Privacy: Covid-19 e test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimenti del Garante privacy. Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti
Facciamo riferimento alla news pubblicata dello scorso 6 maggio e richiamiamo l’attenzione sull’ aggiornamento delle faq del Garante per la privacy, dello scorso 14 maggio.
In particolare, l’Autorità chiarisce se il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti e quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine
Il Garante ha specificato, che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.
Nelle faq l’Autorità precisa anche che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.
Infine, il Garante ha chiarito che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare). Fonte: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635
Di seguito, una sintesi delle principali questioni già affrontate nelle FAQ dell’Autorità, di cui alla nostra news del 6 maggio.
Rilevazione della temperatura (FAQ 1): i Protocolli di sicurezza anti-contagio prescrivono quale misura precauzionale la rilevazione della temperatura corporea del personale e degli altri visitatori ai fini dell’accesso ai locali e alle sedi aziendali, pertanto, l’attività deve intendersi consentita. Tuttavia, considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando associata all’identità di un soggetto, costituisce un trattamento di dati personali, non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura rilevata. Tuttavia, è consentito registrare il superamento della soglia stabilita (e non la specifica temperatura rilevata) solo per il personale e solo quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. La registrazione di regola non è ammessa per i clienti (es. nell’ambito della grande distribuzione) o dei visitatori occasionali per i quali, in via generale, non necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.
Informazioni in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 (FAQ 2): i Protocolli di sicurezza anti-contagio precludono l’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Pertanto, è legittimo richiedere al personale e a soggetti terzi (es. visitatori e utenti) una dichiarazione che attesti tali circostanze. In ogni caso, dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.
Trattamenti che coinvolgono il medico competente (FAQ 4): durante l’emergenza permane in capo al medico competente il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. In ogni caso, nell’ambito dei Protocolli di sicurezza anti-contagio, gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale e il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. Sul punto, i Protocolli di sicurezza anti-contagio prevedono anche che, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, il medico competente segnali al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”. Al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente può segnalare al datore di lavoro casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, il medico competente dovrà limitarsi a un alert di fragilità, non potendo comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore. Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà trattare i dati dei dipendenti nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Comunicazione dell’identità del personale positivo al COVID-19 (FAQ 5 e 6): la comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all’esterno che all’interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti. Pertanto, in base al quadro normativo nazionale, il datore di lavoro deve/può comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi. Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto né in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né in favore degli altri dipendenti.

