Emergenza COVID-19 Proroga pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio ed il 31 luglio 2020

Trasmettiamo in allegato lettera dell’Agenzia delle Dogane che da’ esecuzione a quanto stabilito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 circa la proroga sul pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio ed il 31 luglio 2020.

Allegato

Agenzia Dogane




Ambiente: webinar “Emergenza COVID19 e ricadute sugli adempimenti ambientali di competenza regionale. Indicazioni operative per le imprese” – 25 maggio 2020, ore 15.00

Il prossimo 25 maggio, alle ore 15.00, è in programma il webinar dal tema “Emergenza COVID -19 e ricadute sugli adempimenti ambientali di competenza regionale”.

Saranno esaminati i disposti normativi che, nella prima fase dell’emergenza, hanno determinato il rinvio di scadenze ed adempimenti di competenza regionale in materia ambientale e le ricadute applicate sulle autorizzazioni. Inoltre, saranno approfonditi i contenuti di matrice ambientale di cui alla legge di conversione (L. 24 aprile 2020, n. 27) del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 18/2020).

E’ previsto un focus sull’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 38 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Relazionerà il Dirigente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno – Regione Campania, Antonello Barretta.

Modererà i lavori il Vicepresidente Delegato Ambiente, Sicurezza e Privacy di Confindustria Salerno, Lina Piccolo.

Di seguito il link per la registrazione al webinar:

https://attendee.gotowebinar.com/register/588773490365297675
Vi invitiamo ad anticiparci eventuali quesiti, cui sarà dato ampio spazio.

Allegato




Emergenza Covid-19/Trasporti: comunicazione visto d’ingresso in Kazakistan

Il MIT ha inviato a Confindustria una comunicazione dell’Ambasciata in Kazakistan relativa al visto per entrare nel paese da parte degli autotrasportatori della Ue.

 

In particolare, il dipartimento consolare dell’AMF ha disposto che, dal 1° giugno, gli autotrasportatori residenti negli Stati membri dell’UE devono essere in possesso del visto per l’ingresso. Pertanto, viene meno l’estensione della sospensione del regime di esenzione dal visto medesimo.

 

Le domande di richiesta dovrebbero essere “lavorate” in 5 giorni.




Emergenza Covid-19/Trasporti e spostamenti: circolare Ministero dell’Interno 19.05.2020

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15350/117 del 19 maggio scorso, ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione del DL 33/2020 e del DPCM 17.05.2020.

 

Com’è noto, con il DL 33/2020 è stato definito il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Con DPCM 17 maggio 2020, attuativo del DL 19/2020 e del suddetto DL, sono state stabilite diverse prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.

Nello specifico, la circolare ha precisato, con riferimento agli spostamenti, ai trasporti e alle attività economiche, che:

– Spostamenti

Gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione, dal 18 maggio 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione, a meno che lo Stato e le Regioni, sulla base di quanto disposto dal DL 19/2020, non adottino misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020). Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020). Dal 3 giugno 2020 sono possibili gli spostamenti tra regioni diverse che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree. Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti.
Viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura  non sono soggetti ad alcuna limitazione.

 

– Attività economiche e produttive

Si ribadisce che, dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1, comma 14, D.L n. 33/2020). È, quindi, previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia le Regioni sono incaricate di individuare le misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, si applicano quelli nazionali. Inoltre, le Regioni hanno il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L n. 33/2020). Si ricorda che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

– Sanzioni

Si ribadisce che nelle ipotesi di violazione dei DL suddetti e dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), queste sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del DL 19/2020. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta, richiamando il comma 3 dell’art. 4, del D.L. n.19/2020, si stabilisce che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.

 

Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

 

Resta confermata la possibilità per i Prefetti, per l’esecuzione delle misure anti Covid-19, di avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi Prefetti potranno avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro nonché del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.

Infine, la circolare si sofferma anche sul DPCM 17 maggio 2020. Di rilievo è quanto riportato relativamente all’art. 3 che conferma le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. In particolare, ribadisce l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Va, poi, evidenziato che la circolare nel far riferimento agli artt. 4, 5 e 6 del DPCM del 17 maggio (ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata, spostamenti da e per l’estero), si sofferma sul comma 9, dell’art. 4 che amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Stessa esenzione è prevista dall’art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.
Infine, importante è l’art. 8 che contiene misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e delle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.

Si ritiene, poi, opportuno segnalare che è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.

 




Emergenza Covid-19/AUTOTRASPORTO: pubblicazione sito MIT sospensione divieti per domenica 24 e 31 maggio 2020 e festività 2 giugno

Il Ministero dei Trasporti, con decreto del 21.05.2020, n. 209 ha disposto la sospensione dei divieti di circolare per le giornate di domenica 24 e 31 maggio e per la festività del 2 giugno 2020.

 

Resta ferma la sospensione del calendario per i trasporti internazionali sino a successivo provvedimento.

Allegato

DM MIT 21.05.2020, N. 209 – sospensione calendario divieti circolazione

 




Emergenza COVID-19/CREDITO Addendum Accordo per il Credito 2019: novità moratoria PMI, Grandi Imprese e Filiere

Informiamo che Confindustria ha siglato oggi con ABI e le altre Associazioni imprenditoriali un Addendum all’Accordo per il Credito 2019 (d’ora in avanti anche Accordo) che contiene previsioni sia per le grandi imprese sia per le PMI, finalizzate a sfruttare appieno la flessibilità prudenziale concessa a seguito della crisi epidemiologica dalla European Banking Authority (EBA) a banche e intermediari finanziari in tema di moratorie e di relativa classificazione del rischio dell’impresa.

 

In particolare, l’Addendum (in allegato), estende esplicitamente la moratoria dei finanziamenti prevista dall’Accordo in favore delle imprese di grandi dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19. In precedenza, le grandi imprese potevano beneficiare di una sospensione dei finanziamenti, ma solo sulla base di una scelta discrezionale da parte delle singole banche nell’ambito delle condizioni migliorative che le stesse potevano applicare rispetto alle previsioni dell’Accordo.

 

L’Addendum prevede inoltre, sia per le PMI che per le grandi imprese, che:

  • la moratoria possa riguardare anche imprese con esposizioni debitorie classificate come deteriorate dopo il 31 gennaio 2020Si tratta di una novità importante, considerato che l’Accordo e l’Addendum riguardavano solo le imprese in bonis e che anche la moratoria di legge introdotta per le PMI dall’articolo 56 del DL Cura Italia riguarda le sole PMI. Restano comunque escluse le imprese classificate in sofferenza;
  • le banche aderenti possano estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19.

 

Con specifico riguardo alle PMI che si siano avvalse della moratoria di legge di cui all’articolo 56 del DL Cura Italia, sottolineiamo la possibilità per le stesse di verificare con gli istituti di credito la possibilità di ottenere sospensioni più lunghe e vantaggiose sulla base dell’Addendum firmato oggi.

 

L’Addendum, come detto, consentirà di sfruttare appieno le flessibilità previste dall’EBA nelle linee guida emanate lo scorso 2 aprile a seguito del determinarsi dell’emergenza Covid-19.

 

Tali disposizioni fissano alcuni criteri in base ai quali moratorie pattizie eventualmente concesse da parte di banche e intermediari finanziari (l’Accordo, l’Addendum del 6 marzo e l’Addendum del 22 maggio rientrano tra le moratorie pattizie) a una generalità di soggetti – che devono tutti poter beneficiare delle medesime condizioni – possano, al pari di quelle di legge, non essere considerate come misure di tolleranza (forbearance measures) e quindi non comportare un automatico incremento del rischio di credito dell’impresa.

 

Secondo le linee guida, banche e intermediari finanziari non dovranno pertanto riclassificare automaticamente l’impresa destinataria della misura di sospensione – così come invece previsto dall’attuale normativa in tema di default e IFRS9 – anche se non sono sollevate dall’obbligo di valutare la capacità di adempimento della stessa impresa alla ripresa del piano di rimborso del prestito.

 

Evideniamo inoltre, che ai sensi delle linee guida EBA, perché una moratoria consenta alle banche di beneficiarie dell’effetto sopra indicato ai fini prudenziali, devono essere rispettate alcune condizioni. Tra queste, è previsto che non si applichi una variazione del tasso di interesse, ma solo un eventuale remunerazione per la banca dei costi sostenuti per effettuare la sospensione.

 

Si intendono comunque ricomprese e coperte dall’Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle linee guida EBA.

 

Le misure previste dall’Addendum del 22 maggio potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine è espressamente indicato nelle linee guida dell’EBA e potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.

 

Fermo che Confindustria chiederà all’EBA una proroga, raccomandiamo, visti i tempi stretti, di procedere con la massima tempestività a prendere contatto con le banche ai fini dell’ottenimento della moratoria prevista dall’Addendum.

 

Resta inteso, come previsto dall’Accordo, che si tratta di una moratoria pattizia e che non vi è alcun automatismo nella sua concessione da parte delle banche.

 

Le banche già aderenti all’Accordo saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all’ABI, nell’elenco degli intermediari aderenti all’Addendum del 22 maggio e disponibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui nei confronti delle imprese di maggiore dimensione rispetto alle PMI.

Allegato

Addendum Accordo per il credito – 22 maggio 2020




Emergenza Covid-19/AUTOTRASPORTO: comunicazione MIT documentazione operatori esteri

Il MIT, a seguito della circolare del 20 maggio 2020 del Ministro dell’Interno (diffusa agli organi di controllo) fornisce precisazioni in via informale, sollecitato da una richiesta di chiarimento di Confindustria, relativamente alla documentazione che gli autotrasportatori esteri devono possedere o comunicare in ingresso in Italia.

 

In particolare, è stato evidenziato che “i conducenti ed ogni altro lavoratore che rientra nella definizione di “personale viaggiante”, impiegati nel settore dell’autotrasporto, prescindendo dalla loro cittadinanza e residenza o dalla sede legale della impresa dalla quale dipendono, fanno ingresso in Italia senza alcuna formalità”.

 

Altresì, il MIT conferma che rimane comunque fermo fino al 2 Giugno 2020 l’obbligo di rendere una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono la applicazione di questa deroga per l’ingresso in Italia e cioè per comprovare la condizione di “personale viaggiante.

Allegato

Circolare M_Interno 20.05.2020 su DPCM 17 MAGGIO 2020




Emergenza Covid-19 – Circolari Assonime numeri 6 – 10/2020

Informiamo che sono disponibili le circolari Assonime:

 

6/2020 – IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019;

 

7/2020 – Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale

 

8/2020 – IVA – Disciplina dei prestiti di personale: novità interpretative

 

9/2020 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

 

10/2020 – Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e decreto Rilancio

 

Le aziende interessate, possono richiedere copia delle circolari inviando una mail a [email protected]




Emergenza Covid-19: Commento Circolare INAIL n.22/2020

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 21 maggio, si riporta di seguito una nota di commento redatta dal nostro Sistema centrale, alla circolare INAIL n.22/2020.

 

Come noto, la espressa qualificazione del contagio da COVID19 come infortunio sul lavoro introdotta dall’art. 42, comma 2, del DL n. 18/2020 aveva generato notevoli dubbi e perplessità, anche in relazione alle conseguenze del riconoscimento sul piano delle responsabilità penali e civili.

 

Confindustria ha contestato, in particolare, la legittimità della norma rispetto alla impropria tutela di un rischio generico, le conseguenze sul piano delle responsabilità civili e penali legate al riconoscimento dell’infortunio e la interpretazione dell’Inail, eccessivamente estensiva rispetto al quadro normativo di riferimento.

 

La circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020 prova a fornire dei chiarimenti rispetto alle considerazioni  espresse nelle precedenti del 17 marzo 2020 e del 3 aprile 2020 in merito al riconoscimento del contagio da CIVID19 come infortunio sul lavoro.

 

La nota dell’Inail, pur manifestando un maggior rigore sul piano probatorio rispetto alle precedenti, non supera (né questo ruolo può essere riconosciuto ad una circolare amministrativa) i rilevanti dubbi evidenziati da Confindustria ed esperti.

 

L’Istituto conferma, in primo luogo, che l’evento del contagio si qualifica, ai fini assicurativi, come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale. È notorio che le motivazioni di questa scelta risiedono sia in fattori tecnico-scientifici (la causa virulenta viene equiparata, per le modalità rapide di ingresso nell’organismo, come causa violenta) sia giuridici (la maggior difficoltà di prova, per il lavoratore, del nesso di causalità proprio della malattia professionale rispetto alla più semplice occasionalità tipica dell’occasione di lavoro).

 

Si evidenzia, poi, che la tutela si estende anche al periodo di quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria.

 

Ci si sofferma, da ultimo, sulla attribuzione degli oneri, precisando che essi non gravano sulla posizione aziendale: osservazione che non supera il fatto che gli stessi sono caricati su tutte le imprese afferenti alla gestione interessata (e, quindi, sono sempre a carico delle imprese). Questo diverso modo di imputare gli oneri alle imprese è legato al fratto che gli eventi tutelati “sono stati ritenuti a priori frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere”: si conferma, quindi, che, nonostante il datore di lavoro non abbia responsabilità “a priori”, l’infortunio gli viene comunque attribuito ai fini assicurativi.

 

Come espressamente evidenziato nella circolare, il regime giuridico dell’infortunio da COVID19 è analogo a quello dell’infortunio in itinere. Il chiarimento non aiuta, perché riconoscere addirittura un infortunio in itinere da contagio è affermare una sostanziale responsabilizzazione oggettiva del datore di lavoro, nella evidente impossibilità, per il datore di lavoro, di dimostrare una ricostruzione causale del contagio non legata al lavoro.

 

La circolare si sofferma, poi, sull’accertamento dell’infortunio da contagio, facendo espresso riferimento alla tradizionale impostazione dell’Istituto e ricordando il particolare rigore per l’accertamento dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

È questa una precisazione introdotta per tentare di rivedere un orientamento troppo ampio sostenuto in precedenza che, tuttavia, non riduce le criticità della previsione contenuta nell’art. 42, in quanto resta fermo che un rischio generico come quello pandemico diviene rischio professionale, in contrasto con la lettura costituzionale del concetto di rischio professionale.

 

In ogni caso, l’Istituto evidenzia che le decisioni verranno adottate anche sulla base degli elementi forniti dal datore di lavoro. Si sottolinea, a questo proposito, l’utilità di fornire all’Istituto, in sede di denuncia, ogni elemento che possa consentire di ricondurre il contagio ad occasioni o cause differenti da quelle legate al lavoro.

 

Il riferimento è alla circolare del 3 aprile scorso che evidenziava, correttamente, che “il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate”.

 

La medesima circolare ricordava opportunamente “l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail”.

 

Il datore di lavoro, quindi, deve disporre di questo certificato medico (proveniente dal lavoratore o dall’Inail) per poter svolgere le proprie considerazioni sia in ordine alla verifica dei requisiti dell’art. 53 del dpr n. 1124/1965 per procedere correttamente alla denuncia quando ne ricorrano i presupposti sia alla possibilità di argomentare proprie deduzioni in ordine alla eventuale assenza di occasione di lavoro.

 

Da ultimo, la circolare si sofferma – per quanto non sia materia di competenza dell’Istituto e non abbia efficacia alcuna rispetto alla verifica giudiziaria dell’infortunio da contagio – sulle valutazioni in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro quali causa del contagio.

 

L’Istituto muove le proprie considerazioni dalla affermazione che i piani delle due responsabilità assicurativa e penale o civile si pongono su piani differenti (giustificando eventuali ipotesi di assicurazione senza responsabilità del datore di lavoro, come nel caso dell’infortunio per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), per giungere ad affermare che “la responsabilità è ipotizzabile solamente in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali di cui all’art. 1, comma 14 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 33”.

 

Premesso che non può essere una circolare a stabilire ciò che è reato e cosa non lo è, si conferma la carenza di una disposizione di legge che puntualmente descriva quali siano gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Ancora, il riferimento esclusivo all’art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020 è errato, in quanto quella norma non contempla i protocolli governativi e attribuisce agli stessi una valenza residuale rispetto a quelli regionali.

 

In ogni caso, solamente una norma potrebbe tentare di identificare il contenuto dell’obbligo penalmente e civilmente rilevante con quello dei protocolli, riducendo espressamente a questi la portata dell’art. 2087 cc e, quindi, dando finalmente contenuto certo ad una norma la cui funzione di “norma aperta di chiusura”.

 

Ciò che lega tutela infortunistica e responsabilità penale e civile è proprio la carenza di un sistema normativo caratterizzato da regole tassative, sia sul versante penalistico e civilistico (governato dall’indeterminato art. 2087 cc) che su quello assicurativo (per effetto della progressiva dilatazione del concetto di occasione di lavoro e malattia professionale).

 

Dilatazione consacrata proprio dall’art. 42 che qualifica come rischio professionale un rischio palesemente generale, indistintamente letale per l’intera popolazione e non specificamente per i lavoratori per la mancanza di vaccini o medicinali adeguati. Salvo che per il settore sanitario o dell’emergenza, non si può infatti parlare di rischio professionale né specifico né generico aggravato.

 

Da ultimo, l’Inail richiama la materia del regresso, precisando che esso è esercitabile solamente in presenza di un fatto configurabile come reato perseguibile d’ufficio (ma senza ricordare che occorra sempre e comunque un accertamento della responsabilità penale, anche se in sede civile), per cui non basterebbe un riconoscimento della tutela infortunistica per attivare l’azione di regresso.

 

Secondo l’Istituto, occorrerebbe, nel caso concreto, la violazione dei protocolli richiamati dall’art. 1, comma 14., del DL n. 33/2020.  Oltre a quanto detto sopra in ordine alla portata delle circolari amministrative e alla mancanza, per ora, di una norma ad hoc, va evidenziato che la alluvionale molteplicità di regole introdotte nel periodo dell’emergenza (decreti-legge, DPCM, ordinanze, protocolli, linee guida, etc.) rende assai difficile individuare la disposizione penale da rispettare.

 

In conclusione, la circolare Inail tenta di apportare un qualche miglioramento alla ricostruzione della situazione normativa ed interpretativa attuale, ma non rimedia al vulnus di fondo del riconoscimento di un rischio generico come rischio professionale ed alla conseguente attivazione di forme di responsabilità (sostanzialmente) oggettiva legata alla indeterminatezza delle regole, sia sul versante assicurativo sia su quello degli obblighi civili e penali.

 

Per questo Confindustria ha sollecitato con forza l’introduzione di una disposizione che escluda la responsabilità del datore di lavoro per un rischio non riconducibile al lavoro.

 

Una richiesta che viene interpretata dal lettore distratto come scudo dalle responsabilità: in realtà le imprese non chiedono di essere si esonerate da una loro responsabilità (il che sarebbe ingiusto) ma da una responsabilità che non hanno e di cui sono state impropriamente gravate.

 

Lo stesso spostamento dall’alveo della malattia comune gestita dall’Inps a quello della dimensione professionale proprio dell’Inail testimonia la impropria responsabilizzazione dell’impresa, posto che al lavoratore non sarebbe comunque mancata la tutela pubblica della malattia.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]




Ambiente: DL Rilancio: misure per l’ambiente

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (DL Rilancio) è entrato in vigore il 19 maggio 2020, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Capo VII del Titolo VIII, dedicato alla materia ambientale, ha previsto diversi interventi:

  • 227– vengono stabilite una serie di misure a sostegno delle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA);
  • 228 – misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che, al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione tecnica di verifica, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, vanno a modificare il testo dell’art. 8 del D.L.vo 152/2006, eliminando il comma 3 del predetto articolo ed escludendo così l’intervento del Comitato tecnico istruttorio.
  • 229 – misure per incentivare la mobilità sostenibile come il “buono mobilità”, che potrà essere erogato in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Altre disposizioni di interesse ambientale si rilevano nel Titolo VI, dedicato alla materia fiscale, che prevede in particolare:

  • Incentivi per efficientemente energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art.119);
  • il rinvio al 1° gennaio 2021 dell’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impego (plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (sugar tax),  previste per quest’anno dall’ultima legge di Bilancio (art. 133);
  • lo slittamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato per il 31 luglio 2020 (art. 138).