Emergenza COVID-19/CREDITO Conversione in legge DL Liquidità: circolari ABI e Fondo di Garanzia per le PMI su operatività modifiche introdotte
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (in vigore dal 7 giugno 2020).
In sede di conversione, come detto, sono state introdotte modifiche, sulle quali l’ABI, con specifica circolare, ha richiamato la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo delle banche.
Relativamente alle garanzie rilasciate da SACE, il Parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.
L’ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti. Possono beneficiare della garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.
Sono state invece escluse le società che controllano (o sono controllate da) direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Di particolare rilievo è il nuovo articolo 1-bis che dispone che, le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento, e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Rilevanti novità riguardano anche l’articolo 13, cioè i finanziamenti con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.
Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione, è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d’ora in poi, la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).
È stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.
Per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. È, inoltre, data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.
Le novità dell’art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche. Il Fondo è già intervenuto con una prima circolare, con la quale ha deliberato l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche introdotte.
Infine, sempre in sede di conversione, è stato approvato un emendamento che sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di moratoria previste all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge “Cura Italia”; la sospensione decorre dalla data dalla quale tali misure sono state concesse
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