Sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 –licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione: nota n.298 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Come noto, l’art. 46 del DL 18/2020, come modificato dall’art. 80 del DL 34/2020, ha previsto la sospensione per 5 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020 delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 298 del 24 giugno 2020, riportata in allegato, chiarisce che anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritto alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto l’inidoneità impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.
L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.
L’Ispettorato conclude sostenendo che la disciplina di cui agli artt. 46 e 103 del DL 18/2020 riguarda dunque anche i licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione.