ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT-EPA UE – ESA (COMORE, MADAGASCAR, MAURITIUS, SEYCHELLES, ZIMBABWE), NUOVE PROCEDURE PER L’EXPORT

La Commissione UE ha notificato che dal 1° settembre prossimo nell’ambito dell’Economic Prtnership Agreement-EPA in vigore tra UE e area ESA (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zimbabwe), saranno in vigore nuove procedure per l’export e, in particolare, verrà applicato esclusivamente il sistema di autocertificazione.

Questo in termini pratici significherà che:

– i prodotti originari UE, per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’EPA, dovranno essere importati nei paesi ESA solo con presentazione di una dichiarazione di fattura presentata  da art. 23 da un esportatore registrato nel sistema REX o da qualsiasi esportatore per spedizioni il cui valore totale non superi i 6.000 €.

– i certificati di movimento EUR 1 e le dichiarazioni delle fatture presentate dagli esportatori autorizzati ai sensi dell’art. 24 non saranno più accettati per richiedere un trattamento preferenziale in questi paesi, per prodotti UE esportati ai sensi dell’EPA.




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