Emergenza COVID-19/DL Rilancio: contributo a fondo perduto. Presentazione domande dal 15 giugno al 13 agosto pv. Circolare Agenzia delle Entrate
In riferimento alla nostra news su quanto in oggetto, informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno scorso, ho fornito primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sulla fruizione del contributo a fondo perduto destinato a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, introdotto dall’art. 25 del DL Rilancio.
Beneficiari
- il comma 1 annovera tra i destinatari del beneficio i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- il comma 2 elenca, poi, alcune esclusioni: non rientrano i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, nonché coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); tale riferimento esclude, dunque, dal novero dei potenziali beneficiari del contributo anche professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.
Condizioni di ammissibilità
I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni cui lo stesso è subordinato; si tratta di due requisiti congiunti, uno di carattere reddituale, l’altro connesso al fatturato:
- quanto al requisito di carattere reddituale, possono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, abbiano avuto un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o un reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR, non superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
- quanto al requisito connesso al fatturato, il comma 4 prevede che il contributo spetti solo ove l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (tali importi vanno determinati con riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi). La norma riconosce, tuttavia, che non è necessaria la sussistenza del descritto calo di fatturato in due ipotesi specifiche, ossia: i) in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019; e ii) per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dell’emergenza COVID-19.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo è determinato – come precisato dal comma 5 – applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è fissata al:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,
nel periodo d’imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).
Ai sensi del comma 6 è, in ogni caso, garantito un contributo minimo ai soggetti di cui al comma 1, al ricorrere dei descritti requisiti di reddito e calo del fatturato, per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di richiesta
I commi da 8 a 10 dell’articolo 25, descrivono l’iter di richiesta del contributo che prevede, in primo luogo, la presentazione, esclusivamente in via telematica e con possibile intervento degli intermediari abilitati, di una apposita istanza, il cui contenuto è stato definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno u.s.
L’istanza, da presentare a partire dal 15 giugno (per gli eredi dal 25 giugno) c.a. dovrà includere una autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del DLGS 6 settembre 2011, n. 159. Ai fini di svolgere – anche con modalità semplificate – i necessari controlli circa la veridicità di tali autocertificazioni, il comma 9 prevede l’adozione di un protocollo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno e Agenzia delle Entrate. Completa il quadro la previsione di sanzioni per i casi di irregolarità dell’autocertificazione stessa.
Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle Entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, mentre i successivi commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.
Precisiamo che, qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi dell’Amministrazione finanziaria richiedenti.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ è disponibile la documentazione completa.
Allegato
Per Giaguaro Spa, storica azienda nel settore delle conserve di pomodoro, associata a Confindustria Salerno, viene a concludersi con successo il progetto Elite di Borsa Italiana. La Società, che rispettava i requisiti economici richiesti, aveva aderito al prestigioso programma di formazione e sviluppo manageriale nel maggio 2017 e nei tempi richiesti (maggio 2019) è stata informata di averlo completato . L’ambìto certificato verrà conferito durante all’Elite Day che si terrà a Londra il 27 -28 ottobre presso l’Old Billingsgate, un evento internazionale che coinvolgerà diverse società operanti in diversi settori, provenienti da diversi paesi. Elite è uno strumento fondamentale per la comprensione e possibilità di accesso a strumenti di finanza alternativa. Nel caso di Giaguaro, ha soprattutto favorito il miglioramento delle procedure di reporting e controlling. La possibilità di confronto con figure esperte appartenenti al primario mondo didattico e della consulenza che il network di Elite mette a disposizione, è stato cruciale per la rivisitazione di alcune metodologie aziendali. Oltre alla creazione di sinergie commerciali con altre realtà aziendali partecipanti al progetto stesso. Giaguaro è un’azienda che fa dell’internazionalizzazione il suo punto forte (85% del turnover). L’azienda si attesta su un fatturato di circa 200 milioni € (+15% vs 2017) reso possibile grazie al consolidamento della quota di mercato nel primo paese di esportazione , la Germania. Si registra parimenti un aumento delle vendite in Medio Oriente. Si vanta anche un miglioramento in termini di marginalità: grazie all’impegno da parte dell’azienda in investimenti volti ad aumentare l’efficienza produttiva ed al continuo sforzo nel valorizzare un prodotto il cui prezzo di cessione viene continuamente eroso, in un mercato altamente competitivo. Da evidenziare il conseguimento del massimo livello di grading della certificazione sulla qualità e sicurezza alimentare BRC ( che passa dalla A+ conseguita nel 2018 alla A++ nel 2019) e IFS. Confermata anche la conformità agli standard Etici ( SMETA).”