Emergenza COVID-19/CREDITO FAQ Mef su misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese
Alleghiamo le FAQ pubblicate dal Sottosegretario MEF, On. Villarosa, relative alle misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese. Allegati
Alleghiamo le FAQ pubblicate dal Sottosegretario MEF, On. Villarosa, relative alle misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese. Allegati
Allegati
Alleghiamo il testo del DPCM approvato oggi che intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive. Le nuove misure sono efficaci a partire da domani (salvo quanto precisato nel seguito) e fino al prossimo 3 aprile.
Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.
Al contempo, per le aziende il cui codice Ateco non è ricompreso tra quelli inseriti nell’Allegato, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate in Allegato – LETTERA D) DEL DPCM, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.
Allo stesso modo, sempre recependo una nostra richiesta, il DPCM prevede la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti – LETTERA G) DEL DPCM. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.
Ancora, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente –LETTERA H) DEL DPCM.
A tal riguardo, CHIEDIAMO ALLE AZIENDE LA CUI ATTIVITA’ RIENTRA TRA QUELLE SOPRA INDICATE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA LETTERA G) “ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO DALLA CUI INTERRUZIONE DERIVI UN GRAVE PREGIUDIZIO ALL’IMPIANTO STESSO O UN PERICOLO DI INCIDENTI” DI COMUNICARCELO A STRETTISSIMO GIRO ALL’INDIRIZZO [email protected] oppure [email protected]
Vi segnaliamo, inoltre, che: i) nell’elenco Allegato sono state incluse le attività di vigilanza, funzionali tra le altre cose alla sicurezza di impianti e strutture oggetto del blocco; ii) sono state incluse anche alcune delle attività di manutenzione; iii) per le attività oggetto di blocco è prevista la possibilità di proseguire fino al 25 marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.
Il DPCM precisa come le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali. Inoltre, è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono svolte con modalità di lavoro agile.
Forniremo appena possibile ulteriori aggiornamenti.
Allegati
La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato alcune importanti misure finalizzate a concedere una maggiore flessibilità alle Banche nella valutazione delle posizioni deteriorate, in ragione dello stato emergenziale determinato dal Covid-19
Inoltre, nel caso le operazioni di moratoria siano assistite dalla garanzia pubblica, ai prestiti sarà applicato il trattamento preferenziale sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning”).
Le decisioni della BCE riguardano tuttavia solo il II Pilastro, dunque le azioni dell’Autorità di vigilanza. In proposito, la BCE incoraggia i legislatori europei (Commissione e Parlamento) a prendere in considerazione modifiche alla regolamentazione di vigilanza sul capitale delle Banche così da adottare a livello legislativo (dunque di I Pilastro) un simile approccio in materia di copertura delle perdite per tutte le esposizioni non-performing;
Oltre a tali misure, la BCE, nell’ambito del suo ruolo nel campo della vigilanza prudenziale, raccomanda che nei modelli di valutazione del rischio le Banche evitino di inserire ipotesi procicliche ai fini della determinazione degli accantonamenti di capitale e adottino le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9 che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.
La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato alcune importanti misure finalizzate a concedere una maggiore flessibilità alle Banche nella valutazione delle posizioni deteriorate, in ragione dello stato emergenziale determinato dal Covid-19
Inoltre, nel caso le operazioni di moratoria siano assistite dalla garanzia pubblica, ai prestiti sarà applicato il trattamento preferenziale sulle esposizioni non-performing attualmente previsto per i finanziamenti garantiti dalle Agenzie ufficiali di credito all’esportazione (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell’ambito del cosiddetto “calendar provisioning”).
Le decisioni della BCE riguardano tuttavia solo il II Pilastro, dunque le azioni dell’Autorità di vigilanza. In proposito, la BCE incoraggia i legislatori europei (Commissione e Parlamento) a prendere in considerazione modifiche alla regolamentazione di vigilanza sul capitale delle Banche così da adottare a livello legislativo (dunque di I Pilastro) un simile approccio in materia di copertura delle perdite per tutte le esposizioni non-performing;
Oltre a tali misure, la BCE, nell’ambito del suo ruolo nel campo della vigilanza prudenziale, raccomanda che nei modelli di valutazione del rischio le Banche evitino di inserire ipotesi procicliche ai fini della determinazione degli accantonamenti di capitale e adottino le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9 che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.
Alleghiamo il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, condiviso tra il Ministero dei Trasporti e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica.
Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e maritino portuale) e costituisce un addendum del Protocollo siglato il 14 marzo 2020.
Tra gli adempimenti comuni a tutti i settori richiamati, segnaliamo quelli di interesse per le imprese di autotrasporto:
– la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
– viene chiarito in maniera esplicita che per quanto riguarda l’autotrasporto, le trasferte sono consentite.
Nello specifico settore dell’autotrasporto merci, è stabilito che:
– se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine (DPI);
– in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
– nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
– non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
– le stesse prescrizioni per l’autotrasporto merci si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo;
– le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
– nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da rider, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
– nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario, in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi, l’uso delle mascherine;
– assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
Allegato
MIT Linee Guida COVID-19 Trasporti e Logistica 20 marzo 2020
Alleghiamo la nota di approfondimento sulle singole misure contenute nel DL Cura Italia. Informiamo, inoltre, che Confindustria – anche sulla base delle segnalazioni che arrivano dalle imprese per il tramite delle Territoriali – sta lavorando ai possibili emendamenti al testo.
DL+Cura+Italia_nota+per+sito (1)
Informiamo che lo scorso 19 marzo è stato sottoscritto da Regione Campania, INPS e Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative l’accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ex art. 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
L’intesa è finalizzata a fronteggiare gli effetti negativi per tutte le imprese determinati dalla grave situazione di emergenza sanitaria che ha investito il Paese per effetto della diffusione della epidemia da Covid-19.
In allegato trasmettiamo l’Accordo quadro contenente le informazioni di dettaglio.
Ai sensi di quanto previsto dal DL 18/2020, riportiamo di seguito una sintesi dei vari aspetti afferenti al tema mascherine e dispositivi di protezione individuale.
Produzione e fornitura di dispositivi medici (art. 5 DL 18/2020)
L’articolo 5 del decreto-legge 18/2020 prevede incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici. In particolare, dispone che Invitalia – in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza, Domenico Arcuri – possa erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi o che li rendono disponibili. La norma va letta in relazione anche alla previsione dell’articolo 43, secondo la quale l’Inail trasferisce ad Invitalia la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisito di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Entità delle agevolazioni e disposizioni operative saranno rese note a breve dal Commissario.
Mappatura aziende disponibili alla riconversione
A fronte della forte richiesta di mascherine – chirurgiche e DPI – che sta interessando l’intero Paese, Confindustria ha avviato una mappatura delle imprese in fase di riconversione o disponibili a riconvertirsi.
L’obiettivo è fornire informazioni utili al Commissario all’Emergenza, e al Ministero dello Sviluppo Economico a supporto delle azioni volte a potenziare la capacità produttiva delle imprese italiane produttrici di mascherine.
Al fine di poter fornire un riscontro puntuale è importante raccogliere le informazioni indicate nel format allegato evidenziando, ad esempio,
In allegato il format che le aziende disponibili alla riconversione devono compilare.
Produzione e importazione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale (art. 15 DL 18/2020)
Per la produzione e l’importazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, l’art. 15 del DL 18/2020, fino al termine dello stato di emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Quanto ai controlli relativi alla produzione, importazione e immissione sul mercato, occorre distinguere:
Istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti
Il decreto n. 18/2020 e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.
In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire e che sopra è stata esposta. In merito si specifica che, nell’autocertificazione da inviare all’Inail, i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, avvalendosi della deroga prevista, devono attestare sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarare che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
Agevolazioni fiscali per le importazioni di merce destinata a fronteggiare l’emergenza
L’Agenzia Dogane con la nota n. 93201/RU del 17 marzo scorso, ha adottato misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare nella nota si fa riferimento al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e i dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi e alla possibilità di importare beni con l’applicazione della franchigia dei dazi doganali e della non applicazione dell’IVA.
Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall’operatore che trattasi di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”.
Esportazione DPI – modalità di richiesta delle autorizzazioni
L’esportazione dei prodotti DPI, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione. Di seguito il link al sito del MAECI che fornisce le istruzioni sulle modalità da utilizzare per l’inoltro delle richieste e sulle procedure di rilascio.
Questo, invece, il link dal quale scaricare il modello di autorizzazione da utilizzare.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN
Misure a favore dei lavoratori: le mascherine chirurgiche costituiscono DPI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (art. 16)
L’art. 16 prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).
Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.
La stessa norma dispone ancora che fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti (FFP2 e FFP3) prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Dalla lettura combinata delle due norme sembra scaturire una conseguenza:
l’art. 15 si riferisce alle mascherine e ai dispositivi di protezione individuale che saranno prodotti ed immessi sul mercato e che dovranno essere approvate dall’ISS e dall’Inail secondo le indicazioni suesposte;
l’art. 16 si riferisce alle mascherine disponibili in commercio: sia quelle marcate CE sia quelle non marcate, che siano state verificate dall’ISS a norma dell’art. 34.
Allegati
News 19mar20_autocertificaz. INAIL DPI
News 19mar20_agevolaz. fiscali importazioni DPI
format Riconversione Produzione per DM e DPI-1
La Commissione europea ha approvato il 19 marzo u.s., il Temporary Framework sugli aiuti di Stato, un piano straordinario di iniziative volte ad assicurare la massima flessibilità nell’applicazione e approvazione di misure di aiuto nel contesto della crisi in corso.
Nel Temporary framework la Commissione individua cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi, e sancisce che possano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea:
Il Temporary Framework sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, ma la Commissione europea valuterà, prima di tale data, l’eventuale proroga.
Alleghiamo il testo del Temporary Framework e una nota di sintesi sulle misure introdotte.
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