TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg.25/05)

Europa:

  • Albania: le Autorità dell’Albania hanno dichiarato lo stato di calamità naturale fino al 23 giugno 2020 e disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l’Italia. I confini via terra restano aperti solo per il trasporto delle merci.
  • Austria: fino al 31 maggio, fatti salvi motivi particolari di salute e di visita ai familiari rispetto ai quali permane un certo margine di discrezionalità delle Autorità di frontiera, è permesso l’ingresso via terra dalla Svizzera, Lichtenstein, Germania, Ungheria, Slovenia e Italia purché si abbia un certificato medico attestante la negatività al Covid 19, non risalente oltre i 4 giorni. In assenza di tale certificato è obbligatorio sottoporsi ad un isolamento fiduciario di 14 giorni. Tale disposizione non si applica a cittadini austriaci e di chi risiede o è domiciliato nel Paese. I voli con l’Italia sono formalmente sospesi fino al  22 maggio mentre i collegamenti ferroviari fino al 25 giugno. In caso di arrivo via aereo (possibile solo con volo indiretto), in assenza di certificato per evitare la quarantena è possibile effettuare presso un laboratorio privato presente in  aeroporto un test che verifichi la negatività al Covid 19.
  • Belgio: le autorità federali belghe hanno reintrodotto i controlli di frontiera a partire dal 20 marzo, al fine di impedire l’accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (in particolare coloro che non siano residenti o che non abbiano una valida motivazione lavorativa).
  • Bielorussia: a bordo dell’aereo è prevista la misurazione della temperatura corporea e la compilazione di un questionario nel quale il passeggero dovrà fornire una serie di informazioni volte a favorirne la rintracciabilità. All’arrivo all’aeroporto di Minsk, i passeggeri sono sottoposti al test per verificare l’eventuale infezione da coronavirus. Il risultato del test viene comunicato di regola il giorno successivo (solo in caso di test positivo). A tutti passeggeri – eccetto quelli in transito – è richiesto un periodo di autoisolamento di 2 settimane. Nel caso di esito positivo del test, sono previste misure di quarantena in strutture sanitarie locali.
  • Bosnia – Erzegovina: il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina ha dato istruzione alla Polizia di Frontiera di sospendere l’ingresso a tutti i cittadini stranieri provenienti dalle zone di maggiore diffusione del virus Covid-19, tra cui anche l’Italia. 
  • Bulgaria: dal 22 maggio 2020 è possibile entrare liberamente in Bulgaria per tutti i cittadini di Paesi UE e Schengen, in deroga al divieto generale vigente. Permane l’obbligo di osservare, una volta entrati nel Paese, un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni.
  • Cipro: proroga fino al 28 maggio dell’interruzione dei collegamenti aerei commerciali solo per i voli in ingresso, non per quelli in uscita.
  • Croazia: le Autorità locali a partire dall’11 maggio hanno disposto che l’ingresso in Croazia è permesso ai cittadini croati ed ai cittadini UE, qualora questi ultimi attestino con documentazione completa che l’entrata nel paese è dovuta a ragioni commerciali, lavorative, eventuali motivate urgenze (es. funerali) o se proprietari di immobili o imbarcazioni. Gli aventi diritto all’ingresso non hanno obbligo di osservare l’auto-isolamento domiciliare di 14 giorni, come inizialmente stabilito. E’ consentito ai cittadini UE, anche in transito, di fare rientro nei loro Paesi, a condizione che siano asintomatici e che escano dal Paese in giornata. E’ possibile rientrare solo con autovettura privata.
  • Danimarca: il governo danese ha stabilito la chiusura della frontiera terrestre in ingresso da mezzogiorno del 14 marzo fino al 10 maggio e la sospensione di tutto il traffico aereo e marittimo.
  • Estonia: potranno entrare in Estonia, alle cui frontiere verranno esaminati i documenti di viaggio, compiuti accertamenti medici e richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione, solamente: cittadini estoni; cittadini stranieri o apolidi residenti in Estonia con regolare titolo di soggiorno e loro familiari; cittadini stranieri che non abbiano sintomi riconducibili al virus Covid-19, in transito verso il loro paese di origine; trasportatori che non abbiano sintomi Covid-19. 
  • Finlandia: la compagnia aerea nazionale Finnair ha annunciato modifiche sostanziali al proprio operativo voli fino al 30 giugno (cancellazioni e riduzioni dei voli verso quasi tutte le destinazioni), in ragione della progressiva diffusione del COVID-19. Per informazioni al riguardo, si raccomanda di visitare il sito della compagnia https://www.finnair.com/it-it/informazioni-sul-volo/aggiornamenti-di-viaggio.
  • Francia: le frontiere interne (quindi anche quella con l’Italia) rimangono aperte.  Per l’ingresso o il transito attraverso il territorio francese è necessario munirsi di apposita autocertificazione (richiesta sia dalle autorità francesi che dalle autorità italiane). I modelli di autocertificazione necessari sono reperibili sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Parigi, al link https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/focus-coronavirus.html.
  • Germania: l’ingresso in Germania è consentito unicamente ai cittadini tedeschi (in ogni circostanza) e ai cittadini stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro di urgenza per entrare nel Paese. Tuttavia, ad oggi, i criteri per valutare l’esistenza di “motivi di urgenza” sono molto meno restrittivi. È in generale consentito l’ingresso per motivi di salute, di lavoro (in qualsiasi settore di attività), per motivi familiari e affettivi (incluse le visite a parenti e a partner, anche in assenza di matrimonio), per motivi di studio e per recarsi presso case di proprietà (anche seconde case). Rimane vietato l’ingresso nel paese per motivi turistici o per fare compere. L’uscita dal Paese è regolarmente consentita. 
  • Grecia: le Autorità greche, dal 14 marzo, hanno sospeso tutti i voli da e per l’Italia e, il 15 marzo, hanno sospeso anche i collegamenti navali. 
  • Irlanda:  tutti i viaggiatori in arrivo in Irlanda sono obbligati a mettersi in auto-isolamento per 14 giorni in luogo chiuso, evitando i contatti con altre persone. All’ingresso in Irlanda, è prevista la compilazione di un modulo che il servizio sanitario HSE potrà utilizzare per eventuali controlli. NB: è disponibile un volo da Dublino a Roma Fiumicino, in data 1 maggio, operato da Alitalia. Per informazioni e prenotazioni www.alitalia.it.
  • Islanda: la compagnia aerea SAS e la compagnia aerea Norwegian hanno sospeso i collegamenti aerei tra l’Islanda e l’Italia fino a nuovo avviso.
  • Kosovo: è stata decretata la chiusura dei punti d’accesso aerei e terrestri per i viaggiatori stranieri, la sospensione del traffico aereo in entrata, nonché il traffico terrestre all’interno del Paese.
  • Lettonia (agg.25/05): chiusura fino al 9 giugno dei transiti internazionali per aeroporti, porti, autobus e treni; divieto di movimento di passeggeri ed auto tramite i valichi di frontiera stradali, aeroportuali, portuali e ferroviari ai confini esterni dell’UE (Russia) ad eccezione delle merci. Sono stati ripristinati alcuni collegamenti aere: Air Baltic ha in programma, a partire dal 25 giugno la riapertura della tratta Riga- Milano e dal 31 luglio Riga-Roma. I voli Ryanair bisettimanali per l’Italia (Bergamo Orio) dovrebbero essere ripristinati a partire dal 2 luglio 2020.
  • Lituania: tutte le persone provenienti dalle regioni italiane del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno controllate a bordo dell’aereo, e verranno raccolti i loro recapiti affinché gli operatori possano in seguito contattarli per monitorare il loro stato di salute.
  • Lussemburgo: la compagnia aerea Luxair ha annunciato una possibile ripresa dei collegamenti aerei dall’aeroporto di Lussemburgo-Findel per Roma Fiumicino e Milano Malpensa dal 1 giugno, ma tale informazione è suscettibile di ulteriori variazioni in base all’andamento dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19.
  • Macedonia del Nord: tutti i viaggiatori in ingresso verranno sottoposti a indagini verbali per individuare eventuali fattori di rischio. In caso una persona abbia sintomatologie sospette o abbia avuto contatti con persone ammalate verrà sottoposto a test sanitari. Le autorità locali si riservano la facoltà di applicare ulteriori misure, con scarso o nessun preavviso, nei confronti di viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d’origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all’importatore, solo successivamente, una volta terminata l’emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l’UE e la Turchia.
  • Malta: le autorità locali hanno disposto una parziale riapertura dello spazio aereo.  Sono di volta in volta autorizzati esclusivamente i cargo commerciali, i voli umanitari ed eventuali voli commerciali “speciali” per facilitare il rientro degli stranieri. Per i collegamenti con l’Italia, Air Malta ha riprogrammato due voli a settimana diretti a Roma Fiumicino nelle giornate di mercoledì e venerdì. Per informazioni e prenotazioni si rimanda al sito della compagnia https://www.airmalta.com/home-it-it. Tale programmazione potrebbe comunque subire delle variazioni. Sono chiusi anche i collegamenti marittimi per passeggeri, mentre le merci continuano a circolare liberamente, sia pure con l’adozione di particolari cautele per chi le trasporta.
  • Moldavia: tutti i voli da/per l’Italia sono stati cancellati fino al 31 marzo. 
  • Monaco: i lavoratori che ritornano dall’Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.
  • Montenegro: vietato l’ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione di quelli con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Montenegro e di quelli che guidano veicoli per il trasporto merci. Tutto il traffico internazionale di passeggeri aereo, ferroviario e di autobus, così come i servizi ferroviari, di autobus e taxi locali, sono stati sospesi.
  • Norvegia: le Autorità norvegesi hanno disposto la chiusura delle frontiere per tutti i viaggiatori in arrivo dall’Italia. A partire dalle ore 8.00am di lunedì 16 marzo 2020, verranno temporaneamente re-introdotti i controlli in entrata ed uscita delle frontiere interne ed esterne dell’area Schengen. 
  • Paesi bassi: il Governo olandese consiglia fortemente di effettuare un periodo di auto-isolamento di 14 giorni per le persone in arrivo nei Paesi Bassi da aree a rischio, tuttavia non è una misura obbligatoria. 
  • Polonia: vietato l’ingresso nel Paese fino al 12 giugno per tutti gli stranieri (salvo coloro i quali abbiano un titolo di soggiorno, lavoro o altro legame documentato con la Polonia, previa quarantena obbligatoria).
  • Portogallo: Il divieto di traffico aereo da e per Paesi extra UE rimane in vigore fino al 15 giugno. Resta sospeso il traffico aereo con Italia e Spagna. Per via terrestre è proibito il transito turistico tra Spagna e Portogallo. Per l’elenco dei varchi transitabili e per altre informazioni utili consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona: https://amblisbona.esteri.it/ambasciata_lisbona/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/02/avviso-aggiornamento-covid-19.html.
  • Regno Unito (agg.25/05): il Governo britannico raccomanda a chiunque entri in Regno Unito e sviluppi sintomi, anche lievi, compatibili con COVID-19, di rimanere a casa, in auto-isolamento, per almeno 7 giorni. A partire dall’8 giugno è previsto, per chi proviene dall’estero, un isolamento domiciliare di 14 giorni. Il traffico aereo da/per l’Italia sta registrando una progressiva riduzione. Rimangono tuttavia attivi collegamenti aerei diretti da Londra per Roma Fiumicino, operati da Alitalia.
  • Repubblica Ceca: il 17 maggio è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza e di conseguenza le misure restrittive disposte dal Governo ceco per contrastare l’epidemia da Coronavirus si stanno progressivamente allentando. Un nuovo decreto definisce le regole per l’ingresso nel territorio ceco dei cittadini cechi e degli stranieri. Le persone che entrano nel territorio della Repubblica Ceca sono obbligate a presentare un certificato di risultato del test PCR o a contattare l’ufficio di igiene regionale che decide le misure di quarantena. Sono stati introdotti alcuni cambiamenti per quanto riguarda i lavoratori transfrontalieri, gli alunni e gli studenti. Le disposizioni in vigore sono disponibili in inglese al seguente sito: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.
  • Romania: il Ministro dell’Interno ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per i cittadini stranieri, a partire dalle 22.00 ora locale del 22 marzo, con limitate eccezioni: cittadini dell’UE o dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o svizzeri e familiari di cittadini romeni o di cittadini UE/Spazio Economico Europeo/Svizzera residenti in Romania; persone in transito attraverso corridoi (terrestri) concordati con i Paesi confinanti; passeggeri in transito aeroportuale; residenti in possesso di permesso di lungo soggiorno; persone che viaggiano per motivi professionali (comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento) o esigenze imperative (sanitarie o famigliari); personale diplomatico o consolare, di organizzazioni internazionali, militare o che assicura aiuti umanitari; persone titolari di protezione internazionale o viaggi per motivi umanitari. Le esenzioni da quarantena/isolamento già previste per conducenti di automezzi con stazza superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di camion per trasporto merci con stazza superiore a 2,4 tonnellate, sempre se risulteranno asintomatici durante i necessari controlli sanitari. 
  • Russia: è stato prorogato a tempo indeterminato il divieto di ingresso degli stranieri nel territorio della Federazione Russa. Al riguardo, dal 13 marzo, vige un divieto temporaneo di rilascio dei visti (anche ai cittadini italiani), ad eccezione dei visti diplomatici, ufficiali, d’affari, per tecnici specializzati nella riparazione e manutenzione di macchinari importati e per motivi umanitari.
  • Serbia: tutti i valichi di frontiera sono ancora chiusi e il traffico aereo è temporaneamente sospeso. Al momento è possibile fare ingresso in Serbia prevalentemente per via terrestre. Sono previste procedure di ingresso differenziate a seconda se il cittadino straniero è residente, non residente o in transito. Per i residenti: esito negativo del test PCR per il virus SARS-CoV-2, rilasciato non più di 72 ore precedenti l’ingresso in Serbia. Per i non residenti: esito negativo del test PCR per il virus SARS-CoV-2, rilasciato non più di 72 ore precedenti l’ingresso in Serbia da un istituto riconosciuto compreso in questa lista (link). I minori sotto i 12 anni non devono fare il test se i genitori o gli adulti con cui viaggiano risultano negativi al test. In aggiunta, occorre una specifica autorizzazione rilasciata dalle Autorità serbe, da richiedersi esclusivamente per coloro che intendono recarsi in Serbia per comprovate esigenze lavorative attraverso la Camera di Commercio di Serbia.
  • Slovacchia: le Autorità locali hanno disposto che, a partire dal 25 febbraio, presso l’aeroporto di Bratislava, sarà effettuato un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall’Italia. 
  • Slovenia: dal 12 maggio l’aeroporto di Lubiana è stato riaperto ai voli commerciali internazionali (tutti i voli fino a fine maggio sono in ogni caso stati cancellati dalle compagnie aeree).  Sono stati istituiti quattro punti di controllo nell’area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, presso i seguenti valichi di frontiera: Sant’Andrea / Vrtojba, Fernetti / Fernetiči, Pese / Krvavi potok (aperto solo dalle 05:00 alle 23:00, unico valico attraversabile anche a piedi), Rabuiese / Škofije. Inoltre, a partire dal 20 aprile, al fine di favorire transiti più veloci ai valichi di frontiera transitabili ed una riduzione delle code dal lato italiano, ai camion in ingresso in Slovenia dall’Italia saranno fornite indicazioni circa il percorso cui attenersi in relazione alla loro destinazione e le aree di rifornimento e sosta consentite. Dal 21 aprile è aperto provvisoriamente, fino al 21 maggio, il valico di confine del Passo del Predil, nei pressi di Tarvisio. Il valico provvisorio sarà aperto tutti i giorni dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 15.00 alle 18.00, salvo la domenica e i giorni festivi.
  • Spagna: il 19 maggio il Governo spagnolo ha revocato il blocco dei voli diretti e dei collegamenti marittimi dall’Italia. Il provvedimento, pur non comportando un’automatica ripresa immediata del traffico aereo e marittimo tra Italia e Spagna, offre la possibilità alle compagnie aeree e navali di pensare al ristabilimento di collegamenti diretti nei due sensi. In particolare Alitalia riprenderà, dal 2 giugno, i voli diretti (a/r) Madrid/Barcellona – Roma e Grimaldi Lines ha ripreso ad operare sulla tratta Barcellona-Civitavecchia (dal lunedì al sabato), con scalo bisettimanale a Porto Torres (martedì e venerdì).  Allo stesso tempo, sono stati ristabiliti i controlli alle frontiere aeree e marittime interne dello spazio Schengen. A partire dal 15 maggio e fino al 6 giugno incluso, salvo ulteriori proroghe, possono accedere in Spagna da altri Paesi Schengen (inclusa l’Italia) per via aerea o marittima solo: cittadini spagnoli, residenti in Spagna, lavoratori transfrontalieri, personale sanitario o di assistenza ad anziani che si diriga al luogo di svolgimento delle rispettive attività, persone con motivi di forza maggiore o in situazione di necessità documentata. Per le frontiere terrestri interne vengono confermate analoghe disposizioni già in vigore dal 16 marzo, con l’inclusione tra le categorie ammesse anche dei cittadini di Stati membri dell’UE che si dirigano verso il proprio luogo di residenza. Per quanto riguarda il personale diplomatico, consolare e di organizzazioni internazionali accreditato in Spagna è autorizzato l’ingresso, ma sempre con obbligo di quarantena. I viaggiatori provenienti dall’ITALIA che rientrino nelle categorie sopra elencate, dovranno comunque osservare un periodo di quarantena di 14 giorni come gli altri visitatori stranieri, in quanto in Spagna è ancora in vigore lo stato di emergenza. 
  • Svizzera: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori   con le sole eccezioni dei cittadini svizzeri in rientro, dei cittadini del Liechtenstein, di stranieri che abbiano un permesso di soggiorno svizzero e dei lavoratori frontalieri. 
  • Turchia: la Turkish Airlines mantiene la sospensione dei voli interni ed internazionali fino al 28 maggio, mentre l’aeroporto di Sabiha Gökçen ha riaperto e la Pegasus Airlines ha annunciato una ripresa di alcuni collegamenti domestici dal 28 maggio e di alcune tratte internazionali a partire dal 1 giugno. E’ imposto il divieto di entrata e uscita dalle 30 città più grandi della Turchia e da 24 delle 31 province presenti nel Paese, con alcune eccezioni per veicoli logistici, per il traffico di transito con permesso e per uscite di carattere necessario (acquisti di generi alimentari, farmaci)
  • Ucraina (agg.25/05): le autorità ucraine hanno prorogato fino al 22 giugno 2020 il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, per tutti gli stranieri, ad eccezione delle persone residenti e titolari di permesso di soggiorno. Restano inoltre sospesi fino al 15 giugno 2020, tutti i collegamenti aerei commerciali regolari (compresi quelli con l’Italia), in ingresso e uscita dal Paese, mentre i collegamenti internazionali via terra sono ripresi gradualmente a partire dal 22 maggio 2020, salvo verifica delle condizioni di ingresso/transito nei Paesi confinanti.
  • Ungheria: a partire dal 18 maggio sono cambiate le modalità d’ingresso e transito nel Paese. E’ necessario presentare una richiesta online direttamente alla Polizia ungherese tramite il sito www.police.hu (il procedimento è disponibile solo in lingua ungherese).  La Polizia valuterà singolarmente le richieste rilasciando eventualmente un lasciapassare per via telematica. L’ingresso è consentito per una delle seguenti ragioni: esigenza di partecipazione a procedimenti amministrativi, attestati da apposita notifica o avviso da parte del Tribunale o Autorità giudiziaria ungherese; attività commerciale o altro lavoro la cui giustificazione è confermata da un Ente governativo amministrativo o un Ente pubblico autonomo previa presentazione di una lettera di invito; assistenza e/o cure sanitarie previa presentazione della prescrizione medica dell’Istituto sanitario o idonea documentazione medica; adempimento agli obblighi di esami derivanti dallo status di studente previo rilascio del certificato dell’Istituto d’istruzione;  attività di trasporto correlate a trasporto di persone ai fini del raggiungimento del luogo di lavoro, e ritorno al luogo di partenza, previa presentazione di certificato rilasciato dal datore di lavoro;  partecipazione a cerimonie funebri di congiunti.

Americhe

  • Anguilla: le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall’Italia. In presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.
  • Antigua e Barbuda: dal 27 marzo è chiuso ai voli commerciali l’aeroporto internazionale VC Bird. Dal 10 marzo, è sospeso fino a nuovo ordine il volo BluePanorama che collegava settimanalmente Antigua a Milano Malpensa.
  • Argentina: chiusura di tutte le frontiere, fino a data da definirsi e l’interruzione di tutti i collegamenti aerei internazionali fino al 1 settembre 2020.
  • Bahamas: le autorità delle Bahamas hanno esteso dal 27 marzo le misure restrittive già adottate in precedenza. A partire da tale data non sarà consentito l’ingresso ad alcun passeggero in arrivo.
  • Barbados: sono state introdotte misure di quarantena di 14 giorni obbligatoria presso strutture sanitarie definite dalle locali Autorità per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Saranno sottoposti a tale misura tutti i passeggeri, anche quelli che non presentano alcun sintomo (es. febbre), e qualsiasi decisione sarà rimessa alla discrezione del personale sanitario locale presente in aeroporto.
  • Belize: le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Bolivia: la Presidente Áñez ha disposto la chiusura delle frontiere. E’ stata disposta anche la sospensione di tutti i voli internazionali, nonché i trasporti pubblici terrestri, interprovinciali e interdipartimentali.
  • Brasile: in data 28 aprile, è stato esteso per altri 30 giorni il divieto di ingresso nel Paese, per via aerea, di stranieri di qualsiasi nazionalità. Il provvedimento non si applica a cittadini brasiliani, immigrati residenti , personale di missioni straniere e funzionari accreditati presso il Governo, stranieri che siano coniugi, compagni, figli, genitori o curatori di cittadino brasiliano, stranieri il cui ingresso sia autorizzato specificamente dal Governo per ragioni di interesse pubblico, trasporto merci, passeggeri in transito internazionale, e sosta tecnica per rifornimento. E’ stata altresì estesa, il 24 aprile, per trenta giorni, la restrizione all’ingresso degli stranieri di qualsiasi nazionalità attraverso i porti del Paese.
  • Canada: a partire da venerdì 20 marzo, è fatto divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l’eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi, fanno eccezione anche i cittadini statunitensi. La compagnia aerea Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli da/per l’Italia dall’11 marzo al 30 giugno.
  • Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri.
  • Colombia: sospesi tutti i voli nazionali e i collegamenti inter-urbani del Paese fino al 25 maggio e tutti i voli passeggeri internazionali fino al 30 maggio. Vietato l’ingresso, a partire dal 23 marzo, a tutti i viaggiatori internazionali, inclusi i cittadini colombiani (se non espressamente autorizzati). Dal 17 marzo fino al 30 maggio, sono chiuse tutte le frontiere marittime, terrestri e fluviali.
  • Costa Rica: da mercoledì 18 marzo alle ore 23.59 fino al 12 aprile alle 23.59, ora locale, e’ garantito l’ingresso in Costa Rica ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all’estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane. Potranno comunque partire, secondo quanto riferito dalle autorità locali, i turisti presenti nel Paese, non avendo il Governo sospeso alcun volo. 
  • Ecuador: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli da e per l’Ecuador fino a data da definire. Sono ammessi solo voli speciali per rientro di ecuadoriani e stranieri residenti e per la partenza verso l’Europa di stranieri occasionalmente presenti nel Paese.
  • El Salvador: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti da Italia
  • Giamaica: le autorità della Giamaica hanno disposto la chiusura di aeroporti e porti per i viaggiatori in arrivo. Dal 1° aprile è stato istituito un coprifuoco notturno su tutto il territorio giamaicano.
  • Grenada: le Autorità di Grenada hanno disposto, dall’11 marzo e fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per chiunque provenga da o abbia transitato in Italia.
  • Guatemala: chiusura di tutte le frontiere aeree, marittime e terrestri, fino a nuovo avviso. Il traffico aereo internazionale, in particolare, è sospeso fino al 30 aprile. Solo i cittadini guatemaltechi, gli stranieri residenti e i diplomatici sono autorizzati ad entrare in Guatemala.
  • Guyana francese: il Governo della Guyana francese ha disposto la riduzione dei voli da e verso il Paese a partire dal 18 marzo. Sono consentiti solo i voli per particolari motivi: motivi familiari imperativi, salute, spostamenti professionali non derogabili. 
  • Haiti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.
  • Honduras: le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime per una settimana.  
  • Isole Cayman: le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all’ingresso fino a domenica 31 maggio 2020.
  • Martinica: le Autorità locali hanno adottato alcune misure di contenimento. A partire dal 12 marzo le navi con più di 1000 (mille) persone a bordo (passeggeri ed equipaggio) non sono più autorizzate ad attraccare nell’isola di Martinica nel rispetto delle disposizioni francesi che vietano gli assembramenti superiori alle 1000 persone. Tutte le imbarcazioni da diporto attualmente ormeggiate in Martinica possono rimanere nel porto di scalo indipendentemente dalla loro bandiera, senza limiti di tempo
  • Messico: le compagnie aeree Neos e BluePanorama, che effettuano voli diretti dall’Italia per Cancun, hanno sospeso i voli a partire dal 16 marzo. Alitalia ha sospeso il collegamento diretto Città del Messico – Roma
  • Nicaragua: i viaggiatori provenienti dall’Italia che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 verranno trattati e posti in isolamento in attesa dei risultati del test. Anche in assenza di sintomi i viaggiatori verranno indirizzati verso unità predisposte con la raccomandazione di indicare i loro spostamenti fino al completamento di 14 giorni dalla data di uscita dall’Italia.
  • Panama (agg.25/05): la sospensione dei collegamenti aerei internazionali, inizialmente disposta fino al 22 aprile è stata ulteriormente prorogata fino al 22 giugno. Tale misura è stata ulteriormente rafforzata con la chiusura degli aeroporti e delle frontiere.
  • Paraguay: vietato l’ingresso nel Paese agli stranieri. Fanno eccezione i residenti.
  • Perù: decretata la sospensione del traffico aereo in arrivo da/per Europa e Asia a partire dal 16 marzo 2020 fino al 24  maggio (prorogabile).
  • Repubblica Dominicana: chiusura di tutte le frontiere aeree, terrestri e marittime della Repubblica Dominicana a partire dalle 6 del mattino del 19 marzo al 17 maggio. 
  • Saint Lucia: chiusura degli aeroporti dell’isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.  
  • St. Maarten: le autorità di St. Maarten hanno chiuso porti ed aeroporti a partire dal 22 marzo 2020. I collegamenti nell’area dei Caraibi olandesi – Saba, St. Eustatius, Bonaire, Aruba e Curacao – restano operativi fino a nuovo avviso. Le limitazioni non si applicano al trasporto merci e ai viaggi del personale medico.
  • Saint Vincent e Grenadines: le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall’Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.
  • Stati Uniti: è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale e annunciato la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area Schengen, inclusa l’Italia.
  • Suriname: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. 
  • Trinidad – Tobago: divieto all’ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Turks and Caicos: a partire dal 26 marzo e fino al 1 giugno, le autorità di Turks and Caicos non consentono l’ingresso dei viaggiatori (inclusi i residenti).
  • Trinidad – Tobago: divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Uruguay: consentito l’ingresso nel paese solo per i cittadini uruguaiani e i residenti legali.
  • Venezuela: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli internazionali e nazionali a partire dal 18 marzo fino a nuovo avviso.

Medio Oriente

  • Arabia Saudita:  è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l’Arabia Saudita e la  chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi fino a data da definirsi.
  • Bahrein: il Governo del Bahrein ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri.
  • Emirati Arabi Uniti: le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno disposto il 25 marzo la sospensione di tutti i voli passeggeri (in arrivo, in uscita e in transito). A partire dal 19 marzo l’ingresso nel Paese è consentito ai soli cittadini emiratini. E’ stata pertanto disposta la sospensione dell’esenzione di visto per tutti i cittadini dei Paesi Schengen ed il rilascio di tutte le altre tipologie di visto. Per quanto riguarda gli stranieri (e quindi anche i cittadini italiani) in possesso di un valido titolo di soggiorno negli EAU e temporaneamente all’estero, il loro reingresso negli EAU è sospeso dal 19 marzo ed è consentito solo per specifici casi autorizzati dalle Autorità emiratine. Ai fini del reingresso, gli stessi dovranno contattare le Ambasciate degli EAU nei Paesi nei quali si trovano. NB: disponibile un volo da Dubai a Napoli, operato da FlyDubai in data 4 maggio. Per informazioni e prenotazioni, www.flydubai.com.
  • Giordania: le frontiere terrestri e marittime del Paese sono chiuse a tutti i viaggiatori, ad eccezione del traffico merci. Per il momento sembra che tale provvedimento sarà valido fino alla fine di maggio. 
  • Iran: tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall’Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell’orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.
  • Iraq: le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l’Iran e hanno vietato l’ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbino anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020. 
  • Israele: le Autorità israeliane hanno disposto che al momento è vietato l’ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti dall’estero.
  • Kuwait: i Consolati del Kuwait in Italia a Roma e Milano hanno sospeso il rilascio dei visti per i cittadini italiani, ad eccezione di delegazioni o casi specifici autorizzati da parte kuwaitiana. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione dei voli passeggeri da/per il Kuwait. 
  • Libano: vietato l’ingresso in Libano a tutti gli stranieri non residenti, eccetto personale diplomatico, della missione ONU UNIFIL e delle Organizzazioni Internazionali, delle società attive nelle prospezioni petrolifere. Attivi solo i trasporti di merci.
  • Libia: divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali. 
  • Oman: a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l’ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica. NB: Oman Air ha annunciato che opererà un volo commerciale da Mascate a Francoforte il 29 aprile  con partenza alle 01.45 di notte, ora locale, e arrivo alle 07.05 del mattino. I connazionali in possesso dei requisiti per l’ingresso in Italia possono contattare direttamente Oman Air per la prenotazione, che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Contatti Oman Air: [email protected][email protected]; Tel. ‪24253141; ‪91938716; ‪99277000.
  • Pakistan: le autorità pakistane hanno esteso fino al 31 maggio la sospensione del traffico aereo inclusi voli charter e privati, salvo sporadiche e specifiche eccezioni per determinati voli e compagnie.
  • Qatar: le Autorità locali non consentono l’ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, inclusi coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza. 
  • Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall’Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

  • Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell’infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.
  • Armenia: le autorità armene hanno prorogato fino al 13 giugno lo stato di emergenza. Le frontiere terrestri sono chiuse salvo per il traffico merci. E’ inoltre vigente il divieto di ingresso nei confronti di tutti i viaggiatori stranieri, salvo che per i titolari di visto diplomatico, i familiari di cittadini armeni e  i  titolari di permesso di soggiorno.
  • Australia:  divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia. 
  • Azerbaigian: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i collegamenti aerei internazionali da/per l’Azerbaigian e la chiusura dei confini terrestri, dal 4 aprile  al 4 maggio. Hanno decretato inoltre la sospensione del portale ASAN VISA per il rilascio del visto elettronico.
  • Bangladesh: chiunque arrivi da un Paese dove sono stati registrati casi di coronavirus deve rimanere in quarantena domiciliare o presso le strutture indicate dal governo del Bangladesh, per 14 giorni. Nel caso di quarantena domiciliare, la polizia monitorerà scrupolosamente l’osservanza di tale misura. Gli stranieri con visto valido attualmente presenti sul territorio del Bangladesh potranno estendere il proprio visto per altri due mesi. Sono invece sospesi tutti i visti in arrivo fino a data da destinarsi per i cittadini di qualsiasi nazionalità.
  • Bhutan: le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.
  • Brunei: misure restrittive sia per l’ingresso che per l’uscita dal Paese. Non è consentito l’ingresso e il transito nel Paese ai visitatori a breve termine. E’ possibile chiedere un’esenzione se si è sponsorizzati dal governo o da una società locale. Tutti i viaggiatori stranieri sono tenuti a sottoporsi al test per COVID-19  e a sostenere sia i costi del tampone, pari a  1.000 dollari del Brunei, che quelli dell’autoisolamento in una struttura designata. 
  • Cambogia: a partire dal 17 marzo fino a nuovo avviso, non sarà più consentito l’ingresso nel Paese a tutti gli stranieri provenienti dall’Italia. 
  • Cina: dal 28 marzo è sospeso l’ingresso in Cina di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, Eccezioni riguardano i titolari di visto diplomatico, di servizio, di cortesia e per alcuni casi particolari (membri di equipaggio aereo e navale). Inoltre, possono fare domanda di visto per entrare nel Paese stranieri che hanno necessità di svolgere attività di commercio, scientifiche e tecnologiche o per emergenza umanitaria. In molte città della Repubblica Popolare Cinese, inclusa Pechino, le Autorità hanno introdotto l’obbligo di osservare 14 giorni di quarantena presso la propria dimora o presso punti di isolamento (alberghi o strutture dedicate) per tutti coloro che sono in arrivo dall’estero.
  • Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all’ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d’affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell’Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d’ingresso.
  • Figi: divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo.
  • Filippine: sono sospesi fino al 15 maggio tutti i collegamenti aerei e portuali interni. Dall’aeroporto di Manila sono attive diverse tratte commerciali dirette all’Europa, in particolare attraverso Qatar, Bahrein e la Corea del Sud. Per quanto riguarda gli ingressi nelle Filippine di persone provenienti dall’Italia è autorizzato l’accesso solo ed esclusivamente ai cittadini italiani e stranieri residenti permanentemente nelle Filippine e muniti di un valido permesso di soggiorno emesso dalle autorità filippine. Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l’ingresso.
  • Georgia: sospensione di tutti i collegamenti aerei, con l’eccezione di quelli approvati dal Governo georgiano, sino al 1 luglio 2020; è previsto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i cittadini NON georgiani, con alcune limitatissime eccezioni, tra cui: i detentori di passaporti diplomatici e le loro famiglie; famiglie miste, laddove uno dei coniugi o il loro figlio minore sia cittadino georgiano; prevista inoltre una quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi, in virtu’ delle eccezioni predette, riesca a fare ingresso nel Paese dall’estero.
  • Giappone: le autorità giapponesi hanno stabilito che, a tutti i cittadini non giapponesi (inclusi pertanto gli Italiani) che provengano da tutto il territorio italiano o vi siano stati nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l’ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera.
  • Hong Kong:  vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori non residenti in arrivo dall’estero all’aeroporto internazionale di Hong Kong.
  • India: Le autorità indiane hanno disposto inoltre, a partire dal 22 marzo, la sospensione fino al 31 maggio 2020  dei voli internazionali da e per l’India. Di conseguenza, i voli commerciali dall’India per l’Italia e l’Europa non sono attualmente operativi. NB: SI INVITANO I CONNAZIONALI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN INDIA A SEGNALARE CON URGENZA LA PROPRIA PRESENZA ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A NEW DELHI, COMPILANDO IL FORMULARIO REPERIBILE SUL SITO WEB DELL’AMBASCIATA, AL LINK disponibile sul sito www.ambnewdelhi.esteri.it
  • Indonesia: a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l’ingresso e il transito in Indonesia. 
  • Isole Marshall: è stato disposto il divieto di ingresso (per via area o via mare) sino al 5 maggio 2020 a tutti gli stranieri.
  • Kazakistan:  i viaggiatori provenienti dall’estero saranno tenuti a osservare un periodo di isolamento di 48 ore presso strutture ospedaliere specializzate, nelle quali saranno sottoposti ad appositi esami clinici per escludere l’infezione da nuovo coronavirus. Successivamente, in caso di negatività al COVID19, essi dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare per i restanti 12 giorni.  İn caso di positività al COVID19, saranno invece ricoverati in apposite strutture ospedaliere.
  • Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita.
  • Malaysia: divieto d’ingresso nel Paese nei confronti dei visitatori stranieri, inclusi quindi gli italiani.
  • Maldive: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall’Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 del 7 marzo.
  • Mongolia: le autorità locali hanno adottato misure di contenimento, che includono, tra l’altro, il divieto di ingresso in Mongolia per tutti i cittadini stranieri e, fino ad almeno il 30 aprile, la sospensione di tutte le rotte aeree e ferroviarie internazionali, la chiusura ai cittadini stranieri di tutti i valichi di frontiera stradali da e verso la Russia e la chiusura di tutte le frontiere tra Cina e Mongolia.
  • Myanmar: Il 29 marzo le Autorità del Myanmar hanno annunciato il divieto temporaneo di atterraggio per tutti i voli passeggeri commerciali diretti a Yangon o qualsiasi altro aeroporto del Paese, a partire dalle 23:59 locali di lunedì 30 marzo.
  • Nepal: è stato disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino al 2 giugno e la chiusura di tutti i valichi di terra.
  • Nuova Caledonia: è stata decretata la sospensione temporanea dei voli internazionali per la Nuova Caledonia a partire dal 21 marzo 2020 e la sospensione dei trasporti marittimi e degli autobus interurbani della linea RAI. Inoltre, con ordinanza governativa del 23/03/2020 è stato imposto il divieto di ingresso dalle acque internazionali verso le acque interne e territoriali della Nuova Caledonia per le navi da crociera, pescherecci e imbarcazioni da diporto e il divieto di navigazione nelle acque interne e territoriali per le navi destinate al trasporto passeggeri e per le imbarcazioni da diporto. Tuttavia a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, quest’ultimo divieto è stato in parte modificato dall’ordinanza del 03/04/2020 per permettere alle navi e alle imbarcazioni che si trovano nelle acque interne e territoriali della Nuova Caledonia di mettersi al sicuro secondo le modalità indicate ( http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COVID-19/Covid19-Actualites/Les-navires-autorises-a-naviguer-pour-se-mettre-a-l-abri) .
  • Nuova Zelanda: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. 
  • Papua Nuova Guinea: vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall’estero ad eccezione di operatori sanitari, equipaggi aerei, personale militare o di coloro che possiedano una speciale autorizzazione scritta. Tutti i visitatori in arrivo devono sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni.
  • Polinesia francese: le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all’11 aprile 2020, con possibilità di estensione. 
  • Samoa: il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall’Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio. 
  • Singapore: a partire dalle ore 23.59 del 23 marzo 2020 tutti i visitatori a breve termine, senza distinzione di provenienza, non potranno entrare o transitare attraverso Singapore. 
  • Sri Lanka: dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l’ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico. 
  • Tagikistan: le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.
  • Taiwan: le autorità di Taiwan mantengono il divieto di ingresso  a Taiwan per tutti i cittadini stranieri, già disposto a partire dal 19 marzo u.s.. Sono esenti dal provvedimento quanti dispongano di un permesso di soggiorno (Alien Resident Certificates) o di documenti che dimostrino la presenza a Taiwan per servizio diplomatico o in relazione all’esecuzione di contratti d’affari.
  • Tailandia:  dal 21 marzo fino a data da definirsi sono chiuse tutte le frontiere terrestri. È fatto divieto a tutti gli stranieri di entrare nel territorio thailandese.
  • Timor Est: le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all’ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.
  • Tonga: il 20 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza, rinnovato fino al 15 maggio, ed è stata disposta la chiusura delle frontiere con divieto d’ingresso a tutti gli stranieri e la sospensione di tutti i voli internazionali, ad eccezione dei voli internazionali approvati dal Ministero della Salute.
  • Turkmenistan: le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l’Italia.
  • Uzbekistan: le autorità uzbeke hanno chiuso tutte le frontiere. Sono chiusi gli aeroporti e, fino al 30 giugno, con possibilità di estensione, sono sospesi i collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l’estero
  • Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all’obbligo di quarantena. 

Africa

  • Algeria: le autorità algerine hanno decretato la chiusura di tutte le frontiere terrestri, salvo casi eccezionali da concordare di comune accordo con i Governi dei Paesi interessati: a chi sarà eccezionalmente consentito l’ingresso sarà imposta una quarantena obbligatoria per 14 giorni, in una struttura individuata dall’autorità sanitaria competente. Inoltre è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali e di tutti i collegamenti marittimi da e per l’Algeria, ad eccezione di voli specialmente autorizzati.
  • Angola: le Autorità angolane hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i cittadini non angolani provenienti dall’Italia. 
  • Benin: prevista la limitazione dell’attraversamento delle frontiere terrestri solo ai casi di estrema necessità, in coordinamento con le Autorità dei Paesi confinanti.
  • Botswana: sospensione del rilascio di visti alle frontiere e presso tutte le ambasciate a favore di persone provenienti dalle aree ad alto rischio. I visti già rilasciati sono cancellati con effetto immediato e fino a data da destinarsi.
  • Burundi: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.
  • Camerun: immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.
  • Capo Verde: sospesi, fino a nuovo avviso, tutti i voli internazionali.
  • Ciad: le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire da giovedì 19 marzo, per un periodo di due settimane.
  • Congo-Brazzaville: le autorità locali hanno prorogato il 21 aprile, per un ulteriore periodo di 21 giorni,  lo stato di emergenza inizialmente disposto il 30 marzo. 
  • Costa D’Avorio: controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l’isolamento a scopo precauzionale.
  • Comore: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Egitto: tutti i voli da e per l’Egitto sono sospesi fino almeno al 31 marzo 2020. Per coloro che abbiano necessità di rientrare in Italia per motivi di assoluta urgenza, si suggerisce di segnalare all’Ambasciata la propria situazione. I cittadini italiani interessati potranno scrivere un messaggio all’indirizzo e-mail [email protected] in cui avranno cura di specificare i dati anagrafici, i propri recapiti telefonici ed email e la località in Egitto in cui si trovano. Si raccomanda di consultare anche il sito dell’Ambasciata www.ambilcairo.esteri.it
  • Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un’apposita struttura ospedaliera denominata ‘Villaggio Community Hospital’ ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall’Italia
  • Etiopia:  le autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba da svolgersi presso designate strutture alberghiere (hotel Skylight ed Hotel Ghion) a proprie spese e con conferma di prenotazione in anticipo rispetto all’arrivo sul territorio etiopico. I passeggeri in transito prolungato (oltre le 8 ore) saranno trasportati in isolamento presso l’Hotel Skylight, nelle vicinanze dell’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba – Bole, dove rimarranno per il periodo tra lo scalo e la ripartenza. È stato disposto anche il blocco dei voli verso 30 Paesi.
  • Gabon: sono chiusi tutti i confini, ivi compresi quelli aerei, per cui sono sospesi tutti i voli internazionali; è sospeso anche il rilascio dei visti per turismo da parte delle Rappresentanze Diplomatiche gabonesi all’estero.
  • Gambia: dal 23 marzo le Autorità hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree e terrestri fino al 18 maggio. Il Ministero della Salute gambiano ha attivato un numero verde (00220) 1025, da contattare per informazioni e in caso di sospetto contagio. La struttura sanitaria di riferimento è il Medical Research Council (Unit of The Gambia). 
  • Ghana: il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l’Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità. 
  • Gibuti: al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le Autorità gibutine hanno deciso la chiusura dell’aeroporto internazionale di Gibuti, a partire da mercoledì 18 marzo 2020 (ultimi voli il 17 marzo). Tutto il traffico passeggeri sarà interrotto fino a nuovo ordine, mentre resterà attivo il traffico merci.
  • Guinea equatoriale: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Guinea Bissau: le Autorità bissau guineane hanno disposto la chiusura delle frontiere e quindi la sospensione dei voli internazionali.
  • Kenya: quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque sia rientrato nel Paese dal 20 marzo in poi, incluso il personale diplomatico e delle Nazioni Unite. La quarantena è imposta dalle autorità locali e va effettuata presso hotel a spese del viaggiatore.
  • Lesotho: per i viaggiatori provenienti dall’Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni. 
  • Liberia: le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall’Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.
  • Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar, come misura di contenimento del contagio coronavirus.
  • Malawi: le Autorità del Malawi hanno  decretato il lockdown (chiusura) del Paese per 21 giorni  a partire dalle h. 23.59 di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio.
  • Mali: le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall’Europa
  • Marocco: decretata l’interruzione di tutti i collegamenti con l’estero, tra cui la sospensione di quelli aerei fino al 15 giugno.
  • Mauritania: il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l’estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano.
  • Mauritius: chiusura dei confini del Paese a partire dal 19 marzo per gli stranieri e, a partire dal 22 marzo, per cittadini mauriziani e residenti
  • Mozambico: le Autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo di 14 giorni, per tutti i passeggeri in arrivo da Paesi di trasmissione attiva del Coronavirus.
  • Namibia:  la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali.  E’ consentito esclusivamente il trasporto di merci essenziali e il rientro in Namibia per cittadini e residenti, i quali devono comunque sottoporsi ad isolamento per 14 giorni sotto supervisione in una struttura governativa.
  • Niger: il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l’Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.
  • Nigeria: le Autorità locali hanno prorogato la chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali di linea in arrivo o partenza almeno fino al 4 giugno.
  • Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.
  • Ruanda (agg.25/05): le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli passeggeri da/per l’aeroporto internazionale di Kigali  e la chiusura delle frontiere terrestri (tranne per i cargo) fino a nuovo avviso.
  • Sao Tomé e Principe: divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri fino ad almeno il 2 maggio.
  • Senegal:  a decorrere dalle 23.59 del 20 marzo, inoltre, sono stati sospesi tutti i collegamenti aerei e chiuse le frontiere terrestri. Il provvedimento è stato esteso fino al 31 maggio, ma potrebbe essere prorogato ulteriormente.
  • Seychelles: le Autorità delle Seychelles hanno adottato una serie di misure per limitarne la diffusione. L’ingresso alle Seychelles non è consentito a chiunque arrivi dall’Europa fino a nuovo avviso.
  • Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni. 
  • Somalia: sospensione di tutti i voli internazionali di passeggeri, fino a nuovo avviso.
  • Sudafrica: chiusura temporanea delle frontiere, eccetto che per favorire il rimpatrio dei sudafricani e quello degli stranieri residenti, sospensione pertanto dei collegamenti aerei domestici e internazionali.
  • Sudan: le Autorità locali hanno vietato, fino al 30 luglio prossimo, l’ingresso in Sudan ai cittadini dei Paesi in cui maggiore è l’incidenza accertata del virus, tra cui l’Italia, anche se già in possesso di visto o permesso di soggiorno e indipendentemente dalla loro provenienza.
  • Swaziland: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Tanzania: è stata disposta la riapertura dei voli internazionali  e l’annullamento della quarantena obbligatoria per i viaggiatori in ingresso. I turisti in ingresso dovranno tuttavia essere in possesso di un certificato che dichiari la negatività al virus.
  • Tunisia: le autorità tunisine hanno disposto inoltre la chiusura delle frontiere terrestri e marittime e adottato misure restrittive all’interno del Paese fino al 18 maggio.
  • Uganda: tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia saranno sottoposti a 14 giorni di quarantena obbligatoria e collocati in un ospedale o albergo designato dal governo a proprie spese
  • Zambia: l’aeroporto internazionale Kenneth Kaunda di Lusaka rimane l’unico aeroporto operativo per voli internazionali. Parzialmente ripresi i voli nazionali, per ora solo dalla capitale a Ndola e viceversa, con un numero limitato di voli settimanali. I passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Lusaka, così come ad ogni altro punto d’ingresso del Paese, anche se asintomatici, vengono sottoposti ad una quarantena obbligatoria (a spese del viaggiatore) di un minimo di 14 giorni presso strutture governative designate a tal fine.
  • Zimbabwe: chiusura di tutte le frontiere ai viaggiatori non residenti e, a partire dal 30 marzo fino a data non definita. I voli internazionali in arrivo ed in partenza dal paese sono momentaneamente sospesi.



Emergenza Covid-19: DL Rilancio – prima nota di sintesi dei principali interventi in materia di lavoro, welfare e capitale umano

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 21 maggio, si riporta in allegato una prima nota di commento, redatta dal nostro Sistema centrale, riguardante i principali interventi del DL 19 maggio 2020 n.34 (cd Decreto Rilancio) in materi di lavoro, welfare e capitale umano.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

Allegato

DL Rilancio – Nota LWCU




Emergenza COVID-19/DL LIQUIDITA’: modifiche Commissioni riunite Finanze e Attività produttive Camera. Potenziamento intervento Fondo di garanzia PMI, rinvio entrata in vigore Codice crisi e insolvenza, sospensione versamenti tributari e contributivi

Il DL 8 aprile 2020, N. 23, c.d. DL Liquidità, è stato approvato con modifiche dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera e oggi approderà in Assemblea, dove con ogni probabilità sarà posta dal Governo la questione di fiducia. L’orientamento della maggioranza sembra essere di non apportare ulteriori modifiche al testo durante la seconda lettura al Senato. È peraltro possibile che eventuali ulteriori modifiche possano trovare la propria sede nel c.d. DL rilancio o in ulteriori futuri provvedimenti del Governo.

 

Le modifiche apportate dalla Camera intervengono sui principali capitoli del provvedimento:

 

– sostegno alla liquidità, con il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI (elevato a 30.000 euro il limite di 25.000 euro, allungata la durata da 6 a 10 anni, semplificato il calcolo del tasso di interesse, altro) e l’intervento di SACE;

 

– garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

 

– rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

 

– sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

 

Nel complesso, il quadro che emerge è di sostanziale conferma dell’impianto del provvedimento, con alcune modifiche di interesse, sebbene non determinanti al fine di rafforzarne l’efficacia.

 

La conversione del DL è stata altresì l’occasione per affrontare e risolvere lo spinoso problema della responsabilità del datore di lavoro connessa ai contagi da COVID-19 in ambito aziendale. La norma introdotta prevede che l’adozione dei protocolli di sicurezza (in attuazione del Protocollo nazionale) e l’adeguamento a tutte le prescrizioni di contenimento in essi contenute, costituiscono corretto adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2087 C.C. e pertanto sono idonei ad escludere la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

 

Alleghiamo una nota di sintesi delle modifiche apportate nell’attesa di aggiornamenti sul completamento dell’iter di conversione.

 

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Area Relazioni Industriali  (Giuseppe Baselice    089.200829      [email protected] 

Francesco Cotini    089.200815      [email protected])

Allegato

Nota DL liquidità prima lettura conversione in legge




Emergenza COVID-19/DECRETO RILANCIO nota di approfondimento. Webinar “Le misure fiscali del DL Rilancio” mercoledì 3 giugno, ore 10.30”

Alleghiamo una nota di valutazione generale e di approfondimento sulle misure contenute nel decreto-legge Rilancio.

 

Informiamo, inoltre, che il prossimo mercoledì 3 giugno, alle ore 10.30, si terrà il webinar dedicato all’analisi dei provvedimenti fiscali contenuti nel DL. Dopo i saluti del Vice Presidente Pasquale Gaito, il direttore Politiche Fiscali di Confindustria, Francesca Mariotti, illustrerà nel merito le misure fiscali introdotte dal DL Rilancio. A breve invieremo il link per la registrazione.

 

 

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Relazioni Industriali (Giuseppe Baselice 089200829 [email protected] – Francesco Cotini 089200815 [email protected]




Emergenza COVID-19/CREDITO Webinar “Il business plan al tempo del Covid: come costruire le previsioni e presentarsi alle banche” – GIOVEDI’ 28 maggio pv, ore 15.00 – 17.00

Il prossimo giovedì 28 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si terrà il webinar Il business plan al tempo del Covid: come costruire le previsioni e presentarsi alle banche, organizzato in collaborazione con Assolombarda, nell’ambito delle attività di Bancopass.

 

L’incontro ha l’obiettivo di rispondere a quesiti molto spesso posti in questi mesi di emergenza: come potrà impattare il Covid-19 sulle strategie e sui numeri delle impresePerché è ancora più utile in questo momento di incertezza parlare di business planQuanto sarebbe grave chiudere il 2020 con una perdita di bilancio? Quali aspetti è importante considerare quando si presenteranno le richieste alle banche? Sono solo alcune delle domande a cui i relatori cercheranno di rispondere durante il webinar, utilizzando un approccio concreto, attraverso strumenti ed esempi pratici. Saranno, inoltre, forniti spunti utili a:

  • realizzare un check-up delle proprie strategie;
  • individuare quali devono e quali potrebbero essere riviste;
  • gli impatti sulle proiezioni di bilancio e sui flussi di cassa;
  • come individuare la tipologia e l’ammontare di finanziamento necessario;
  • come prepararsi al dialogo e alla presentazione delle richieste alle banche.

 

Al link https://attendee.gotowebinar.com/register/7784124917290312972 è possibile registrarsi per seguire i lavori, che si svolgeranno secondo il programma allegato.

Alleato

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Seminari Gratuiti su tematiche di INTERNAZIONALIZZAZIONE delle aziende

PROMOS ITALIA in qualità di partner del sistema camerale per la promozione dell’export delle imprese, organizza un ciclo di webinar gratuiti.

 

Focus degli incontri sono gli aggiornamenti sulle opportunità offerte dai diversi mercati e le novità in tema di dogane, fiscalità e contrattualistica internazionale, proprietà intellettuale, trasporti e logistica per l’estero. Oltre all’offerta relativa all’export tradizionale, gli eventi sono volti a sensibilizzare ed educare le aziende sulle opportunità che il digitale può offrire nelle dinamiche di export: digital marketing, e-commerce, marketplace internazionali.

 

Il dettaglio degli appuntamenti è disponibile al seguente link: 

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/seminari-e-webinar.kl  

 

La partecipazione è gratuita.




Emergenza COVID-19 Proroga pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio ed il 31 luglio 2020

Trasmettiamo in allegato lettera dell’Agenzia delle Dogane che da’ esecuzione a quanto stabilito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 circa la proroga sul pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio ed il 31 luglio 2020.

Allegato

Agenzia Dogane




Ambiente: webinar “Emergenza COVID19 e ricadute sugli adempimenti ambientali di competenza regionale. Indicazioni operative per le imprese” – 25 maggio 2020, ore 15.00

Il prossimo 25 maggio, alle ore 15.00, è in programma il webinar dal tema “Emergenza COVID -19 e ricadute sugli adempimenti ambientali di competenza regionale”.

Saranno esaminati i disposti normativi che, nella prima fase dell’emergenza, hanno determinato il rinvio di scadenze ed adempimenti di competenza regionale in materia ambientale e le ricadute applicate sulle autorizzazioni. Inoltre, saranno approfonditi i contenuti di matrice ambientale di cui alla legge di conversione (L. 24 aprile 2020, n. 27) del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 18/2020).

E’ previsto un focus sull’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 38 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Relazionerà il Dirigente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno – Regione Campania, Antonello Barretta.

Modererà i lavori il Vicepresidente Delegato Ambiente, Sicurezza e Privacy di Confindustria Salerno, Lina Piccolo.

Di seguito il link per la registrazione al webinar:

https://attendee.gotowebinar.com/register/588773490365297675
Vi invitiamo ad anticiparci eventuali quesiti, cui sarà dato ampio spazio.

Allegato




Emergenza Covid-19/Trasporti: comunicazione visto d’ingresso in Kazakistan

Il MIT ha inviato a Confindustria una comunicazione dell’Ambasciata in Kazakistan relativa al visto per entrare nel paese da parte degli autotrasportatori della Ue.

 

In particolare, il dipartimento consolare dell’AMF ha disposto che, dal 1° giugno, gli autotrasportatori residenti negli Stati membri dell’UE devono essere in possesso del visto per l’ingresso. Pertanto, viene meno l’estensione della sospensione del regime di esenzione dal visto medesimo.

 

Le domande di richiesta dovrebbero essere “lavorate” in 5 giorni.




Emergenza Covid-19/Trasporti e spostamenti: circolare Ministero dell’Interno 19.05.2020

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15350/117 del 19 maggio scorso, ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione del DL 33/2020 e del DPCM 17.05.2020.

 

Com’è noto, con il DL 33/2020 è stato definito il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Con DPCM 17 maggio 2020, attuativo del DL 19/2020 e del suddetto DL, sono state stabilite diverse prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.

Nello specifico, la circolare ha precisato, con riferimento agli spostamenti, ai trasporti e alle attività economiche, che:

– Spostamenti

Gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione, dal 18 maggio 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione, a meno che lo Stato e le Regioni, sulla base di quanto disposto dal DL 19/2020, non adottino misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020). Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020). Dal 3 giugno 2020 sono possibili gli spostamenti tra regioni diverse che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree. Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti.
Viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura  non sono soggetti ad alcuna limitazione.

 

– Attività economiche e produttive

Si ribadisce che, dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1, comma 14, D.L n. 33/2020). È, quindi, previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia le Regioni sono incaricate di individuare le misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, si applicano quelli nazionali. Inoltre, le Regioni hanno il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L n. 33/2020). Si ricorda che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

– Sanzioni

Si ribadisce che nelle ipotesi di violazione dei DL suddetti e dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), queste sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del DL 19/2020. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta, richiamando il comma 3 dell’art. 4, del D.L. n.19/2020, si stabilisce che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.

 

Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

 

Resta confermata la possibilità per i Prefetti, per l’esecuzione delle misure anti Covid-19, di avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi Prefetti potranno avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro nonché del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.

Infine, la circolare si sofferma anche sul DPCM 17 maggio 2020. Di rilievo è quanto riportato relativamente all’art. 3 che conferma le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. In particolare, ribadisce l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Va, poi, evidenziato che la circolare nel far riferimento agli artt. 4, 5 e 6 del DPCM del 17 maggio (ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata, spostamenti da e per l’estero), si sofferma sul comma 9, dell’art. 4 che amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Stessa esenzione è prevista dall’art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.
Infine, importante è l’art. 8 che contiene misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e delle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.

Si ritiene, poi, opportuno segnalare che è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.