Ambiente: Roadshow CONAI 2020: webinar del 17 giugno pubblicazione slide
Alleghiamo le slide relative al webinar Roadshow CONAI 2020: le novità 2020 per il MUD
svoltosi lo scorso 17 giugno
Allegato
Alleghiamo le slide relative al webinar Roadshow CONAI 2020: le novità 2020 per il MUD
svoltosi lo scorso 17 giugno
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Vi informiamo che Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm, nell’ambito dell’Osservatorio paritetico nazionale sull’industria metalmeccanica e della istallazione di impianti, hanno siglato nella giornata di ieri, 18 giugno, le Linee Guida, riportate in allegato, per lo svolgimento in sicurezza delle agibilità sindacali durante l’emergenza sanitaria Covid-19
Si tratta di raccomandazioni volte a orientare i comportamenti dei soggetti interessati per l’esercizio responsabile e in sicurezza dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti.
Sono state anche considerate le esperienze aziendali già avviate sul tema. Il tutto ispirato ad un principio di collaborazione.
A tal fine, il Comitato aziendale di cui al punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020 può costituire la sede privilegiata per verificare i criteri e le modalità di esercizio applicabili, in relazione alle specificità della organizzazione aziendale.
In particolare, le linee guida riguardano le seguenti tematiche:
Allegato
ALL. 1 – Osservatorio Sessione COVID19 – LINEE GUIDA AGIBILITA’ SINDACALI
Ricordiamo che, con l’obiettivo di supportare le imprese nell’individuazione della corretta quantità di debito necessaria a fronteggiare la crisi in corso, sono stati potenziati i servizi di Bancopass, la piattaforma realizzata da Assolombarda, e fruibile anche dalle associate di Confindustria Salerno nell’ambito del protocollo siglato lo scorso settembre.
È a disposizione degli associati uno strumento che permette di costruire una proiezione numerica semplificata, per aiutare le imprese a:
Con l’inserimento di pochissime ipotesi (in assenza delle quali propone ugualmente dei valori in linea con gli importi dell’anno precedente oppure con la stessa incidenza percentuale) e con alcune semplificazioni (ad esempio, non prevede la possibilità di inserire investimenti):
Il risultato non è paragonabile a un business plan, ma aiuta a stimare velocemente la capacità di contrarre nuovo debito, di sostenerne la restituzione e di avviare un confronto con l’associazione, i propri professionisti e il sistema bancario.
Istruzioni per l’uso
I fogli sono protetti, ma senza password, per evitare cancellazioni accidentali di formule. Sproteggendo i fogli è possibile modificare formule e importi per adattarli meglio alla situazione aziendale.
Per iniziare è necessario inserire:
1) nel foglio “Bilanci e proiezioni”, i dati dell’azienda e gli ultimi 3 bilanci, manualmente o con un copia incolla del file Excel esportabile da Bancopass. Per i bilanci abbreviati, è necessario inerire il dettaglio dei crediti e dei debiti;
2) nel foglio “Ipotesi sostenibilità del debito”, le ipotesi riguardo le principali variabili che possono influenzare il bilancio. Questo foglio aiuta anche a ipotizzare quale potrebbe essere la quota di debito sostenibile dall’azienda senza che la sua restituzione la possa mettere in difficoltà. In assenza delle informazioni nel foglio “Ipotesi e sostenibilità del debito”, i valori vengono riportati
– in linea con gli importi dell’anno precedente;
– oppure con la stessa incidenza percentuale.
Non è prevista la possibilità di inserire investimenti e il valore delle immobilizzazioni viene calcolato in automatico sottraendo per tutti gli anni lo stesso ammortamento dell’ultimo bilancio depositato. In caso di debiti oltre i 12 mesi è obbligatorio inserire il loro valore negli anni nel foglio “Ipotesi e sostenibilità del debito”, altrimenti viene riportato 0. Inoltre il foglio può essere caricato in Bancopass per previsioni più corrette, inserire ulteriori modifiche, creare diversi scenari e predisporre documentazione da presentare alla banca.
3) Una volta terminate le simulazioni è possibile stampare una “Sintesi delle voci” da condividere con l’associazione, i propri professionisti e il sistema bancario.
Ricordiamo che le imprese iscritte a Confindustria Salerno, potranno richiedere gratuitamente un’utenza al link http://www.bancopass.it/richiedi-un-utenza/confindustria-salerno/richiedi-utenza e accedere a uno spazio di lavoro cloud dedicato e riservato.
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La Corte di Giustizia Europea (CGUE), con la sentenza del 7 maggio scorso (causa n. C_96/2019 – art. 267 TFUE – Austria – CT 14130/19), si è pronunciata in merito alla relazione tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione riguardante i tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale (Regolamento (UE) n. 165/2014), e la normativa dei singoli Stati membri (SM) che può prescrivere obblighi di conservazione documentale ulteriori, nonché in merito all’utilizzabilità della modulistica prevista dalla decisione comunitaria della Commissione n. 2009/959/UE, del 14 dicembre 2009.
La Corte ha analizzato la questione dei mezzi di prova “sussidiari” che il conducente può essere chiamato a produrre al fine di ovviare alla mancata registrazione dei dati pertinenti nel tachigrafo digitale e, in particolare, la “portata” del divieto, previsto dal paragrafo 3, comma 2, dell’art. 34, del Regolamento (UE) n. 165/2014, secondo il quale “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
Ricordiamo che la compilazione del modulo di controllo delle assenze in Italia è prescritto dall’art. 9 del D.lgs. 144/2008.
La Commissione con la “COMMISSION CLARIFICATION 7” del luglio 2016 ha ribadito che, ai sensi dell’art. 36, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente ha l’obbligo di tenere ed esibire, a richiesta, le informazioni del cronotachigrafo sia analogico che digitale, comprese quelle inserite manualmente del giorno corrente e dei 28 precedenti, riconfermando, pertanto, quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 (registrazione attività di guida, altre attività lavorative, disponibilità e assenze).
Tuttavia, nella Clarification, al fine di prevenire inutili oneri a carico delle imprese e dei conducenti, è anche stabilito che gli SM possono accettare il modulo, di cui all’art. 9 del D. Lgs 144/2008 per giustificare eventuali assenze di attività (qualora non sia possibile utilizzare il cronotachigrafo per la registrazione dei periodi di attività/inattività dei conducenti né sia alternativamente possibile ricorrere alla registrazione retroattiva per ragioni tecniche o perché eccessivamente onerosa), senza tuttavia imporne l’obbligatorietà e sanzionare i conducenti che ne sono sprovvisti (e quindi non sono sanzionabili nemmeno le imprese non conservano per 12 mesi).
In tal senso, è anche intervenuto il Ministero dell’Interno, con nota del 1.09.2016, che ha ribadito che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. 144/2008, che punisce l’assenza a bordo, la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce non sono applicabili; nel contempo, ha previsto, però, che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
La sentenza della CGUE, fornendo un’interpretazione estensiva della nozione di «attività» (art. 34, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 165/2014), ha tuttavia argomentato che “…non sarebbe coerente con l’economia delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 interpretare l’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento nel senso che esso vieta una normativa nazionale in forza della quale un conducente dovrebbe produrre un’attestazione delle sue attività, rilasciata dal suo datore di lavoro, qualora, a causa del suo allontanamento dal veicolo, manchino le registrazioni automatiche e manuali che dovrebbero normalmente figurare nel tachigrafo digitale di cui è munito detto veicolo”.
La Corte, nel motivare tale interpretazione, evidenzia esplicitamente come l’imposizione di tali obblighi ulteriori possa essere necessaria per garantire l’efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi la tutela della sicurezza stradale e sociale (Punto 36: “Un’interpretazione contraria pregiudicherebbe poi gli obiettivi previsti in particolare dai regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, in particolare quelli relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti. Pertanto, una siffatta interpretazione non solo priverebbe le autorità di controllo degli Stati membri della possibilità di assicurarsi del rispetto, in particolare dei periodi di guida, di interruzione e di riposo dei suddetti conducenti, quali previsti dal regolamento n. 561/2006, in una situazione in cui i dati pertinenti non hanno potuto essere inseriti nel tachigrafo digitale, ma eventualmente potrebbe anche avallare un’omissione intenzionale della registrazione di tali dati”).
Con tale pronuncia, la Corte ha dunque stabilito il principio in base al quale l’articolo 34, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che non contrasta con il divieto in esso previsto la normativa nazionale che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della UE della Commissione, del 14 dicembre 2009…”.
Alla luce di quanto disposto nella sentenza, nonostante il Ministero dell’Interno non abbia fornito indicazioni, sarebbe comunque utile compilare il modulo assenze del conducente per facilitare i controlli su strada.
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Informiamo che è disponibile presso i nostri uffici la circolare 11/2020 – IVA: la prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie tra norme comunitarie e prassi nazionale.
Il documento fa seguito alla circolare n. 29 del 2019, con la quale Assonime si è soffermata, fra l’altro, sulle modalità con cui, nelle cessioni intracomunitarie, può essere fornita la prova dell’avvenuto del trasporto dei beni in un altro Stato membro, modalità che sono state stabilite dal regolamento di esecuzione n. 2018/1912 adottato dal Consiglio europeo il 4 dicembre 2018, applicabile negli Stati membri dal 1° gennaio 2020.
Questa circolare illustra le “Note esplicative” emanate dalla Commissione europea per fornire agli operatori una migliore comprensione delle disposizioni di tale regolamento e per facilitarne la concreta applicazione. Nelle “Note esplicative” sono stati recepiti anche alcuni orientamenti espressi dal Comitato IVA, finalizzati ad una più omogenea e semplice attuazione delle nuove norme comunitarie.
Le aziende interessate, possono richiedere copia delle circolare inviando una mail a [email protected]
Lo scorso 9 giugno, ABI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto un Accordo che consente l’attuazione della moratoria di legge prevista dall’art. 56 del DL 18/2020 (cosiddetto DL Cura Italia) con riferimento ai finanziamenti concessi dalle banche a valere sui seguenti plafond di provvista messi a disposizione da CDP: Plafond PMI 2009, Nuovo Plafond PMI, Plafond Beni Strumentali e Plafond Piattaforma Imprese.
In particolare, l’Accordo disciplina le modalità attraverso le quali le banche possono sospendere il pagamento della quota parte, in conto capitale, della rata dei finanziamenti concessi da CDP alle stesse banche, in scadenza al 30 giugno 2020, per un importo complessivo pari a quello delle quote capitale delle rate sospese alle imprese, con lo slittamento dei relativi piani di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.
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Circolare ABI UCR-001140 – Accordo ABI-CDP art. 56 Cura Italia
In riferimento all’intesa siglata tra Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), in base alla quale BEI finanzierà con 1,5 miliardi “Piattaforma imprese”, lo strumento con cui Cdp potrà – con la collaborazione del settore bancario – finanziare PMI (fino a 250 addetti secondo la definizione europea) e Midcap (fino a 3.000 addetti) attive in tutti i settori produttivi, informiamo che sono tate definite le procedure operative.
L’11 giugno scorso, infatti, ABI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto un Addendum alla Convenzione “Plafond Piattaforma Imprese”, al fine di disciplinare le regole di utilizzo della nuova linea di provvista messa a disposizione. Le banche potranno adesso finanziarsi con tale provvista ed erogare credito alle imprese.
Le principali novità introdotte dall’Addendum sono illustrate nell’allegata Circolare ABI.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected]
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 10.06.2020, prot. n. 300/A/4100/20/115/28, ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione UE che hanno deciso di disapplicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come consentito dal Regolamento medesimo.
La non applicazione delle norme ha vigenza soltanto per i veicoli immatricolati e i documenti per la circolazione rilasciati nello SM che non applica talune disposizioni e quindi nel suo territorio e in quello della UE.
Pertanto, l’efficacia delle proroghe ha valenza per i veicoli e i documenti afferenti degli Stati, tra cui l’Italia, che non hanno effettuato alcuna comunicazione. In particolare, i veicoli immatricolati in Italia e i documenti rilasciati in Italia possono fruire delle proroghe previste dal suddetto Regolamento per la circolazione sull’intero territorio UE.
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Circolare Ministero Interno 10.06.2020-Paesi_membri_che_non_applicano_deroghe
Ricordiamo che il prossimo giovedì 25 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, si terrà il webinar “Il nuovo piano transizione 4.0: le misure per R&S&I, Design, Innovazione digitale e Green”.
I contenuti del decreto attuativo relativo alle misure del nuovo piano transizione 4.0, saranno illustrati dal dr. Marco Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per partecipare è necessario iscriversi entro il prossimo 23 giugno, al seguente link: https://confindustria-it.zoom.us/webinar/register/WN_tnvDmdxPTAW7GMO8Z3SJNQ
Il 24 giugno, poi, tutti gli iscritti al webinar, riceveranno il link di partecipazione all’evento.
In allegato, l’informativa sul trattamento dei dati personali.
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Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 22 maggio, relativa alla sottoscrizione tra Confindustria, ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese dell’Addendum Moratoria Grandi Imprese – informiamo che, come anche fortemente richiesto da Confindustria e ABI, la European Banking Authority (EBA) ha prorogato al 30 settembre 2020 il
termine entro cui è possibile effettuare la richiesta a banche e intermediari finanziari di moratorie pattizie (quali quelle ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, dell’Addendum del 6 marzo e dell’Addendum del 22 maggio 2020), affinché la concessione di queste moratorie, al pari di quanto avviene per le moratorie di legge, possa non essere considerata una misura di tolleranza (forbearance measure) e, quindi, non comportare un’automatica riclassificazione del rischio di credito dell’impresa.
La comunicazione dell’EBA è disponibile al seguente link: https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september.
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