Come noto, alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U) sono state di recente rinnovate dal D.Lgs 80/15, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, entrato in vigore il 25 giugno u.s..
Successivamente l’INPS con circolare n.152, ha fornito i primi chiarimenti e le modalità operative per la fruizione del congedo parentale su base oraria.
L’Istituto, con il messaggio n. 6704 del 3 novembre scorso, che si riporta in allegato e di cui abbiamo dato contestuale divulgazione, ha fornito alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dall’art.32 del D.Lgs. 151/01 (c.d. T.U. maternità/paternità).
Con il succitato messaggio, l’Inps chiarisce che l’utilizzo ad ore del congedo parentale non è cumulabile nella stessa giornata né con un congedo parentale ad ore richiesto per altro figlio, né con i riposi per allattamento(ex art. 39 e 40 del T.U. matermità/paternità) anche se richiesti per bambini differenti.
Parimenti, il congedo parentale ad ore non è compatibile con l’utilizzo nella stessa giornata dei permessi orari fruiti per il figlio portatore di handicap grave in sostituzione del prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.
Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale ad ore con i permessi o i riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6 della L. 104/92, quando fruiti in modalità oraria.
Infine, l’Istituto ricorda che, in conformità con quanto previsto dal novellato comma 1 ter dell’art. 32 del T.U., la regola sulla incumulabilità con i permessi/riposi orari, si applica solo qualora la contrattazione collettiva (ivi compresa quella di II livello) non disciplini diversamente la fruizione del congedo parentale ad ore.
Allegati
Messaggio numero 6704 del 03-11-2015