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ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI TITOLARI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: CIRCOLARE INPS N.77/2020
Vi informiamo che l’INPS con la circolare n.77/2020, riportata in allegato, ha fornito le istruzioni che i datori di lavoro dovranno seguire ai fini della fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni di lavoratori che beneficiari di assegno di ricollocazione (AdR).
Come noto, l’agevolazione contributiva introdotta dall’art. 24-bis, comma 6, del D.Lgs. 148/2015, consiste in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.
Il beneficio ha una durata di 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, vada ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla lettura della circolare allegata.
All.ti