Ambiente: Roadshow CONAI 2020: 20 mini seminari web in materia ambientale per le imprese

Anche per quest’anno riproponiamo, grazie al supporto economico ed organizzativo del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), incontri di approfondimento sui temi ambientali.

In ragione dell’emergenza Covid, cambia la formula proposta. Si tratta di 20 mini seminari web di circa 2 ore ciascuno, che si terranno dal mese di giugno a quello di novembre 2020. Gli argomenti selezionati riguardano temi di interesse e notevole impatto sulle attività aziendali.

In prossimità delle data di realizzazione, vi daremo informazioni dettagliate di ciascun seminario.

Il programma realizzato consta di 5 moduli; ciascuno di questi è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 6 seminari.

Dettaglio moduli

“Le novità sugli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente” (Giugno 2020 – n. 4 mini seminari web)

“Le regole generali di gestione dei rifiuti ed degli imballaggi” (luglio/agosto 2020 – n. 6 mini seminari web)

 “Le regole particolari di gestione dei rifiuti ed degli imballaggi” (settembre 2020 – n. 4 mini seminari web)

“La responsabilità nella gestione dei rifiuti” (ottobre 2020 – n. 3 mini seminari web)

“Aggiornamento sugli adempimenti di gestione rifiuti e l’attuazione del pacchetto economia circolare” (novembre 2020 – n. 3 mini seminari web)

 

Per il mese di giugno 2020, nell’ambito del modulo “Le novità sugli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente”, sono previste le seguente iniziative, di cui vi invitiamo a prender nota, unitamente ai link mediante il quale è possibile iscriversi all’evento

 

4 giugno ore 10,30 – relatore Francesco Bacchini

Sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID19: Criticità nelle regole di prevenzione per le attività produttive

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=efbff5d5e951a9fc75dfc62635ca61660

 

10 giugno ore 10,30- relatore Irene Piscopo

Gestione degli imballaggi: il sistema CONAI ed i principali adempimenti consortili  

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=e6b826e34d2f6a0fcc7cd37a2f8a105f0

 

17 giugno ore 14,30 – relatore Paolo Pipere

Gestione dei rifiuti: le novità 2020 per il MUD

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=e97c16a3accd191d8d8591144fcae989a

 

     24 giugno ore 10,30 – relatore Paolo Pipere

Rifiuti da Covid 19 (DPI). La gestione dei rifiuti nei provvedimenti emergenziali, statali (linee guida ISS, ISPRA e circolari ministeriali e ordinanza regionali) e regionali. Focus sulla filiera del riciclo.

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=ebcecd828c272f1304129303042ec8f7c

 

L‘evento del 4 giugno, “Sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID19: Criticità nelle regole di prevenzione per le attività produttive”, che si terrà dalle ore 10.30, affronterà alcuni temi ancora critici per le imprese relativi alle disposizioni di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020.

L’iniziativa segue quella organizzata lo scorso 4 maggio.

Saranno approfonditi i seguenti argomenti:

  • sanificazione;
  • modalità di accesso in azienda, privacy, distanziamento, organizzazione aziendale e DPI, aggiornamento dei documenti di sicurezza;
  • valutazione del rischio Covid-19 in azienda;
  • trasferte di lavoro;
  • costituzione del comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione;
  • lavoratori fragili.

 

Relaziona Francesco Bacchini, professore Aggregato di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Direttore Responsabile della rivista di ateneo “Tutela e sicurezza del lavoro” ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di divulgazione in materia di lavoro e sicurezza.

Il vicepresidente all’ambiente, sicurezza e privacy di Confindustria Salerno, Lina Piccolo, modererà l’evento.

L’iniziativa è gratuita ed aperta alle sole aziende associate. Sarà dato spazio ai quesiti che potrete porre sulla piattaforma di iscrizione il giorno dell’evento.

 

AMBIENTE E PRIVACY:

Mariarosaria Zappile  089200842  [email protected]

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]




WEBINAR MERCATI ESTERI – ICE Agenzia: Messico, Corea del Sud, Vietnam e Paesi Bassi

L’ICE Agenzia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avvia il secondo ciclo di webinar dedicato ai mercati esteri con quattro nuovi appuntamenti dedicati a:

  1. Messico
  2. Corea del Sud
  3. Vietnam
  4. Paesi Bassi.

Ogni webinar prevede una presentazione della situazione economica aggiornata del mercato a seguito dell’emergenza sanitaria, dei provvedimenti adottati,  delle iniziative e dei progetti attuati e delle opportunità di business per le imprese italiane.
La partecipazione è gratuita ed è possibile registrarsi anche per più eventi, mediante la compilazione di un unico form.

Tutti i dettagli dell’iniziativa unitamente alle modalità di partecipazione sono disponibili al seguente link:
2° Ciclo Webinar Mercati ICE




Emergenza COVID-19 Decreto Rilancio: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario – messaggio INPS n.2183/2020

Vi informiamo che l’INPS con messaggio n.2183/2020, riportato in allegato, fornisce le prime indicazioni operative riguardo le novità introdotte dal Decreto Rilancio sui termini di presentazione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario.

Come noto, l’art. 68 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) modifica tra l’altro anche il termine per la presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario per Covid-19. L’istanza deve essere presentata infatti entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e non più quindi, come previsto dal Decreto Cura Italia, entro la fine del 4° mese.

Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio p.v.. Per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

In riferimento a tale disposizione, l’INPS chiarisce che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, l’Istituto chiarisce che il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo previsto dall’articolo 68 del DL Rilancio, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

Allegato

Messaggio numero 2183 del 26-05-2020




Emergenza COVID-19/LIQUIDITA’: Assicurazione crediti commerciali delle PMI – monitoraggio azioni restrittive e modifica condizioni

Informiamo che ci sono pervenute diverse segnalazioni su mutamenti improvvisi, peggiorativi delle condizioni applicate, dalle compagnie di assicurazione dei crediti commerciali delle PMI.

Al fine di segnalare presso le sedi competenti tali anomalie, nonché prevedere misure a tutela delle imprese già gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, Vi invitiamo a comunicare alla mail [email protected] le problematiche riscontrate, specificando il nome della compagnia.

 



Convenzione per i Soci di Confindustria Salerno – Sistema automatizzato integrato anti-Covid19 per il controllo dell’accesso.

La nostra associata CTI FOODTECH www.ctifoodtech.com  ha studiato e realizzato un dispositivo anti-Covid-19 che propone ad un prezzo speciale per i Soci Confindustria Salerno.

 

TARS è un sistema all-in-one caratterizzato da un design innovativo e da una struttura interamente in acciaio inossidabile.

Il sistema è in grado di rilevare la temperatura corporea mediante la scansione del polso e rilevare l’utilizzo della mascherina necessaria a consentire l’ingresso.

 

Inoltre, consente o inibisce automaticamente il passaggio del personale e degli utenti, gestendo gli ingressi mediante badge, password e QR code.

 

Per evitare il rischio assembramenti, può essere dotato di un sensore per il conteggio degli accessi.

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Ambiente: Tariffe spese istruttorie AIA: aggiornamento

Sul sito dell’UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Salerno della Regione Campania (http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-sa/normativa-aia-salerno/1588-tariffe-spese-istruttorie-aia-aggiornate), è stato pubblicato un importante avviso, che recita quanto segue.

“A seguito del parere dell’Avvocatura regionale, al momento, verrà ancora applicato il tariffario 2008 fino all’emanazione del tariffario regionale adeguata al D.M. 58/2017 e comunque non oltre il 30 marzo 2021, termine finale entro il quale dovranno essere approvate le nuove tariffe”.

Segnaliamo che Confindustria Salerno, sulla questione, ha più volte sollecitato la Regione Campania ad intervenire, in ragione del consistente aumento delle tariffe di cui al DM 58/2017 ed al fine di uniformare le modalità di pagamento sul territorio regionale.




Emergenza Covid-19: Ministero della salute – Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie

Con circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, il Ministero della Salute ha ripercorso gli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti.

In precedenza, già la circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute ed i Rapporti ISS n. 5/202019/2020 e, in particolare, 25/2020, si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al COVID19.

In particolare, si sottolinea come il Rapporto n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, costituisca un valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.

Con la circolare che si analizza, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni, soffermandosi anche sul settore dell’abbigliamento.

Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda opportunamente il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera.

La nota, per giustificare i prodotti da utilizzare per la sanificazione, espone le considerazioni sperimentali relative alle condizioni e tempi di permanenza del virus contenuto in materiali biologici sulle varie tipologie di superfici.

 

Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

Valutazione del contesto

Svolte queste considerazioni preliminari, ed iniziando ad analizzare il tema della sanificazione, la circolare evidenzia l’importanza della valutazione del contesto: tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Si tratta di osservazioni fondamentali, perché è determinante che la sanificazione riguardi in modo specifico le superfici e gli ambienti dove si può verificare la maggior concentrazione del virus, risultando altrimenti inadeguata.

Nelle attività commerciali, ma anche più in generale, nelle attività produttive, vengono valorizzate tre azioni molto importanti:

  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

 

Prodotti da utilizzare

In secondo luogo, si affronta il delicato tema dei prodotti da utilizzare – i cui riferimenti possono essere rinvenuti nel Rapporto n. 19/2020 e nel più recente Rapporto n. 25/2020 dell’ISS – che devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento alle tipologie di disinfettanti, la circolare rinvia al documento n. 19/2020 dell’ISS e raccomanda di prestare la massima attenzione alle etichette ed alle procedure da rispettare.

Fondamentale è anche il rinvio al Rapporto n. 25/2020, nella parte in cui descrive come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati e richiama l’importanza di verificare l’efficacia virucida sull’etichetta del prodotto.

Ricordiamo che, ai fini ispettivi, le indicazioni dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti adottati) è essenziale per dimostrare l’adeguata sanificazione.

La circolare indica, poi, le tipologie di prodotti consigliati in relazione alle superfici sulle quali intervenire:

  

Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

 

Laddove in azienda dovessero essere presenti superfici o materiali di pregio storico/artistico, è possibile fare riferimento alle linee guida dell’Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT.

 

Misure organizzative

 

Una volta individuati i prodotti, la circolare declina le misure organizzative da adottare, in esito alla valutazione del contesto, che si riportano in tabella per maggiore chiarezza.

 

Misure organizzative
Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:

– misure di igiene personale e collettiva

– criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata

– le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

 

Altrettanto importante è che le procedure di sanificazione siano adottate nella corretta sequenza.

 

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superficie oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

 

La circolare si sofferma poi sugli aspetti organizzativi della sanificazione in ambiente chiuso, evidenziando che “se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali”.

Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

La lettura congiunta dei due passaggi rende evidente che la sanificazione, per tutti gli esercizi che sono rimasti chiusi oltre i tradizionali 14 giorni cautelativi non abbisognano di particolari sanificazioni ma di semplice pulizia ordinaria, essendo la sanificazione riservata alle ipotesi individuate dall’Autorità in caso di particolare endemia o di presenza di un malato di COVID19.

L’attività di pulizia

Venendo alla pulizia, il Ministero svolge tre considerazioni:

  • la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria;
  • gli interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.);
  • ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone: occorre disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Da sottolineare, quindi, la necessità di una previa valutazione complessiva per poter individuare adeguatamente i luoghi nei quali svolgere la pulizia.

 

Pulizia di cui il Ministero declina la procedura, nell’evidente presupposto che la disinfezione deve sempre essere proceduta dalla pulizia:

 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Opportune anche le puntualizzazioni inerenti alle procedure da adottare in relazione ai diversi tipi di materiali con i quali è realizzato l’oggetto o la superficie da pulire.

 

Materiale Procedura
Materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone;

– utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;

– utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);         

Materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Sanificazione di abiti o tessuti

 

Altrettanto opportune le indicazioni relative alla sanificazione dei locali nei quali sono presenti abiti o tessuti.

A parte tutte le altre indicazioni, si sottolinea la soluzione adottata per la ordinaria sanificazione degli abiti: il vapore secco, al fine di tutelare abiti e tessuti.

Si rinvia al richiamato Rapporto ISS n. 25/2020, che si dilunga molto più dettagliatamente sulla sanificazione di questa tipologia di materiali.

 

Altre modalità di sanificazione non costituiscono, per ora, interventi di disinfezione

Infine, la circolare prende posizione in merito ad un quesito spesso posto con riferimento, in particolare, all’uso di alcune sostanze utilizzate in attività di sanificazione ricorrendo a tecniche di generazione in situ (con vaporizzazione). Si tratta dell’ozono, del cloro attivo e del perossido d’idrogeno applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.

 

Il Ministero – riducendo la portata del rapporto ISS n. 25/2020, che invece ne disciplina puntualmente le modalità di utilizzo – afferma che “tali procedure di sanificazione non assimilabili a interventi di disinfezione”: si tratta, infatti, di sostanze generate in situ che non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione”. “Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ”.

 

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso, affermando che “tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria” (quindi in una accezione differente da quella di sanificazione, che comprende, oltre la pulizia, anche la disinfezione, azione assente nelle procedure in esame).

Ambienti esterni

Per gli ambienti esterni (ad es. spazi antistanti i locali dell’azienda), la circolare ritiene sufficiente la normale pulizia e non ritiene necessaria la sanificazione, salvo che si tratti di aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, che possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Si ricorda che per gli ambienti esterni, l’ISS ha emanato il Rapporto n. 7/2020.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

 

AMBIENTE E PRIVACY:

Mariarosaria Zappile  089200842  [email protected]




Emergenza COVID-19/CREDITO Addendum Accordo per il Credito 2019: novità moratoria PMI, Grandi Imprese e Filiere. Circolare ABI

In riferimento alla nostra news dello scorso 22 maggio, pubblichiamo il testo della circolare con cui l’ABI comunica alle banche le principali misure contenute nell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 (di seguito Accordo) relativo alla moratoria Grandi imprese e Filiere.

 

In particolare, l’Addendum (in allegato), estende esplicitamente la moratoria dei finanziamenti prevista dall’Accordo in favore delle imprese di grandi dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19. In precedenza, le grandi imprese potevano beneficiare di una sospensione dei finanziamenti, ma solo sulla base di una scelta discrezionale da parte delle singole banche nell’ambito delle condizioni migliorative che le stesse potevano applicare rispetto alle previsioni dell’Accordo.

 

L’Addendum prevede inoltre, sia per le PMI che per le grandi imprese, che:

  • la moratoria possa riguardare anche imprese con esposizioni debitorie classificate come deteriorate dopo il 31 gennaio 2020Si tratta di una novità importante, considerato che l’Accordo e l’Addendum riguardavano solo le imprese in bonis e che anche la moratoria di legge introdotta per le PMI dall’articolo 56 del DL Cura Italia riguarda le sole PMI. Restano comunque escluse le imprese classificate in sofferenza;
  • le banche aderenti possano estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19.

 

Con specifico riguardo alle PMI che si siano avvalse della moratoria di legge di cui all’articolo 56 del DL Cura Italia, sottolineiamo la possibilità per le stesse di verificare con gli istituti di credito la possibilità di ottenere sospensioni più lunghe e vantaggiose sulla base dell’Addendum firmato oggi.

 

L’Addendum, come detto, consentirà di sfruttare appieno le flessibilità previste dall’EBA nelle linee guida emanate lo scorso 2 aprile a seguito del determinarsi dell’emergenza Covid-19.

 

Tali disposizioni fissano alcuni criteri in base ai quali moratorie pattizie eventualmente concesse da parte di banche e intermediari finanziari (l’Accordo, l’Addendum del 6 marzo e l’Addendum del 22 maggio rientrano tra le moratorie pattizie) a una generalità di soggetti – che devono tutti poter beneficiare delle medesime condizioni – possano, al pari di quelle di legge, non essere considerate come misure di tolleranza (forbearance measures) e quindi non comportare un automatico incremento del rischio di credito dell’impresa.

 

Secondo le linee guida, banche e intermediari finanziari non dovranno pertanto riclassificare automaticamente l’impresa destinataria della misura di sospensione – così come invece previsto dall’attuale normativa in tema di default e IFRS9 – anche se non sono sollevate dall’obbligo di valutare la capacità di adempimento della stessa impresa alla ripresa del piano di rimborso del prestito.

 

Evideniamo inoltre, che ai sensi delle linee guida EBA, perché una moratoria consenta alle banche di beneficiarie dell’effetto sopra indicato ai fini prudenziali, devono essere rispettate alcune condizioni. Tra queste, è previsto che non si applichi una variazione del tasso di interesse, ma solo un eventuale remunerazione per la banca dei costi sostenuti per effettuare la sospensione.

 

Si intendono comunque ricomprese e coperte dall’Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle linee guida EBA.

 

Le misure previste dall’Addendum del 22 maggio potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine è espressamente indicato nelle linee guida dell’EBA e potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.

 

Fermo che Confindustria chiederà all’EBA una proroga, raccomandiamo, visti i tempi stretti, di procedere con la massima tempestività a prendere contatto con le banche ai fini dell’ottenimento della moratoria prevista dall’Addendum.

 

Resta inteso, come previsto dall’Accordo, che si tratta di una moratoria pattizia e che non vi è alcun automatismo nella sua concessione da parte delle banche.

 

Le banche già aderenti all’Accordo saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all’ABI, nell’elenco degli intermediari aderenti all’Addendum del 22 maggio e disponibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui nei confronti delle imprese di maggiore dimensione rispetto alle PMI.

Allegato

Circolare ABI – UCR-001008




Emergenza COVID-19/principali attività realizzate da Piccola Industria

In riferimento alla lettera odierna del presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, Gerardo Gambardella, condividiamo di seguito i risultati dell’intensa azione di supporto alle imprese realizzata da Piccola Industria Confindustria, in sinergia con tutte le sue articolazioni territoriali, per rispondere all’emergenza Covid-19.

Obiettivo prioritario è stato sostenere la continuità produttiva, garantendo la tutela della salute attraverso il costante lavoro svolto nell’ambito del Programma Gestione Emergenze – PGE, nato a seguito del sisma del Centro Italia, divenuto poi un grande piano organizzativo, formalizzato nel 2016 dall’Accordo tra Confindustria e Dipartimento Protezione Civile.

Il PGE, sotto la guida del suo Board coordinato da Piccola Industria – concretamente attivo e propositivo h24 – e con il forte supporto della sua rete diffusa, composta da 140 referenti delle Associazioni (territoriali, tra cui Salerno e di categoria) ed imprenditori del Sistema, è stato sempre in contatto, sin dal primo momento, con le imprese, per raccoglierne esigenze, criticità, dare informazioni, cercando di identificare le priorità, coordinare le iniziative e fornire procedure uniformi con cui rispondere in modo rapido, efficace ed efficiente alle diverse fasi dell’emergenza.

Nel documento allegato, che vi invitiamo a consultare, sono ben illustrate le azioni svolte nelle scorse settimane su molti temi strategici, per la cui realizzazione il nostro Comitato Piccola Industria ha garantito un proficuo contributo: dallo smart-working, all’individuazione di procedure di comportamento, poi confluite nel Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro, all’Intesa siglata con il Commissario all’emergenza per la semplificazione delle procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle imprese, alla stipula di nuovi accordi per favorire gli approvvigionamenti degli associati a prezzi calmierati, alla realizzazione della piattaforma “Fornitori Covid-19”, per rispondere al crescente fabbisogno di prodotti e servizi necessari ad affrontare con la massima sicurezza la ripresa delle attività produttive.

Solo a titolo di esempio, con particolare riferimento alle mascherine, sono state messe a disposizione delle associate a Confindustria, circa 8 milioni di mascherine, tra chirurgiche e ffp2/3. Osservando il dato salernitano, sinora:

  • 50 imprese hanno acquistato, attraverso gli accordi sottoscritti con produttori/importatori a condizioni agevolate, 650 mascherine. Con l’occasione, ricordiamo che – al momento – sono disponibili le offerte di Giglio Group e Didofà per le mascherine ffp2, e quelle di Space 2000 e Mascia Brunelli Spa per le chirurgiche;
  • 5 aziende associate si sono registrate sulla piattaforma “Fornitori Covid-19”, mettendo a disposizione di tutte le imprese aderenti a Confindustria, competenze, prodotti e servizi necessari per la gestione della fase 2.

Per ulteriori dettagli sulle iniziative svolte e su quelle in corso, di cui vi daremo tempestivi aggiornamenti, è possibile contattare gli uffici del Comitato Piccola Industria (dr.ssa Marcella Villano – 089200841 – 3491623479 – [email protected])

Allegato

Piccola Industria PGE – PROGRAMMA GESTIONE EMERGENZE Maggio




Emergenza Covid-19: FAQ del Ministero del lavoro sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Come noto, l’attività formativa (ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza) risulta sospesa dal DPCM 17 maggio 2020 (art. 1, comma 1, lett. q), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 

Secondo il Protocollo del 24 aprile 2020, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

 

La progressiva ripresa delle attività produttive pone il problema della necessità di svolgere l’attività formativa, soprattutto per l’accesso alla mansione e per le abilitazioni attraverso prove pratiche, dato che la diversa ipotesi del mancato completamento dell’aggiornamento è già disciplinata dal Protocollo e non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

 

Il quadro normativo assai rigoroso anche secondo il DPCM 17 marzo 2020 sembrerebbe precludere in modo assoluto la possibilità di svolgere formazione in presenza: per questo, il nostro Sistema centrale ha ritenuto necessario sollecitare una formale presa di posizione del Ministero del lavoro.

 

Il Ministero ha condiviso la lettura rivolta ad ampliare le possibilità di erogare formazione in presenza, ovviamente nel rispetto degli aspetti di sicurezza.

 

Nelle FAQ presenti nel sito internet del Ministero del lavoro si rinvengono tre risposte sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

 

In sintesi, secondo il Ministero:

 

  1. AGGIORNAMENTO
  • il mancato aggiornamento non preclude la continuazione dell’attività (come previsto nel Protocollo) e viene rinviato alla fine della fase emergenziale

 

  1. FORMAZIONE
  • la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro) non può essere posticipata, salvo restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti

 

  • In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

  • la formazione a distanza si può svolgere nella modalità della videoconferenza con modalità sincrona.

La formalizzazione della posizione ministeriale consente di ritenere superato il divieto di formazione in presenza a condizione che si rispettino le condizioni di sicurezza indicate nel Protocollo.

 

Superamento confermato anche dal documento della Conferenza delle Regioni del 22 maggio 2020 che aggiorna le linee guida settoriali già allegate al DPCM 17 maggio 2020 inserendo anche l’attività di formazione professionale.

 

Per quanto il documento non si riferisca espressamente al tema della formazione in materia di salute e sicurezza, si ritiene che le modalità per lo svolgimento in sicurezza di questo tipo di formazione possano mutuare quelle indicate nel predetto allegato, oltre, ovviamente, rispettare quelle del Protocollo del 24 aprile 2020.