Emergenza COVID-19/CONVENZIONE ABI Anticipazione sociale integrazione salariale – ELENCO BANCHE aderenti

In riferimento alla Convenzione in oggetto, sottoscritta tra ABI e le parti sociali lo scorso 30 marzo, alla presenza del Ministro del Lavoro, informiamo che, sul sito dell’ABI, è stato pubblicato l’elenco delle banche aderenti.

L’accordo, infatti, prevede la definizione di una procedura che consenta alle banche di anticipare i trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori appartenenti alle imprese che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione all’INPS.

L’anticipazione che gli istituti di credito potranno erogare – tramite apertura di credito su conto corrente – corrisponderà ad un importo massimo di 1.400 euro parametrato su 9 settimane di sospensione dal lavoro.

In relazione all’apertura di conto corrente dedicato e alla conseguente apertura di credito, gli istituti di credito che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

Riportiamo, in allegato, il testo della convenzione completo degli allegati, e l’elenco delle banche aderenti

Elenco PDF adesioni banche Convenzione CIG al 9 aprile 2020

convenzione anticipo integrazione salariali – corretta Min Lav definitva

Allegato C) ALTRE CAUSALI

Allegato B) CIGD ex Covid-19 30 marzo def

Allegato A) CIGO ex Covid-19 30 marzo def




Emergenza COVID-19/DL LIQUIDITA’: nota di commento sulle misure per il credito

Inviamo una prima nota di commento alle misure in materia di credito introdotte dal DL 23/2020 cd Liquidità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile u.s., consultabile al link

https://drive.google.com/file/d/1GEUF2ULr8bO3yaKfbuKkpvrnepdm4cuY/view?usp=drivesdk

Allegato

Nota DL Liquidità 9apr20




Emergenza COVID-19/Importazioni DPI. Svincolo diretto senza requisizione

In riferimento alle segnalazioni di difficoltà e incertezze interpretative con riguardo alla procedura doganale di svincolo diretto dei DPI importati, con la quale i tempi di sdoganamento vengono sensibilmente ridotti e le merci in ingresso (DPI e dal 30 marzo anche altri beni mobili per l’emergenza sanitaria) non devono essere segnalate alla protezione civile per requisizione, con news del 30 marzo vi avevamo informato che le imprese dai codici ATECO corrispondenti a quelli dell’allegato 1 del DPCM 22 marzo, modificato dal DM 25 marzoerano abilitate a tale procedura. A seguito di alcune modifiche apportate con ulteriori comunicazioni dell’Agenzia, che potevano dare adito a dubbi, Confindustria ha richiesto un chiarimento.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) conferma che l’interpretazione di Confindustria era corretta e che, pertanto, tutte le imprese riconducibili ai codici ATECO dell’allegato al DPCM, nonché quelle di cui alla lettera d) dello stesso DPCM (attività “funzionali” attive su autorizzazione prefettizia), sono beneficiarie dello svincolo diretto senza segnalazione alla Protezione Civile per eventuale requisizione. A riprova, sul sito delle Dogane sono disponibili due apposite FAQ chiarificatrici.

La principale preoccupazione dell’Agenzia è che vi sia congruità fra la destinazione d’uso, quantità importate e fabbisogno del destinatario. Inoltre, e conseguentemente, permane il problema di garantire l’uniformità di applicazione da parte degli uffici territoriali delle dogane.

Pertanto, suggeriamo, soprattutto alle imprese che importano quantitativi ragguardevoli di DPI, di allegare spontaneamente al modulo di autocertificazione fornito dalle Dogane una breve nota informativaIn tale nota, facoltativa, ma ugualmente consigliata per evitare intoppi, può essere utile fornire alla dogana locale alcuni dati, anche se apparentemente evidenti.

Ad esempio, specificare che l’impresa è attiva in modalità produttiva fisica (non smart working), riportare il numero di addetti, la durata del ciclo produttivo e/o altri elementi atti a spiegare l’utilizzo medio, o il grado di obsolescenza, dei DPI (su base settimanale, mensile, trimestrale, a seconda dell’ordinativo da svincolare). Ovvero attestare che la fornitura di DPI da svincolare copre una data percentuale del fabbisogno aziendale (anche qui il periodo di riferimento va stabilito caso per caso su basi di ragionevolezza). Analoga informazione è suggerita qualora l’importazione avvenga per rifornire più imprese, in quel caso il dettaglio va specificato per ciascuna di esse.

Non essendo un atto previsto dalla modulistica dell’Agenzia, reso spontaneamente, il suo valore è puramente operativo e volto a favorire l’immediata comprensione della fattispecie da parte delle controparti doganali locali, con le quali è opportuno mantenere relazioni costanti, anticipando, ove possibile, l’arrivo delle forniture da svincolare.

Alleghiamo un breve appunto che illustra le tesi che abbiamo condiviso con ADM, che le ha confortate.

Allegato

NOTA_svincolo diretto DPI_aprile




Emergenza Covid-19: Prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti di integrazione salariale – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.8/2020

Vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale la Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, riportata in allegato, con la quale la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali forniscono le prime indicazioni relativamente ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19.

In particolare, la Circolare in riferimento al trattamento di integrazione salariale ordinario chiarisce che la domanda per l’accesso al trattamento può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto dalla normativa vigente. Vengono poi individuati i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Per quest’ultima, viene pubblicato anche il form in excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Il Dicastero segnala inoltre un’errata corrige: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell’articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell’articolo 22».




CINA – Nuova normativa per l’export di prodotti a uso medicale

Si informa che dal 1 aprile 2020 è in vigore in Cina una nuova normativa in virtù della quale per l’esportazione dal paese di tutti i dispositivi classificati “a uso medicale” (tra cui i nuovi reagenti per il rilevamento del Coronavirus, mascherine mediche, indumenti protettivi medici, ventilatori polmonari, termometri a infrarossi) è necessario rispettare 3 requisiti:

1) l’azienda produttrice dei dispositivi deve figurare nella white list di aziende autorizzate dal Governo cinese;
2) i dispositivi destinati all’esportazione dovranno essere  accompagnati da una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi spedisce, per attestare che la merce soddisfa gli standard di qualità del paese (o regione) di destinazione;
3) la merce deve essere accompagnata da un apposito certificato di registrazione rilasciato dall’azienda produttrice.

La lista delle imprese cinesi autorizzate all’export dei suddetti prodotti è in continuo aggiornamento e l’Ambasciata cinese in Italia si è resa disponibile a verificare – su richiesta delle imprese italiane – l’inclusione o meno dei propri fornitori in tale elenco.

Di seguito il contatto dell’Ambasciata:

Li Dongchao   Second Secretary
Economic & Commercial Counsellor’s Office
Embassy of the P.R.C in Italy
mail: [email protected]
TEL: +39-06-36308534




Emergenza COVID-19/DL LIQUIDITA’: rafforzamento Fondo di garanzia PMI, introduzione NUOVA garanzia Sace a copertura finanziamenti bancari e MODIFICA intervento Sace a copertura rischio di mercato

In riferimento a quanto già anticipato su quanto in oggetto, e alla prima nota di commento, che rialleghiamo, confermiamo che siamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

 

Il provvedimento prevede anzitutto un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:

  • a titolo gratuito;
  • fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
  • a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

 

Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:

  • 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato, ossia ad un tasso con tetto massimo le cui percentuali saranno rese note dal decreto;
  • 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo.

Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100%, con la copertura dei confidi.

Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;

  • 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.

 

Dovrebbero poi essere riproposte le disposizioni già contenute nell’articolo 49 del DL n. 18/2020 relative al rafforzamento del Fondo di garanzia.

 

Per l’operatività di queste misure occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, resasi disponibile, nell’ambito del confronto, ad una rapida risposta.

 

Sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, si prevede la concessione di una garanzia di SACE, anche in questo caso soggetta ad autorizzazione europea.

 

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:

 

– i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni (questo limite temporale è un vincolo derivante dal Temporary Framework, ossia dal piano di flessibilità approvato dalla Commissione Europea in tema di incentivi) con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Rimane l’esigenza, come evidenziato più volte da Confindustria durante il confronto con il Governo, di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni;

 

– l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;

 

– l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;

  • – la copertura è: o pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi

 

  • o pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)

 

  • o pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);
  • – le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle previste dal Temporary framework.

 

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Confindustria ha segnalato come queste disposizioni meritino di essere attentamente valutate. In particolare, la seconda rischia di minare l’efficacia dell’intervento.

A copertura delle garanzie previste, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo per l’anno 2020.

 

Per rendere effettiva l’operatività della misura è necessaria l’emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.

 

Resta comunque fermo che la misura va notificata alla Commissione europea.

 

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il decreto introduce, alcune modifiche al funzionamento dell’intervento di SACE in materia di mercati esteri.

Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

 

Il DL contiene anche misure di carattere fiscale e societario, dettagliate nella nota allegata. Non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale provvederemo ad aggiornarvi sui contenuti definitivi

Allegato

nota DL Liquidit+á




Emergenza Covid-19: Proroga congedo ex art. 23 D.L. 18/2020 in conseguenza del DPCM 1° aprile 2020 – messaggio INPS n.1516/2020

Come noto l’art. 23 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha previsto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi, di fruire di un congedo di 15 giorni a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, cioè entro il 3 aprile 2020.

 

Con il messaggio n. 1516/2020, in allegato, l’INPS rende noto che a seguito del DPCM 1° aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo, ex art. 23 del D.L. 18/2020.

All.to

Messaggio numero 1516 del 07-04-2020

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




Webinar Innovazione circolare

Segnaliamo il webinar “Innovazione circolare. La finanza sostenibile e la filiera di carta e cartone” (https://finanzasostenibile.it/eventi/webinar-innovazione-circolare/), che si terrà giovedì 9 aprile alle ore 10:30.

Sarà l’occasione per presentare la ricerca “Innovazione circolare” promossa da Comieco e realizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile. L’indagine analizza le relazioni tra i soggetti finanziari attenti ai temi di sostenibilità e le imprese della filiera carta-cartone per comprendere in che modo collaborazioni più efficaci tra le due realtà possano favorire la transizione verso l’economia circolare.
A partire dai risultati della ricerca, il webinar illustrerà gli strumenti di finanza sostenibile per lo sviluppo circolare delle PMI.
Per iscrizioni vi preghiamo di inviare un’e-mail a [email protected]

Gli iscritti riceveranno via e-mail il link per connettersi all’evento e il PDF della ricerca.
L’iscrizione è gratuita.




Emergenza COVID-19/ACCORDO Piccola Industria Confindustria – SPACE 2000 Spa mascherine non sterili e a 3 strati certificate per aziende associate

In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori, riportiamo di seguito l’offerta e le condizioni di vendita relative all’Accordo firmato con Space 2000 Spa

 

TIPOLOGIA Mascherine 3 strati cod MS0001

PREZZO UNITARIO 0,70 + iva

LOTTO 30.000

ORDINE MINIMO 2.000, pacchi da 10 mascherine

 

 

TIPOLOGIA Mascherine 3 strati cod MS0001

PREZZO UNITARIO 0,70 + iva

LOTTO 30.000

ORDINE MINIMO 2.000, pacchi da 10 mascherine

 

MODALITÀ DI ORDINE le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando inoltre l’Associazione di Confindustria di appartenenza e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l’invio di fattura proforma, ma dopo la presentazione dei documenti di sdoganamento

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all’esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

 

Ricordiamo, anche, che questi Accordi prevedono la donazione del 20% dell’ammontare totale di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle imprese, che viene messo a disposizione del Commissario dall’importatore dopo che quest’ultimo ha effettuato gli opportuni controlli di conformità. E, comunque, possibile effettuare ordinativi da donare interamente, sempre tramite il Commissario, a sostegno della capacità del Paese di rispondere al Covid19.




Emergenza Covid-19: Comunicato stampa INPS – segnalazione di tentata truffa tramite phishing

L’INPS con comunicato stampa pubblicato sul proprio portale e riportato in allegato, informa che risulta essere partita una campagna di malware attraverso l’invio di SMS che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda COVID-19 e inducono ad istallare una APP malevola.

Tali SMS non sono inviati dall’Istituto. Eventuali SMS che l’INPS dovesse inviare non conterranno link a siti web.

L’Istituto ribadisce infine che l’unico accesso ai propri servizi è per il tramite del portale istituzionale www.inps.it

Allegato

cs200406bis