Emergenza COVID-19/CREDITO: Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche (garanzia SACE DL Liquidità)

Inviamo una prima brochure di SACE sulla garanzia prevista dall’articolo 1 del DL 23/20 cd Liquidità.

Ulteriori indicazioni operative seguiranno nei prossimi giorni

Allegato

Leaflet – Garanzia Italia




Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Decreto MIT sospensione trasporti

Il MIT ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto relativo alla sospensione dei divieti di circolazione per le giornate del 10, 11, 12, 13 e 14 aprile.

 

Resta ferma la sospensione dei divieti per il trasporto internazionale.

Allegato

DM MIT 7.04.2020 n. 147 – SOSPENSIONE CALANDARIO DIVIETI 2020




Emergenza COVID-19/PROFILI COMMERCIALI collegati all’emergenza Covid-19

L’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19 chiama in causa la politica commerciale sotto due diversi profili: quale strumento di contrasto alla pandemia, limitando le restrizioni di cui sono oggetto i dispositivi medicali necessari al suo contenimento, e come veicolo per mantenere in vita le catene globali del valore, preservando le transazioni essenziali a garantire la produzione di beni e servizi.

 

La nota di inquadramento disponibile in allegato analizza le principali questioni collegate ad entrambi: dai flussi globali di import/export dei dispositivi medicali, al posizionamento dell’Italia, fino al monitoraggio delle principali restrizioni al commercio che interessano, sia i prodotti “anti-Covid”, che trasversalmente tutti i settori industriali.

 

In conclusione sono riportate alcune proposte di policy che attengono alla dimensione commerciale della crisi, suddivise secondo i livelli di governo a cui sono indirizzate (nazionale, europeo e multilaterale) e una sintesi delle più significative azioni svolte da Confindustria nell’ambito della business community internazionale per promuovere la graduale riapertura dei mercati.

Allegati

Allegati Nota PolCom Covid-19

Nota_Profili PolComm Covid-19 (09-04)-1




Emergenza COVID-19/RICERCA call europee aperte

Inviamo una nota sulle call aperte in Europa per progetti inerenti il Covid-19

 

Con i colleghi di Bruxelles siamo a disposizione per integrazioni e per assistere le imprese interessate.

Allegato

Covid19 – call e iniziative UE attualmente aperte-1




Emergenza COVID-19/CONVENZIONE ABI Anticipazione sociale integrazione salariale – ELENCO BANCHE aderenti

In riferimento alla Convenzione in oggetto, sottoscritta tra ABI e le parti sociali lo scorso 30 marzo, alla presenza del Ministro del Lavoro, informiamo che, sul sito dell’ABI, è stato pubblicato l’elenco delle banche aderenti.

L’accordo, infatti, prevede la definizione di una procedura che consenta alle banche di anticipare i trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori appartenenti alle imprese che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione all’INPS.

L’anticipazione che gli istituti di credito potranno erogare – tramite apertura di credito su conto corrente – corrisponderà ad un importo massimo di 1.400 euro parametrato su 9 settimane di sospensione dal lavoro.

In relazione all’apertura di conto corrente dedicato e alla conseguente apertura di credito, gli istituti di credito che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

Riportiamo, in allegato, il testo della convenzione completo degli allegati, e l’elenco delle banche aderenti

Elenco PDF adesioni banche Convenzione CIG al 9 aprile 2020

convenzione anticipo integrazione salariali – corretta Min Lav definitva

Allegato C) ALTRE CAUSALI

Allegato B) CIGD ex Covid-19 30 marzo def

Allegato A) CIGO ex Covid-19 30 marzo def




Emergenza COVID-19/DL LIQUIDITA’: nota di commento sulle misure per il credito

Inviamo una prima nota di commento alle misure in materia di credito introdotte dal DL 23/2020 cd Liquidità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile u.s., consultabile al link

https://drive.google.com/file/d/1GEUF2ULr8bO3yaKfbuKkpvrnepdm4cuY/view?usp=drivesdk

Allegato

Nota DL Liquidità 9apr20




Emergenza COVID-19/Importazioni DPI. Svincolo diretto senza requisizione

In riferimento alle segnalazioni di difficoltà e incertezze interpretative con riguardo alla procedura doganale di svincolo diretto dei DPI importati, con la quale i tempi di sdoganamento vengono sensibilmente ridotti e le merci in ingresso (DPI e dal 30 marzo anche altri beni mobili per l’emergenza sanitaria) non devono essere segnalate alla protezione civile per requisizione, con news del 30 marzo vi avevamo informato che le imprese dai codici ATECO corrispondenti a quelli dell’allegato 1 del DPCM 22 marzo, modificato dal DM 25 marzoerano abilitate a tale procedura. A seguito di alcune modifiche apportate con ulteriori comunicazioni dell’Agenzia, che potevano dare adito a dubbi, Confindustria ha richiesto un chiarimento.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) conferma che l’interpretazione di Confindustria era corretta e che, pertanto, tutte le imprese riconducibili ai codici ATECO dell’allegato al DPCM, nonché quelle di cui alla lettera d) dello stesso DPCM (attività “funzionali” attive su autorizzazione prefettizia), sono beneficiarie dello svincolo diretto senza segnalazione alla Protezione Civile per eventuale requisizione. A riprova, sul sito delle Dogane sono disponibili due apposite FAQ chiarificatrici.

La principale preoccupazione dell’Agenzia è che vi sia congruità fra la destinazione d’uso, quantità importate e fabbisogno del destinatario. Inoltre, e conseguentemente, permane il problema di garantire l’uniformità di applicazione da parte degli uffici territoriali delle dogane.

Pertanto, suggeriamo, soprattutto alle imprese che importano quantitativi ragguardevoli di DPI, di allegare spontaneamente al modulo di autocertificazione fornito dalle Dogane una breve nota informativaIn tale nota, facoltativa, ma ugualmente consigliata per evitare intoppi, può essere utile fornire alla dogana locale alcuni dati, anche se apparentemente evidenti.

Ad esempio, specificare che l’impresa è attiva in modalità produttiva fisica (non smart working), riportare il numero di addetti, la durata del ciclo produttivo e/o altri elementi atti a spiegare l’utilizzo medio, o il grado di obsolescenza, dei DPI (su base settimanale, mensile, trimestrale, a seconda dell’ordinativo da svincolare). Ovvero attestare che la fornitura di DPI da svincolare copre una data percentuale del fabbisogno aziendale (anche qui il periodo di riferimento va stabilito caso per caso su basi di ragionevolezza). Analoga informazione è suggerita qualora l’importazione avvenga per rifornire più imprese, in quel caso il dettaglio va specificato per ciascuna di esse.

Non essendo un atto previsto dalla modulistica dell’Agenzia, reso spontaneamente, il suo valore è puramente operativo e volto a favorire l’immediata comprensione della fattispecie da parte delle controparti doganali locali, con le quali è opportuno mantenere relazioni costanti, anticipando, ove possibile, l’arrivo delle forniture da svincolare.

Alleghiamo un breve appunto che illustra le tesi che abbiamo condiviso con ADM, che le ha confortate.

Allegato

NOTA_svincolo diretto DPI_aprile




Emergenza Covid-19: Prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti di integrazione salariale – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.8/2020

Vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale la Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, riportata in allegato, con la quale la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali forniscono le prime indicazioni relativamente ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID 19.

In particolare, la Circolare in riferimento al trattamento di integrazione salariale ordinario chiarisce che la domanda per l’accesso al trattamento può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto dalla normativa vigente. Vengono poi individuati i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS  già autorizzata e per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.

Per quest’ultima, viene pubblicato anche il form in excel da allegare alla domanda unitamente agli altri documenti richiesti, specificati dalla Circolare.

Il Dicastero segnala inoltre un’errata corrige: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell’articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell’articolo 22».




CINA – Nuova normativa per l’export di prodotti a uso medicale

Si informa che dal 1 aprile 2020 è in vigore in Cina una nuova normativa in virtù della quale per l’esportazione dal paese di tutti i dispositivi classificati “a uso medicale” (tra cui i nuovi reagenti per il rilevamento del Coronavirus, mascherine mediche, indumenti protettivi medici, ventilatori polmonari, termometri a infrarossi) è necessario rispettare 3 requisiti:

1) l’azienda produttrice dei dispositivi deve figurare nella white list di aziende autorizzate dal Governo cinese;
2) i dispositivi destinati all’esportazione dovranno essere  accompagnati da una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi spedisce, per attestare che la merce soddisfa gli standard di qualità del paese (o regione) di destinazione;
3) la merce deve essere accompagnata da un apposito certificato di registrazione rilasciato dall’azienda produttrice.

La lista delle imprese cinesi autorizzate all’export dei suddetti prodotti è in continuo aggiornamento e l’Ambasciata cinese in Italia si è resa disponibile a verificare – su richiesta delle imprese italiane – l’inclusione o meno dei propri fornitori in tale elenco.

Di seguito il contatto dell’Ambasciata:

Li Dongchao   Second Secretary
Economic & Commercial Counsellor’s Office
Embassy of the P.R.C in Italy
mail: [email protected]
TEL: +39-06-36308534




Emergenza COVID-19/DL LIQUIDITA’: rafforzamento Fondo di garanzia PMI, introduzione NUOVA garanzia Sace a copertura finanziamenti bancari e MODIFICA intervento Sace a copertura rischio di mercato

In riferimento a quanto già anticipato su quanto in oggetto, e alla prima nota di commento, che rialleghiamo, confermiamo che siamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

 

Il provvedimento prevede anzitutto un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:

  • a titolo gratuito;
  • fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
  • a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

 

Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:

  • 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato, ossia ad un tasso con tetto massimo le cui percentuali saranno rese note dal decreto;
  • 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo.

Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100%, con la copertura dei confidi.

Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;

  • 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere.

 

Dovrebbero poi essere riproposte le disposizioni già contenute nell’articolo 49 del DL n. 18/2020 relative al rafforzamento del Fondo di garanzia.

 

Per l’operatività di queste misure occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, resasi disponibile, nell’ambito del confronto, ad una rapida risposta.

 

Sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, si prevede la concessione di una garanzia di SACE, anche in questo caso soggetta ad autorizzazione europea.

 

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:

 

– i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni (questo limite temporale è un vincolo derivante dal Temporary Framework, ossia dal piano di flessibilità approvato dalla Commissione Europea in tema di incentivi) con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Rimane l’esigenza, come evidenziato più volte da Confindustria durante il confronto con il Governo, di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni;

 

– l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;

 

– l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;

  • – la copertura è: o pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi

 

  • o pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)

 

  • o pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);
  • – le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle previste dal Temporary framework.

 

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Confindustria ha segnalato come queste disposizioni meritino di essere attentamente valutate. In particolare, la seconda rischia di minare l’efficacia dell’intervento.

A copertura delle garanzie previste, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo per l’anno 2020.

 

Per rendere effettiva l’operatività della misura è necessaria l’emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.

 

Resta comunque fermo che la misura va notificata alla Commissione europea.

 

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il decreto introduce, alcune modifiche al funzionamento dell’intervento di SACE in materia di mercati esteri.

Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

 

Il DL contiene anche misure di carattere fiscale e societario, dettagliate nella nota allegata. Non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale provvederemo ad aggiornarvi sui contenuti definitivi

Allegato

nota DL Liquidit+á