DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Serbia – Rebars – avvio inchiesta di salvaguardia)

Si riportano in allegato le informazioni relative ad una nuova inchiesta di salvaguardia avviata dalle autorità serbe sulle importazioni di barre di ferro o di acciai non legati (Rebars – codice Taric 721420).

SERBIA – Safeguard investigation – Ribbed concrete steel in bars – Rebars

 

1 Product: Ribbed concrete steel in bars – Rebars
2 Country taking action: Serbia
3 EU Countries concerned: Erga omnes
4 Type of Case: Safeguard
5 Status + Date: Initiation: 29 June 2020 (see attached Notice and unofficial translation)
6 Tariff codes: 721420 (stats attached)
7 Comments: As part of the investigation, Serbia invites interested parties to submit information within 15 days from initiation and to request a questionnaire within 21 days from initiation. Serbia also gives the option to request a hearing within 21 days from initiation.

We would appreciate if you could transmit this information to producers/associations potentially affected by this investigation, who may also contact us directly at [email protected]

To keep track of investigations against EU exports please visit our dedicated webpage: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-exports-from-the-eu/

SERBIA_SFG_rebars_NOTICE

SERBIA_SFG_Rebars_DECISION unofficial translation (2)

SERBIA_Rebars_stats (1)




ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT-EPA UE – ESA (COMORE, MADAGASCAR, MAURITIUS, SEYCHELLES, ZIMBABWE), NUOVE PROCEDURE PER L’EXPORT

La Commissione UE ha notificato che dal 1° settembre prossimo nell’ambito dell’Economic Prtnership Agreement-EPA in vigore tra UE e area ESA (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe), saranno in vigore nuove procedure per l’export e, in particolare, verrà applicato esclusivamente il sistema di autocertificazione.

Questo in termini pratici significherà che:

– i prodotti originari UE, per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’EPA, dovranno essere importati nei paesi ESA solo con presentazione di una dichiarazione di fattura presentata  da art. 23 da un esportatore registrato nel sistema REX o da qualsiasi esportatore per spedizioni il cui valore totale non superi i 6.000 €.

– i certificati di movimento EUR 1 e le dichiarazioni delle fatture presentate dagli esportatori autorizzati ai sensi dell’art. 24 non saranno più accettati per richiedere un trattamento preferenziale in questi paesi, per prodotti UE esportati ai sensi dell’EPA.




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