Piano Transizione 4.0 – WEBINAR su credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, economia circolare, design e ideazione estetica. GIOVEDI’ 25 GIUGNO ore 10.30 – 13.00

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni su quanto in oggetto, informiamo che Confindustria sta organizzando, per giovedì 25 giugno dalle 10.30 alle 13.00, un webinar sul piano transizione 4.0 per illustrare in dettaglio i contenuti del decreto attuativo.

Al seminario parteciperà il dr. Marco Calabrò del Mise.

In allegato, le slides del Mise con gli obiettivi del piano e i risultati attesi, e la sintesi dei contenuti del Decreto attuativo in corso di formalizzazione.

A breve invieremo il link per la registrazione dei partecipanti, che potrà essere effettuata entro il prossimo 23 giugno.

Allegati

PuntiDecretoAttuativo

Slide_transizione40-maggio2020




Emergenza COVID-19/DL Rilancio: contributo a fondo perduto. Presentazione domande dal 15 giugno al 13 agosto pv. Circolare Agenzia delle Entrate

In riferimento alla nostra news su quanto in oggetto, informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno scorso, ho fornito primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo sulla fruizione del contributo a fondo perduto destinato a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, introdotto dall’art. 25 del DL Rilancio.

 

Beneficiari

  • il comma 1 annovera tra i destinatari del beneficio i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • il comma 2 elenca, poi, alcune esclusioni: non rientrano i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, nonché coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); tale riferimento esclude, dunque, dal novero dei potenziali beneficiari del contributo anche professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.

 

Condizioni di ammissibilità

 

I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni cui lo stesso è subordinato; si tratta di due requisiti congiunti, uno di carattere reddituale, l’altro connesso al fatturato:

  • quanto al requisito di carattere redditualepossono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, abbiano avuto un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o un reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR, non superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
  • quanto al requisito connesso al fatturato, il comma 4 prevede che il contributo spetti solo ove l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (tali importi vanno determinati con riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi). La norma riconosce, tuttavia, che non è necessaria la sussistenza del descritto calo di fatturato in due ipotesi specifiche, ossia: i) in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019; e ii) per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dell’emergenza COVID-19.

 

Ammontare del contributo

 

L’ammontare del contributo è determinato – come precisato dal comma 5 – applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è fissata al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,

nel periodo d’imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).

 

Ai sensi del comma 6 è, in ogni caso, garantito un contributo minimo ai soggetti di cui al comma 1, al ricorrere dei descritti requisiti di reddito e calo del fatturato, per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Modalità di richiesta

I commi da 8 a 10 dell’articolo 25, descrivono l’iter di richiesta del contributo che prevede, in primo luogo, la presentazione, esclusivamente in via telematica e con possibile intervento degli intermediari abilitati, di una apposita istanza, il cui contenuto è stato definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno u.s.

 

L’istanza, da presentare a partire dal 15 giugno (per gli eredi dal 25 giugno) c.a. dovrà includere una autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del DLGS 6 settembre 2011, n. 159. Ai fini di svolgere – anche con modalità semplificate – i necessari controlli circa la veridicità di tali autocertificazioni, il comma 9 prevede l’adozione di un protocollo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno e Agenzia delle Entrate. Completa il quadro la previsione di sanzioni per i casi di irregolarità dell’autocertificazione stessa.

 

Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle Entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, mentre i successivi commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.

 

Precisiamo che, qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi dell’Amministrazione finanziaria richiedenti.

 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ è disponibile la documentazione completa.

Allegato

circolare 15E




TURCHIA: DEIK EU TALKS “POST COVID OPPORTUNITIES IN THE TEXTILE SECTOR” (19 Giugno 2020 – h.10)

Si informa che il prossimo 19 giugno alle ore 10, DEIK – il Comitato per le relazioni economiche estere della Turchia – organizza l’appuntamento virtuale “DEIK EU TALKS – POST COVID OPPORTUNITIES IN THE TEXTILE SECTOR”.

L’iniziativa, che prevede la partecipazione per il comparto italiano di ACIMIT, mira ad approfondire le opportunità di collaborazione tra le imprese italiane e turche nel settore dei macchinari tessili. 

Le associazioni e le imprese interessate potranno registrarsi e partecipare al webinar, di cui si allega la locandina, attraverso il seguente link.

https://zoom.us/webinar/register/WN_Vm49bC49TiKw-aTMeKDYhw

Allegato

Turkey A Win-Win Situation Post-Covid Opportunities in Textile Sector




Giaguaro Spa conclude con successo il progetto Elite

Per Giaguaro Spa, storica azienda nel settore delle conserve di pomodoro, associata a Confindustria Salerno, viene a concludersi con successo il progetto Elite di Borsa Italiana. La Società, che rispettava i requisiti economici richiesti,  aveva aderito al prestigioso programma di formazione e sviluppo manageriale nel maggio 2017 e nei tempi richiesti (maggio 2019) è stata informata di averlo completato . L’ambìto certificato verrà conferito durante all’Elite Day che si terrà a Londra il 27 -28 ottobre presso l’Old Billingsgate, un evento internazionale che coinvolgerà diverse società operanti in diversi settori, provenienti da diversi paesi. Elite è uno strumento fondamentale per la comprensione e possibilità di accesso a strumenti di finanza alternativa. Nel caso di Giaguaro, ha soprattutto favorito il miglioramento delle procedure di reporting e controlling. La possibilità di confronto con figure esperte appartenenti al primario mondo didattico e della consulenza che il network di Elite mette a disposizione, è stato cruciale per la rivisitazione di alcune metodologie  aziendali. Oltre alla creazione di sinergie commerciali con altre realtà aziendali partecipanti al progetto stesso. Giaguaro è un’azienda che fa dell’internazionalizzazione il suo punto forte (85% del turnover). L’azienda si attesta su un fatturato di circa 200 milioni € (+15% vs 2017) reso possibile grazie al consolidamento della quota di mercato nel primo paese di esportazione , la Germania. Si registra parimenti un aumento delle vendite in Medio Oriente. Si vanta anche un miglioramento in termini di marginalità: grazie all’impegno da parte dell’azienda in investimenti volti ad aumentare l’efficienza produttiva ed al continuo sforzo nel valorizzare un prodotto il cui prezzo di cessione viene continuamente eroso, in un mercato altamente competitivo. Da evidenziare il conseguimento del massimo livello di grading della certificazione sulla qualità e sicurezza alimentare BRC ( che passa dalla A+ conseguita nel 2018 alla A++ nel 2019) e IFS. Confermata anche la conformità agli standard Etici ( SMETA).”




Webinar di presentazione del progetto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale installato nell’area industriale di Fisciano/Mercato San Severino del 17 giugno, ore 15.00

Ricordiamo che il 17 giugno p.v., alle ore 15.00, si terrà il webinar di presentazione del progetto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale installato nell’area industriale di Fisciano, realizzato con finanziamenti del PON “Legalità” 2014/2020”.

Ricordiamo che, parteciperà all’incontro Antonio Visconti, Presidente del Consorzio ASI di Salerno; coordinerà l’iniziativa il Vice Presidente Delegato all’Energia, Consorzi d’imprese e Aree Industriali di Confindustria Salerno, Gerardo Gambardella.

L’occasione sarà utile anche per fare il punto sulle eventuali problematiche che le imprese ancora registrano nella fase emergenziale in corso, al fine di assicurare il supporto necessario.

E’ possibile registrarsi al seguente link https://zoom.us/webinar/register/WN_ZwXtHQP6ToyyXWGy8wBEnA

Allegato

Webinar_ videosorveglianz_link

 




Rapporto periodico sulla situazione del personale femminile e maschile – Termine trasmissione 30 giugno 2020

Come comunicato con nostra informativa dello scorso 12 marzo, il prossimo 30 giugno scadrà il termine per la trasmissione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, a cui sono tenute le aziende che occupano più di 100 dipendenti.

 

La trasmissione potrà avvenire solo in modalità telematica, come previsto dal DM 3 maggio 2018.

 

Come stabilito dall’articolo 11-ter del CCNL dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi,  le aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne sono tenute a trasmettere il Rapporto periodico sulla situazione del personale anche a 4.Manager all’indirizzo [email protected].

 

Come precisato nel sito del Ministero del Lavoro, a partire dall’ 8 giugno 2020 per la trasmissione delle informazioni sulla situazione del personale maschile e femminile marittimo viaggiante, nonché per il personale di terra, le imprese armatoriali devono compilare il rapporto disponibile seguendo le indicazioni presenti al seguente link. Tale modalità sostituisce completamente l’invio cartaceo.

 

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]




Emergenza COVID-19/DL Rilancio: contributo a fondo perduto. Presentazione domande dal 15 giugno al 13 agosto pv

L’Agenzia delle Entrate, con specifico provvedimento del Direttore e una guida operativa, indica le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto destinato a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, introdotto dall’art. 25 del DL Rilancio.

 

La domanda va presentata dal 15 giugno al 13 agosto p.v.; per gli eredi il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

 

Beneficiari

 

  • il comma 1 annovera tra i destinatari del beneficio i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • il comma 2 elenca, poi, alcune esclusioni: non rientrano i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, nonché coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); tale riferimento esclude, dunque, dal novero dei potenziali beneficiari del contributo anche professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.

 

Condizioni di ammissibilità

 

I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni cui lo stesso è subordinato; si tratta di due requisiti congiunti, uno di carattere reddituale, l’altro connesso al fatturato:

  • quanto al requisito di carattere redditualepossono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, abbiano avuto un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o un reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR, non superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
  • quanto al requisito connesso al fatturato, il comma 4 prevede che il contributo spetti solo ove l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (tali importi vanno determinati con riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi). La norma riconosce, tuttavia, che non è necessaria la sussistenza del descritto calo di fatturato in due ipotesi specifiche, ossia: i) in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019; e ii) per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dell’emergenza COVID-19.

 

Ammontare del contributo

 

L’ammontare del contributo è determinato – come precisato dal comma 5 – applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è fissata al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,

nel periodo d’imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).

 

Ai sensi del comma 6 è, in ogni caso, garantito un contributo minimo ai soggetti di cui al comma 1, al ricorrere dei descritti requisiti di reddito e calo del fatturato, per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

 

 

Modalità di richiesta

I commi da 8 a 10 dell’articolo 25, descrivono l’iter di richiesta del contributo che prevede, in primo luogo, la presentazione, esclusivamente in via telematica e con possibile intervento degli intermediari abilitati, di una apposita istanza, il cui contenuto è stato definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno u.s.

 

L’istanza, da presentare a partire dal prossimo 15 giugno (per gli eredi dal 25 giugno) dovrà includere una autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del DLGS 6 settembre 2011, n. 159. Ai fini di svolgere – anche con modalità semplificate – i necessari controlli circa la veridicità di tali autocertificazioni, il comma 9 prevede l’adozione di un protocollo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno e Agenzia delle Entrate. Completa il quadro la previsione di sanzioni per i casi di irregolarità dell’autocertificazione stessa.

 

Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle Entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, mentre i successivi commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.

 

Precisiamo che, qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi dell’Amministrazione finanziaria richiedenti.

 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ è disponibile la documentazione completa.

Allegati

Schede-CFP_10.06.20_DEF_OK

Provvedimento-contributo-fondo-perduto-10.06.2020




Emergenza COVID-19/CREDITO Audizione Banca d’Italia su attuazione misure DL Cura Italia e DL Liquidità

Pubblichiamo il testo dell’Audizione tenuta ieri da Banca d’Italia alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario, in merito allo stato di attuazione delle misure in materia di finanziamento con garanzie dello Stato, introdotte con il DL Cura Italia e con il DL Liquidità.

In particolare, segnaliamo le tabelle allegate al testo che riportano le statistiche sul numero di finanziamenti richiesti dalle imprese e il relativo ammontare con riferimento alle predette misure.

Allegato

Angelini_audizione_11062020




b2b virtuali col Qatar per opportunità di business – 7 luglio 2020

Incontri virtuali: Qatar Matchmaking Event 2020 – 7 luglio 2020 Promuovere nuove partnership per creare un futuro insieme 

Il prossimo 7 luglio è in programma il primo evento di matchmaking virtuale in Qatar della rete Entreprise Europe network. L’iniziativa è promossa dalla Banca di Sviluppo del Qatar e la rete Enterprise Europe Network con l’obiettivo di creare un partenariato stabile e duraturo tra imprese europee e del Qatar.

Il B2B vuole mettere in relazione  le  imprese nei settori delle costruzioni, dei materiali da costruzione e della plastica (Chemical industry; Construction technology; Heavy metals industry, smelting; Industrial manufacture; Materials technology).

L’evento consentirà di organizzare incontri con potenziali fornitori, distributori, partner per joint venture ed i rappresentanti del governo, creando un collegamento diretto tra le imprese e le comunità industriali del Qatar.

Per registrarsi, inserire la descrizione dell’organizzazione e i profili di offerta o richiesta (market item) seguire questo link: https://made-in-qatar-2020.b2match.io




Emergenza COVID-19/DL Liquidità: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Modifiche in sede di conversione in legge

In riferimento alla nostra news relativa alla conversione in legge del DL Liquidità, segnaliamo l’emendamento che modifica il comma 2 dell’art. 10 del DL Liquidità. Esso stabilisce che l’improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giungo 2020 (prevista al comma 1) non si applica ai ricorsi presentati dall’imprenditore in proprio quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia COVID-19nonché alle istanze di fallimento – da chiunque proposte – derivanti dall’inammissibilità (art. 162, comma 2, L.fall.) o dalla mancata omologazione di un concordato preventivo (art. 180, comma 7, L.fall.) o dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo (art. 173, commi 2 e 3, L.fall.).

Sono, altresì, escluse dall’improcedibilità – oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero con domanda di provvedimenti cautelari e conservativi (già previste dall’art. 10, comma 2, nella versione ante conversione) – anche quelle, sempre avanzate dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 7, numero 1), L.fall. (ad esempio, quando l’insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale o dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore).

 

Anche il comma 3 dell’art. 10 è stato modificato, prevedendo che, quando dopo la dichiarazione di improcedibilità di cui al comma 1, fa seguito – e qui si specifica entro il 30 settembre 2020 – la dichiarazione di fallimento, il periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non viene computato in alcuni termini, che la modifica ha ampliato rispetto alla versione ante conversione.

 

Sono stati inclusi, infatti, oltre a quelli già previsti di cui all’art. 10 e 69-bis L.fall., anche i termini di cui agli artt. 64 (inefficacia degli atti a titolo gratuito), 65 (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), 67, commi 1 e 2 (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) e 147 (fallimento dei soci di una s.r.l.) L.fall.