Emergenza COVID-19/CREDITO Conversione in legge DL Liquidità: modifiche art. 13 (importo finanziamento 30.000 € e durata 10 anni) applicabili dal 19 giugno 2020
Pubblichiamo una nota di approfondimento sulle modifiche apportate alle misure in materia di credito con la conversione in legge del Decreto Legge n. 23/2020 (cd. DL Liquidità). Con specifico riferimento all’articolo 13, la nota tiene conto dei chiarimenti operativi contenuti nelle Circolari n. 12 e n. 13/2020 di Mediocredito Centrale – MCC (disponibili al link https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/circolari-operative/).
In particolare, segnaliamo che, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea del 16 giugno 2020, che approva la compatibilità delle novità introdotte con il Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato, le modifiche all’articolo 13 saranno applicabili alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.
La nota esamina in dettaglio anche la procedura da seguire per richiedere l’adeguamento del finanziamento già concesso (lett. m. art. 13) alle nuove condizioni. L’adeguamento è previsto esclusivamente per l’importo finanziato e la durata.
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