Emergenza COVID-19/ Webinar “Le MISURE FISCALI del DL RILANCIO” – mercoledì 3 giugno pv, ore 10.30

Il prossimo mercoledì 3 giugno, alle ore 10.30, si terrà il webinar “Le misure fiscali del DL Rilancio”, di cui alleghiamo il programma.

 

Com’è noto, il provvedimento ha l’obiettivo di arginare le conseguenze prodotte dall’emergenza epidemiologica da Covid -19 e sostenere la ripresa e il rilancio dell’economia italiana. Introduce misure per lavoratori, imprese, turismo, rafforza interventi avviati con il DL Cura Italia e il DL Liquidità (es. ammortizzatori sociali, differimento scadenze fiscali, rifinanziamento delle misure di garanzia) e, al contempo, ne prevede di nuovi: tra i più significativi lo stralcio dell’IRAP dovuta per il saldo 2019 e per la prima rata di acconto 2020, il pagamento dei debiti della PA per 12 miliardi, il sostegno alla capitalizzazione delle imprese e il potenziamento degli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e a ridurre il rischio sismico, oltre a una serie di azioni a supporto delle spese straordinarie sostenute per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali.

 

Durante il webinar presenteremo nel dettaglio le misure fiscali, analizzandone caratteristiche e aspetti applicativi.

 

Per seguire i lavori è necessario registrarsi al link https://zoom.us/webinar/register/WN_xiPYdYfFRxaxcRn438K7pQ

Allegato 

webinar misure fiscali DL Rilancio (1)




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Ucraina – misure salvaguardia provvisorie – materiali polimerici)

Si informa che le autorità ucraine hanno adottato misure di salvaguardia provvisorie sull’import di materiali polimerici (rif. ns comunicazione sull’avvio dell’indagine del 6 marzo 2019). In allegato le informazioni di dettaglio.

Allegato

UKRAINE – Safeguard – Imposition of Provisional Measures – Polymeric Materials




Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Documento unico di circolazione e di proprietà

Con la circolare del 27.05.2020 del MIT (DG Motorizzazione) e dell’ACI sono state fornite alcune precisazioni a parziale integrazione e modifica della precedente circolare del 30 aprile scorso. Tali integrazioni e modifiche si sono rese necessarie per il prossimo avvio della terza fase di attuazione della graduale riforma del “documento unico” di circolazione.

 

La circolare tratta diverse tematiche, tra le quali, la radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019, la nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE, la conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe, le ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione.

 

La circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell’ACI www.aci.it.  

Allegati

Circolare MIT_MOT ACI 27.05.2020, n. 14794

Circolare MIT_MOT-ACI del 30.04.20, n. 12168




Emergenza COVID-19/TRASPORTI – Regolamento UE su proroga certificati, autorizzazioni e licenze

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE del 27 maggio 2020, n. L165, il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio scorso, che stabilisce misure specifiche e temporanee per prorogare alcuni termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e rinviare verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti stradali, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l’epidemia di Covid-19.

 

Il provvedimento si pone l’obiettivo di dare base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri (SM) nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie, superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE e si applica dal 4 giugno 2020; l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020.

 

Settore stradale

Direttiva 2003/59/CE (art.2)

– formazione periodica: i termini relativi a tale attività (che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020) sono prorogati per un periodo di 7 mesi. I CIP restano validi per il medesimo periodo;

– codice armonizzato “95” (allegato I – Direttiva 2006/126/CE): riportato sulle patenti di guida o sulla CQC si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;

– carta di Qualificazione del Conducente (CQC): con scadenze tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

Uno SM, che ritenga che la data del 31.08.2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle CQC, ha facoltà di presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione – entro il 1° agosto 2020 – per applicare una proroga più lunga rispetto al periodo febbraio/agosto oppure ai 7 mesi. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, è chiamata ad adottare una decisione che autorizza lo SM ad applicare una proroga di detti termini, pubblicando la decisione sulla GUCE.

Direttiva 2006/126/CE (art. 3)

– patente di guida: la validità delle patenti di guida con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata sulla patente di guida.

Anche in questo caso, se fosse impossibile effettuare per lo SM il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo precedente.

Regolamento (Ue) n. 165/2014 (art. 4)

– revisione periodica dei tachigrafi: la revisione che doveva essere effettuata tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere eseguita. È ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;

– carta di qualificazione del conducente (CQC): qualora il conducente chieda il rinnovo della CQC nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli SM rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta.

Con riguardo alla sostituzione, se il conducente lo richiede nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, la carta sostitutiva sarà rilasciata entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’Autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.

 

E’ concesso agli SM, che non riescano ad effettuare revisioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, di presentare una richiesta motivata di autorizzazione per prolungare il periodo di proroga.

Direttiva 2014/45/UE (art. 5)

– Revisione dei veicoli: i termini relativi ai controlli tecnici dei veicoli che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 7 mesi. Anche la validità delle carte di circolazione, che scadevano nel periodo suddetto, è prorogata di 7 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 (art. 6)

– Idoneità finanziaria: l’idoneità finanziaria da documentare tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020 può essere dimostrata entro il termine fissato dall’Autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. Qualora lo SM constati che entro il 28 maggio 2020 un’impresa di trasporto non soddisfi tale requisito e abbia assegnato un termine per regolarizzarlo, l’autorità può prorogarlo purché tale termine non sia scaduto al 28 maggio 2020; il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 (art. 7)

– licenze comunitarie e delle copie conformi: la validità di quella con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa per 6 mesi;

– attestati del conducente: la validità degli attestati, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è estesa per un periodo di 6 mesi.

Anche in questo caso, vi è la possibilità da parte dello SM di richiedere una proroga più lunga.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art.8)

– licenze comunitarie e delle copie conformi: tale documentazione, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è prorogata per 6 mesi;

– domanda di autorizzazione di servizi regolari di trasporto effettuati con autobus: in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall’Autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se il rinnovo delle licenze comunitarie non è possibile anche dopo il 31 agosto 2020, lo SM membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi su indicati

 

Settore ferroviario

Direttiva (UE) 2016/798 (art. 9)

– certificati di sicurezza unico per le imprese ferroviarie: i termini per il rinnovo di tali certificati che sarebbero scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 6 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo;

– autorizzazione di sicurezza per il gestore dell’infrastruttura ferroviaria: la validità delle autorizzazioni che sarebbero scadute o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa di 6 mesi.

Se impossibile il rinnovo, lo SM può chiedere una proroga.

 

Direttiva 2004/49/CE (art. 10):

– certificati di sicurezza: proroga di 6 mesi per il rinnovo dei certificati che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020;

– autorizzazioni di sicurezza: i termini per il rinnovo delle autorizzazioni per il periodo suddetto sono prorogati per 6 mesi.

Vi è la possibilità per gli SM di chiedere un allungamento temporale della proroga.

 

Direttiva 2007/59/CE (art. 11)

– licenza dei macchinisti: la validità delle licenze che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 é prorogata di sei mesi dalla data su di esse indicata;

– controlli periodici relativi all’idoneità del macchinista: i termini relativi a tali controlli periodici che dovevano effettuarsi nell’intervallo di tempo sopra riportato sono prorogati di 6 mesi in ciascun caso.

Anche in questi casi, se lo SM ritiene impraticabile il rinnovo delle licenze o l’effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020 può richiedere una proroga alla Commissione.

 

Direttiva 2012/34/UE (art. 12)

– riesame della licenza: i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari sono prorogati per 6 mesi;

– validità licenze temporanee: sono estese per 6 mesi a partire dalla data di scadenza.

Possibilità di proroga dei termini suddetti su richiesta dello SM.

 

Direttiva 2012/34/UE (art. 13)

– licenze/capacità finanziaria imprese ferroviarie: qualora un’impresa ferroviaria nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria,  l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei 6 mesi successivi.

 

Settore marittimo e acque interne

Direttiva 96/50/CE (art. 14)

– certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna: proroga dei termini di 6 mesi per sottoporsi alle visite mediche di coloro che compiono 65 anni.

Possibilità per lo SM di chiedere un’ulteriore proroga oltre il 31.08.2020

 

Direttiva (UE) 2016/1629 (art. 15)

– certificati dell’Unione per la navigazione interna: la validità si considera prorogata per un periodo di 6 mesi;

– documentazione rilasciata dagli SM a norma della Direttiva 2006/87/CE: la validità dei documenti si considera prorogata per 6 mesi.

Lo SM che, non riesca ad adempiere entro il 31.08.2020, può richiedere un allungamento del periodo temporale.

 

Regolamento (CE) n. 725/2004 (art. 16)

– revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali: i termini per l’effettuazione della revisione periodica che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati fino al 30 novembre 2020;

– esercitazione del personale di bordo: in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli prescritti, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l’una dall’altra;.

– addestramento dei soggetti previsti dall’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del Regolamento suddetto: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.

Previsione di una possibile proroga.

 

Direttiva 2005/65/CE (art. 17)

– riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti: i termini per l’esecuzione del riesame sono prorogati per un periodo di 6 mesi, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020;

– addestramento: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020. 27.5.2020.

Nell’impossibilità di svolgere il riesame o l’addestramento oltre il 31.08.2020, lo SM può fare domanda di proroga alla Commissione.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:165:FULL&from=EN

Allegato

REGOLAMENTO (UE) 2020_698




Emergenza COVID-19/FISCALE Versamenti tributari: sospensione ed esenzioni. Tabella riassuntiva

I provvedimenti varati per far fronte all’emergenza Covid-19 – il Decreto legge 17 marzo, n. 18, c.d. DL Cura Italia; il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. DL Liquidità; il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. c.d. DL Rilancio – hanno disposto una serie di sospensioni o di esenzioni di versamenti e adempimenti tributari.

 

Al fine di facilitare le imprese nella lettura delle varie disposizioni, il documento allegato riepiloga, in schede sinottiche, gli interventi operati.

Allegato 

Tabelle+di+riepilogo+sospensioni+ed+esenzioni+-+AGGIORNAMENTO 26mag20




Emergenza COVID-19/ACCORDO Piccola Industria Confindustria – GIGLIO GROUP Spa mascherine FFP2 a norma CE. Modifica condizioni offerta aziende associate

In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori e alle modifiche introdotte in materia fiscale sui dispositivi di protezione individuale dal DL Rilancio, riportiamo di seguito i termini dell’offerta di Giglio Group Spa

 

Tipologia FFP2
Lotto 2.000.000
Prezzo 2,48 euro
Ordine minimo 2000 pezzi
Tempo di consegna 14 giorni

 

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando inoltre l’Associazione di Confindustria di appartenenza e in oggetto “Accordo Confindustria“, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A seguito delle richieste da parte delle imprese associate tramite il Sistema Confindustria, GIGLIO GROUP fornirà tempestivamente e direttamente alle imprese stesse l’offerta specifica con tutte le indicazioni ed i costi di trasporto. In caso di tempestiva conferma d’ordine Giglio Group emetterà contestualmente anche la fattura. Il pagamento della fornitura avverrà invece una volta sdoganata la merce.

Qualsiasi invito ad effettuare il pagamento alla conferma dell’ordine, non deve essere preso in considerazione. Richieste di questo tipo devono essere segnalate a: [email protected]

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la SOCIETA’ stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con CONFINDUSTRIA al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

 

GIGLIO GROUP fornisce DPI e mascherine a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell’ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l’importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di GIGLIO GROUP, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, GIGLIO GROUP fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall’importatore.




Emergenza COVID-19/Accordo PI Confindustria – Didofà Srl fornitura mascherine FFP2. Nuove condizioni offerta ad aziende associate.

Sostenere la continuità produttiva e tutelare la salute dei lavoratori sono le finalità dell’intesa siglata da Piccola Industria Confindustria, nell’ambito dell’attività del Programma Gestione Emergenze – PGE, e il Commissario straordinario per l’emergenza, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti specifiche comunicazioni.

 

L’intesa semplifica le procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle associate tramite specifici Accordi Quadro stretti da Piccola Industria con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori.

 

In tale contesto, riportiamo di seguito l’offerta e le condizioni di vendita relative all’Accordo Quadro di Piccola Industria Confindustria e Didofà Srl, modificata nei tempi di consegna rispetto alla precedente versione.

 

Tipologia KN95 FFP2 VALIDATA INAIL
Lotto 500.000 pezzi
Prezzo 2,48 euro
Ordine minimo 500
Tempo di consegna  2 giorni lavorativi 

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando l’Associazione di Confindustria di appartenenza e, nell’oggetto, nome azienda e “Accordo Confindustria“, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della spedizione della merce con l’invio della fattura proforma.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all’esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

Foto e documentazione relativa alle mascherine devono essere richieste al fornitore.




Emergenza COVID-19/ACCORDO Piccola Industria Confindustria – SPACE 2000 Spa mascherine chirurgiche. Nuove condizioni offerta per aziende associate.

In riferimento a quanto anticipato sulla stipula da parte di Piccola Industria Confindustria di accordi quadro con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori, riportiamo di seguito la nuova offerta e le condizioni di vendita relative all’Accordo firmato con Space 2000 Spa

 

Tipologia Mascherine chirurgiche
Lotto 100.000 pezzi
Prezzo 0,45 euro
Ordine minimo 2000 pezzi in confezione da 50 pezzi
Tempo di consegna Pronta consegna

 

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando l’Associazione di Confindustria di appartenenza e in oggetto “Accordo Confindustria”, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l’invio di fattura proforma, ma dopo la presentazione dei documenti di sdoganamento.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Space 2000 Spa ha sede legale in Torino, importa ed esporta prodotti da e verso i mercati asiatici da oltre 45 anni.

Space 2000 spa importa e distribuisce in esclusiva questo prodotto.

Il prodotto è contraddistinto da marchio CE del produttore ed indicazione del suo rappresentante europeo.

 

Le forniture saranno eseguite fino all’esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

 

Foto e specifiche tecniche del prodotto devono essere richieste al fornitore.




Emergenza COVID-19/Accordo PI Confindustria – Motus Trading fornitura mascherine chirurgiche tre veli tipo II ad aziende associate.

Sostenere la continuità produttiva e tutelare la salute dei lavoratori sono le finalità dell’intesa siglata da Piccola Industria Confindustria, nell’ambito dell’attività del Programma Gestione Emergenze – PGE, e il Commissario straordinario per l’emergenza, di cui abbiamo dato notizia con nostre precedenti specifiche comunicazioni.

 

L’intesa semplifica le procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle associate tramite specifici Accordi Quadro stretti da Piccola Industria con produttori ad elevata capacità produttiva/importatori.

 

In tale contesto, si riportano di seguito l’offerta e le condizioni di vendita relative all’Accordo Quadro di Piccola Industria Confindustria e Motus Trading.

 

 

Tipologia Mascherina chirurgica tre veli, tipo II
Lotto 1.000.000
Prezzo 0,60  (consegna inclusa)
Ordine minimo cartone da 3000 (60 confezioni da 50)

 

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando l’Associazione di Confindustria di appartenenza e, nell’oggetto, nome azienda e “Accordo Confindustria“, e a [email protected]

 

La consegna della fornitura sarà effettuata entro tre giorni dopo l’avvenuto pagamento. Il costo della spedizione è incluso nel prezzo.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della spedizione della merce con l’invio della fattura proforma, tramite bonifico bancario o paypal.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le forniture saranno eseguite fino all’esaurimento delle predette quantità e in caso di ordini superiori alla quantità disponibile, la Società stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi tra le richieste ricevute e non evase con Confindustria al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

L’accordo sottoscritto da Piccola Industria e le relative condizioni concordate si applicano solo per i prodotti oggetto delle offerte pubblicate e non su altri eventualmente proposti e venduti dall’azienda

 

Foto e documentazione relativa alle mascherine devono essere richieste al fornitore.




Piano Transizione 4.0 – Pubblicato il decreto attuativo del nuovo pacchetto di agevolazioni: revisione credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, economia circolare, design e ideazione estetica

Informiamo che il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0, attraverso il quale saranno mobilitati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull’innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0.

Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta, per il periodo successivo al 31 dicembre 2019, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e relativo alle spese per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, nonché all’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Sono, inoltre, individuati i criteri per la determinazione e l’imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni, che di seguito sintetizziamo:

  • ricerca e sviluppo – credito d’imposta al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro (articolo 2);
  • innovazione tecnologica – credito d’imposta al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (articolo 3), con maggiorazione al 10% a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi;
  • design e ideazione estetica – credito d’imposta al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di

 

Spese ammissibili attività di Ricerca e Sviluppo

Come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

La classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d’imposta è operata tenendo conto dei principi generali e dei criteri offerti nelle linee guida contenute nel Manuale di Frascati dell’OCSE (2015).

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali.

Attività di ricerca fondamentale: “i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa. Il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici”.

Attività di ricerca industriale: “i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale”

Attività di sviluppo sperimentale: “i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale”.

Criteri per l’ammissibilità al credito d’imposta: “assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti”.

Spese ammissibili attività di innovazione tecnologica

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

In questo caso, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta è operata sulla base delle regole indicate nell’articolo 3 del decreto, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida del Manuale di Oslo dell’OCSE.

Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo sopra indicati, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano:

  • delle loro caratteristiche tecniche
  • dei componenti
  • dei materiali
  • del software che è incorporato
  • della facilità d’impiego
  • della semplificazione della procedura di utilizzo
  • della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.

Per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

Non si considerano attività di innovazione tecnologica – e non sono quindi ammissibili al credito d’imposta:

  • i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa;
  • i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa;
  • i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente;
  • i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale

Innovazione tecnologica per l’innovazione digitale 4.0 (maggiorazione 10%)

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. (progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore).

A titolo esemplificativo (l’elenco non è quindi tassativo), costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:

  • l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, Mes e Scada);
  • l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
  • l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
  • l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
  • l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
  • l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
  • l’introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un’eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
  • la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
  • la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all’interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
  • l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
  • la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
  • l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti

Innovazione tecnologica per la transizione ecologica (maggiorazione 10%)

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica (quindi premiati sempre con l’incentivo al 10%) i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare, così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020.

A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:

  • la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
  • la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
  • l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
  • l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
  • l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
  • l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
  • l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Si prevede che, per beneficiare dell’aliquota maggiorata del 10%, nella relazione tecnica richiesta dal comma 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Attività di Design e Ideazione Estetica

Secondo il testo della legge di bilancio, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica.

Il decreto attuativo specifica che si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica sopra esplicitate, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Le spese ammissibili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n 160 (legge di Bilancio 2020  PDF), imputabili, in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai soli effetti dell’individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili.

Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attività dell’impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d’imposta ai sensi dell’art. 102, comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali indicati nella lettera d) del comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta agevolato ai sensi del citato articolo 103. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d’imposta di cui all’articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d’imposta agevolabile.

Provvederemo ad inviare il decreto non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Allegato

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