia.

Per le manifestazioni che non rientrano in questa tipologia, poiché il rapporto è avvenuto direttamente tra le imprese e gli Enti organizzatori delle fiere, avremmo bisogno di ricevere una mappatura puntuale così da comprendere quante imprese sono coinvolte.

Pertanto, chiediamo di segnalarci ([email protected]) entro il prossimo 23 marzo una lista delle manifestazioni per il periodo febbraio 2020 – giugno 2020, specificando se si tratta di evento posticipato, annullato o confermato, indicandoci se se non è stato possibile o non sarà più possibile partecipare e dei costi sostenuti, precisando altresì se l’Ente organizzatore prevede il rimborso parziale o totale delle spese.

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Il Piano Straordinario Promozionale 2020 prevede una disponibilità di 316 mln di euro come fondi promozionali in capo ad ICE Agenzia a cui si aggiungono 400 mln del Fondo 394 Sace-Simest. L’utilizzo degli stanziamenti andrà a supporto delle imprese sia sotto forma di credito per commesse che per iniziative promozionali.

Di seguito alcune delle misure emergenziali previste dal Piano:

– rimborsi da parte di ICE Agenzia delle spese sostenute per la mancata partecipazione alle fiere organizzate da ICE stessa che sono state annullate, rinviate o a cui è stato impedito l’accesso alle aziende italiane;

– partecipazione gratuita, fino a marzo 2021, agli eventi internazionali organizzati da ICE Agenzia: 200 iniziative in 50 mercati per cui è stato previsto uno stanziamento di 15 mln di euro;

– servizi ICE gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti: dal 1° aprile e fino al 2021 ci sarà uno stop del contributo delle Pmi ad ICE Agenzia;

– campagna straordinaria di comunicazione per superare le difficoltà nei mercati esteri, personalizzata in base alle caratteristiche di ciascun paese. Il piano sarà affiancato da una campagna di comunicazione interna, con la predisposizione di un eBook per far conoscere alle imprese gli strumenti finanziari a disposizione;

– saranno poi programmate ulteriori azioni per rafforzare la presenza italiana all’estero puntando su: catene distributive; semplificazione per l’accesso ai finanziamenti; consolidamento del fondo di venture Capital per le start-up innovative in raccordo con CdP e MEF; azioni sulla tracciabilità dei prodotti italiani per contrastare i fenomeni di contraffazione del Made in Italy e l’Italian sounding; misure di credito all’esportazione; presenza delle università italiane all’estero; promozione dell’immagine dell’Italia in eventi come Expo Dubai 2020.




Emergenza Covid -19 – ammortizzatori sociali previsti nel decreto Cura Italia: comunicazione alle Organizzazioni Sindacali CIGO e FIS

Come noto è stato pubblicato in G.U. il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) che prevede tra l’altro all’art. 19, che le imprese che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di intervento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Il comma 2 dell’art. 19 prevede che i datori di lavoro che intendano presentare domanda di integrazione salariale sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 D.Lgs. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs 148\2015.

Questa nuova formulazione genera grande incertezza e complica le cose in un momento già difficile. Si potrebbe rischiare addirittura di vanificare la volontà più volte enunciata dal Governo ed esplicitamente contenuta nel decreto, cioè far retroagire la cassa integrazione alle sospensioni o le riduzioni intervenute dal 23 febbraio. Sarebbe utile al riguardo una chiara pronuncia dell’INPS, in tempi stretti.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario garantito dal FIS, e limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale (di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). La disposizione non sembra riguardare gli altri fondi bilaterali, per i quali, quindi, dovrebbe essere confermato il tetto aziendale, con conseguente impossibilità di accedere ad integrazioni ovvero anche alla cassa integrazione straordinaria. Su questa interpretazione occorrerà attendere le indicazioni operative dell’Inps e/o del Ministero del lavoro.

L’assegno ordinario erogato dal FIS è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Questa disposizione genera il dubbio che le prestazioni di CIGO erogate dall’Inps non possano beneficiare del pagamento in forma diretta. Si tratta di un altro punto da chiarire con l’Inps, visto anche il tenore ampliativo della relazione illustrativa del provvedimento.

Nelle more di ricevere tutti i dovuti chiarimenti, Vi inviamo- laddove si ritenga necessario procedere con immediatezza – la richiesta da trasmetterci (e-mail [email protected])per l’attivazione alle OO.SS. di comparto, per il nostro tramite, delle diverse due tipologie di ammortizzatore:

· comunicazione attivazione CIG Ordinaria (per le imprese che pagano il relativo contributo);

· comunicazione attivazione FIS – Fondo di Integrazione Salariale (per le imprese che pagano il relativo contributo).

Allegati

Attivazione CIGO COVID-19 AZIENDA (1)-1

Attivazione assegno ordinario COVID-19 AZIENDA (1)-1




Save the date | Programma Rapporto CSC 31 marzo 2020 | Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia?

Il Centro Studi Confindustria (CSC) vi invita a seguire la presentazione del rapporto Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia?
L’evento avrà luogo il 31 marzo alle ore 10.00 e sarà visibile solo in diretta streaming sul sito www.confindustria.it

Il 2020 si era aperto per l’industria italiana con segnali di miglioramento, ma le prospettive sono di nuovo bruscamente peggiorate da febbraio in seguito alla diffusione del Covid-19. La spesa delle famiglie italiane è in contrazione, la domanda estera langue. Gli impatti della minore domanda di beni e servizi, e dell’accresciuta incertezza, frenano gli investimenti. Le imprese si trovano a fronteggiare seri problemi di liquidità ed inedite procedure amministrative di emergenza. Le reazioni dei mercati finanziari possono produrre un ulteriore avvitamento della crisi, penalizzando i paesi percepiti a maggior rischio.
È cruciale l’efficacia e la tempestività della risposta di politica economica ad una congiuntura economica eccezionale, che combina shock di domanda e di offerta. In una prima fase, occorre preservare la tenuta del sistema produttivo garantendo liquidità, semplificando gli adempimenti per imprese e lavoratori, e attivando celermente spesa pubblica per trasferimenti ed investimenti. Contestualmente, occorre il varo di un piano straordinario di investimenti pubblici e di supporto agli investimenti privati: l’Europa è chiamata a un cambio di passo nelle politiche e nella governance, anche nell’ottica della transizione green.
Presenta il Rapporto il Direttore del Centro Studi Confindustria, Stefano Manzocchi, che ne discute con Cinzia Alcidi, Head of the Economic Policy Unit – Centre for European Policy Studies, e Lucrezia Reichlin, Professor of Economics – London Business School.
A seguire interviene il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e conclude il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia

Allegati

Programma_Rapporto+CSC_310320_Confindustria




EMERGENZA COVID-19/ FISCO: sospensione tasse e tributi Regione Campania

La Regione Campania, con comunicato stampa del 18 marzo, ha disposto per i contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio regionale:

– la sospensione, nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento e controllo relative ai tributi ed alle altre entrate di competenza della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie (Tassa automobilistica, IRBA, IRESA, ARISGAN, TSDD e Tassa abilitazione professionale);

– la sospensione, sempre nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività relative ad atti e provvedimenti cautelari ed esecutivi poste in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario della riscossione R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A.;

– la sospensione dei versamenti delle rate relative alle ingiunzioni in scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione.

 




Emergenza COVID-19/FISCO: le misure del DL 17/03/2020 n.18. Sospensione versamenti tributari e contributivi, sospensione adempimenti tributari, credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro

L’Area Politiche Fiscali di Confindustria ha redatto una nota contenente una sintesi delle misure fiscali presenti nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura-Italia, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020.

Si tratta di una prima analisi delle misure di natura fiscale (sospensione dei versamenti tributari e contributivi, sospensione degli adempimenti tributari, credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro, premio ai lavoratori dipendenti) destinate alle imprese e aventi carattere trasversale. Seguiranno ulteriori – e più mirati – approfondimenti anche con riferimento a taluni interventi di carattere settoriale che connotano il provvedimento.

Allegati

DL CURA ITALIA – Primo commento alle misure fiscali – 18 marzo 2020-1

 




Emergenza COVID-19/istruzioni per l’importazione di DPI (tra cui mascherine)

Il decreto n. 18/2020 cd Cura Italia e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.

In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire: Art. 15 (comma 3): “I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione (come da nostra news dedicata) nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti…” Evidenziamo che l’art. 6 dello stesso provvedimento stabilisce che – fino al termine dello stato di emergenza – il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019. Richiamiamo inoltre particolare attenzione a quanto disposto dalla Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che – relativamente all’importazione di DPI ad uso privato – stabilisce: “Caso 2 Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai) 1. Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizioni al fine di ottenere un celere svincolo. 2. Sarà assolto dazio e IVA.” Sottolineiamo tuttavia che tali disposizioni hanno efficacia per una durata temprale di 72 ore a partire dalla data di pubblicazione della direttiva. Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 M.VILLANO@CONFIND

Allegati

Agenzia Dogane Direttiva n.4_covid2019_18032020.pdf.pdf (1) (1)




Emergenza COVID-19/DIRITTO D’IMPRESA – Misure per svolgimento assemblee societarie

L’art. 106 del Decreto Legge n° 18/2020 cd Cura Italia, contiene norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

In particolare, al fine di assicurare lo svolgimento delle prossime assemblee secondo tempi e modalità compliant con le misure di sicurezza attualmente vigenti, l’articolo 106 del DL prevede: • la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1). Pertanto, le assemblee possono essere convocate entro il 30 giugno p.v. – ovvero entro il entro il 31 luglio in seconda convocazione – anche in assenza di apposita previsione statutaria sul maggior termine di convocazione e delle condizioni al riguardo richieste (redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società); • per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, la possibilità di disporre – con l’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) – l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tali strumenti non sia contemplato negli statuti (co. 2); • per le medesime società, la possibilità di prevedere altresì lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto dei partecipanti e senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo (co. 2) In tal caso, gli strumenti di partecipazione a distanza, da diritto dei soci, si traducono in modalità obbligatoria; • per le società a responsabilità limitata, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o alle disposizioni codicistiche che prescrivono per le medesime società il metodo assembleare (co. 3); • per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi altresì dell’istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente; nell’avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (artt. 135-undecies) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega ordinaria (co. 4); • l’applicazione del regime previsto per le società quotate alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (co. 5); • l’applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee convocate entro il 31 luglio ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale (co. 7); • per le società a controllo pubblico, l’applicazione delle nuove disposizioni a risorse finanziarie e strumentali invariate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 8). Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089200841 [email protected] )




Emergenza Covid-19: segnalazioni aziende produttrici di dispositivi medici e materie prime per la produzione di mascherine_norme tecniche e requisiti UNI

La task force del Programma Gestione Emergenze – PGE di Confindustria, sta svolgendo una mappatura delle aziende produttrici di dispositivi medici che si rendono necessari per rispondere ai nuovi obblighi previsti dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori in ragione delle esigenze sanitarie nazionali generate dall’emergenza Covid-19.

Ad oggi risulta necessario individuare le imprese produttrici di :

1.     termometri a distanza

2.     elastici per la produzione di mascherine

3.     TNT per la produzione di mascherine

Di seguito il link alla pagina del sito dell’UNI – Ente Italiano di Normazione che ha messo a disposizione, liberamente scaricabili, le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19:

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171&Itemid=2612

Si chiede, pertanto, di poter ricevere un riscontro in merito ad imprese associate che producano quanto richiesto.




Emergenza COVID-19/istruzioni per l’importazione di DPI (tra cui mascherine)

Il decreto n. 18/2020 cd Cura Italia e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.

In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire: Art. 15 (comma 3): “I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione (come da nostra news dedicata) nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti…” Evidenziamo che l’art. 6 dello stesso provvedimento stabilisce che – fino al termine dello stato di emergenza – il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019. Richiamiamo inoltre particolare attenzione a quanto disposto dalla Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che – relativamente all’importazione di DPI ad uso privato – stabilisce: “Caso 2 Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es Azienda per i suoi operai) 1. Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizioni al fine di ottenere un celere svincolo. 2. Sarà assolto dazio e IVA.” Sottolineiamo tuttavia che tali disposizioni hanno efficacia per una durata temprale di 72 ore a partire dalla data di pubblicazione della direttiva. Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 M.VILLANO@CONFIND

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Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI fiscali importazione di merce destinata a fronteggiare l’emergenza

L’Agenzia Dogane con la nota n. 93201/RU del 17 marzo scorso, ha adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

n particolare nella nota si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi e alla possibilità di importare beni con l’applicazione della franchigia dei dazi doganali e della non applicazione dell’IVA. DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 4373 DEL 12.02.2020 Tale circolare stabilisce il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. La Protezione Civile ha disposto che a tale generale divieto sono assoggettati anche i dispositivi medici indicati nella citata nota del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e di dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, cui si applicheranno le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 639 del 25 febbraio 2020. TRATTAMENTO FISCALE DELLE IMPORTAZIONI DI MERCE DESTINATA A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’art. 57 del Regolamento n. 1186/2009[1], si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 68 del DPR 633/72[2]. Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all’art. 57, C26 in relazione all’art. 74, C28 in relazione all’art. 82- cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 agg. gennaio 2017). Laddove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche mediante utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata, nella quale andrà indicata nella causale di versamento la tipologia di merce e l’indicazione che la stessa è importata in franchigia, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso e, per quanto attiene ai tributi, i relativi codici dazio e IVA valorizzati a zero. Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall’operatore che trattasi di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”. Per un quadro d’insieme dei temi trattati nella nota delle Dogane, rinviamo alla lettura del provvedimento riportato in allegato. [1] Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che: a) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale; e b) il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia. 2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni: a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi di cui al paragrafo 1, purché tali pezzi di Redatta da: Marcella Villano News n.: Del: 19 marzo 2020 ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia; b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia. [2]Dpr 633/72, art. 68, lettera f): Non sono soggette all’imposta l’importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità’ naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996;

Allegato

Agenzia Dogane Direttiva n.4_covid2019_18032020.pdf.pdf (1)