Come già comunicato con nostre precedenti comunicazioni, ricordiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, in sostituzione di quello mai divenuto operativo del c.d. Piano Destinazione Italia, un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Si tratta di una misura generale, non selettiva (e, dunque, aperta anche alle grandi imprese), finanziata con risorse statali e, soprattutto, è un “incentivo automatico”, vale a dire sottoposto a valutazioni solo ex-post da parte dell’ente erogante e, dunque, immediatamente efficace e disponibile per la generalità delle imprese.
Rispetto alla precedente versione dell’incentivo, significative sono le modifiche che attengono:
– al meccanismo di calcolo del “bonus”, commisurato non più sull’incremento di spesa registrato in ciascun anno agevolabile rispetto all’anno precedente, ma (nella generalità dei casi) sull’eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun anno agevolabile rispetto alla media storica del triennio 2012-2014;
– alla misura della sovvenzione, pari al 25% e con mantenimento del 50% per i costi di personale e per la c. d. “ricerca contrattuale”;
– al volume minimo di investimenti necessari per l’accesso al beneficio, ridotto da 50.000 a 30.000 euro;
– al tetto massimo del beneficio spettante (pro-capite) in ciascun periodo d’imposta, elevato da 2,5 a 5 mln di euro.
La base giuridica di riferimento della nuova agevolazione è stata completata dal decreto 27 maggio 2015, recante “Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, provvedimento che ha fornito soluzioni a questioni sostanziali, quali: l’applicabilità del beneficio anche alle imprese di nuova costituzione; l’inclusione tra i costi ammissibili delle spese per il personale non dipendente; il trattamento delle attività di ricerca e sviluppo commissionate all’interno dei gruppi societari; la data di fruizione del credito d’imposta maturato.
Peraltro, anche dopo l’emanazione del decreto, non sono pochi i profili applicativi della nuova disciplina sui quali permangono ancora dubbi interpretativi, per la cui soluzione è necessario attendere gli ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, anticipati in occasione di un incontro svoltosi il 26 febbraio scorso.
In particolare, durante la riunione riservata alle associazioni di categoria, l’Agenzia ha fornito utili indicazioni e chiarimenti sui contenuti dell’emanando documento di prassi, confermando, su alcuni temi cruciali, le interpretazioni rese da Confindustria nella circolare n. 19936 del 29 gennaio 2016 (all.to), ossia che l’agevolazione può essere fruita, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma agevolativa, da un soggetto (residente o stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero) che commissiona un’attività di ricerca ad una società facente parte del medesimo gruppo (ricerca infragruppo)
Quanto alla nozione di ricerca e sviluppo, l’Agenzia dovrebbe adottare una lettura estensiva, tale da includere nell’ambito di applicazione della misura, non solo le attività afferenti all’ambito tecnico-scientifico, ma anche quelle relative ad ambiti diversi (es: ambito storico); tali aspetti saranno definiti di concerto con il MiSE.
L’Agenzia ha poi chiarito che rientrano tra i costi agevolabili anche tutti quelli relativi al personale tecnico impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo (che verrebbe incluso nella nozione di “competenze tecniche”), nonché i costi delle attività fornite da esercenti arti e professioni con prestazione di attività lavorativa di carattere autonoma, resa al di fuori dai locali dell’impresa (queste prestazioni rientrerebbero, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, nella categoria della ricerca extra-muros).
La circolare dovrebbe, inoltre, precisare che la soglia minima di investimento in attività di R&S (pari a 30.000 euro) deve essere proporzionalmente ragguagliata in relazione a periodi di imposta di durata inferiore ai 12 mesi; la soglia minima dei 30.000 euro non rileva, invece, ai fini del calcolo della media degli investimenti rilevanti nel triennio 2012-2014; conseguentemente le spese di R&S sostenute nel triennio 2012-2014 rileveranno ai fini del calcolo della media e del raffronto anche se inferiori a 30.000 euro.
L’Agenzia ha precisato che l’agevolazione è cumulabile con altre misure di carattere generale; in ogni caso, in presenza di più incentivi applicabili sugli stessi costi, i vantaggi derivanti dalla loro applicazione congiunta non potranno, comunque, superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell’investimento effettuato.
La misura è, pertanto, cumulabile anche con i super-ammortamenti come disciplinati dalla Legge di Stabilità 2016; tuttavia, pur potendo l’impresa, rispetto allo stesso bene, fruire sia della maggiorazione figurativa del costo ai fini dell’ammortamento (super-ammortamento), sia del credito di imposta R&S, la quota di ammortamento rilevante ai fini del calcolo del credito di imposta è la quota del costo effettivamente sostenuto (e non del costo figurativo maggiorato).
In linea più generale, il credito d’imposta può, ad esempio, collegarsi alla realizzazione di progetti di R&S cofinanziati da strumenti/programmi regionali, nazionali (bandi MIUR, MiSE, altri ministeri) ed europei (es. Horizon 2020, Cosme), e accompagnarsi all’applicazione delle altre misure agevolative concesse per finalità diverse che abbiano però ad oggetto gli stessi investimenti.
Si apre, dunque, la strada ad una combinazione sinergica tra diverse agevolazioni, quali la Nuova Sabatini, il super ammortamento, le agevolazioni fiscali per gli investimenti nel capitale di startup e PMI innovative e il Patent Box, di estremo interesse per le imprese
Da ultimo, la certificazione contabile ad hoc richiesta alle imprese che non redigono il bilancio certificato, potrà, secondo le indicazioni rese dall’Agenzia, essere redatta in forma libera.
Quanto alle spese di certificazione, riconosciute nei limiti di 5000 euro, l’attesa circolare dovrebbe chiarire, come auspicato da Confindustria, che si tratta di un importo integralmente agevolabile, considerato direttamente in aumento del contributo finale determinato sulla base degli altri costi ammissibili; resta ferma la deducibilita di tali costi dal reddito di impresa.
Allegati
slide AdE presentazione RS per riunione 26_2
Circolare credito di imposta Ricerca e Sviluppo