Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 26 giugno la risoluzione n.36/E, riportata in allegato, con la quale fornisce importanti chiarimenti in merito alla portata dell’interpello n.456 del 31 ottobre 2019, accogliendo di fatto le osservazioni formulate in merito dal nostro Sistema centrale.
Si ricorda infatti che con l’interpello n.456 l’Ente aveva fornito una particolare interpretazione, in virtù della quale si era creato un pericoloso orientamento, in applicazione del quale per un Premio di risultato siglato in corso d’anno il beneficio fiscale rischiava di essere riconosciuto solo parzialmente, ossia per la parte dell’anno successiva alla firma dell’accordo stesso.
In particolare, nella recente risoluzione si specifica che la variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì quale aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo.
Si chiarisce che il regime fiscale di favore possa essere applicato sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.
Infine, viene ribadito che il regime fiscale reintrodotto dalla legge di Stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale.
allegati:
Risoluzione n 36 del 26 giugno 2020