Ambiente: Rifiuti – Pagamento contributo funzionamento ARERA per gestori ciclo rifiuti: proroga al 31 marzo 2020
Informiamo che l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente- ha pubblicato la DETERMINAZIONE N. 13/DAGR/2020 che proroga dal 28 febbraio al 31 marzo il termine ultimo per l’invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità, dei dati relativi alla contribuzione per i soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti. La proroga è stata richiesta da Confindustria. In allegato, il testo della Delibera.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481″ e già esercitati negli altri settori di competenza.
Con alcuni provvedimenti pubblicati nel corso del 2018, ARERA ha iniziato ad intervenire in materia di:
- predisposizione di un sistema di tutele per la gestione dei reclami e delle controversie degli utenti;
- regolazione tariffaria;
- regolazione in materia di qualità del servizio.
Con le disposizioni finali della Deliberazione 27 dicembre 2018 715/2018/R/RIF, l’Autorità prevede, oltre ad alcuni obblighi di trasmissione di informazioni, che “gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione e gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, sono tenuti ad accreditarsi all’anagrafica operatori dell’Autorità mediante compilazione di apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell’Autorità, entro il termine ivi indicato unitamente a eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie.”
Inizialmente, con Delibera 30 luglio 2019 355/2019/A, ARERA definisce poi gli importi di contribuzione che i vari soggetti regolati devono versare e, con successiva determinazione n. 170/dagr/2019, datata 19 dicembre 2019, fornisce le indicazioni tecniche agli operatori, stabilendo:
- la data del 27 dicembre 2019 quale termine del versamento del contributo da parte di tutti i soggetti obbligati al versamento;
- la data del 28 febbraio 2020 quale termine per l’invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità, dei dati relativi alla contribuzione.
Per i soggetti gestori del ciclo integrato dei rifiuti il coinvolgimento in tale adempimento risulta una novità e la fase di “prima attuazione” ha destato una serie di perplessità tra gli operatori, anche in ragione del fatto che la richiesta contributiva è relativa ai due anni pregressi e che la scadenza è caduta all’interno del periodo delle festività natalizie.
In questo scenario, Confindustria è intervenuta chiedendo ad ARERA sia la proroga, che chiarimenti applicativi. L’ Autorità, con Determina n° 173/DAGR/2019 del 23.12.2019, ha prima posticipato la scadenza del termine relativo al versamento del contributo, per i soggetti obbligati, a venerdì 17 gennaio 2020, confermando la data del 28 febbraio 2020 (termine per l’invio dei dati relativi alla contribuzione). Quest’ultima scadenza, oggi, con la determinazione N. 13/DAGR/2020, è stata anch’essa prorogata.
Come detto, nell’intervenire sul tema, Confindustria ha segnalato ad ARERA la necessità di opportuni approfondimenti per una più chiara definizione del perimetro dei soggetti coinvolti nell’attività di regolazione e quindi obbligati alla contribuzione.
I soggetti coinvolti sono quelli che svolgono le seguenti attività inserite nel ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati:
- spedizione transfrontaliera di rifiuti urbani;
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
Alcuni dettagli del provvedimento e delle istruzioni descritte in particolare nell’allegato A alla Determinazione n° 173/DAGR/2019, hanno suscitato forti perplessità tra gli operatori.
Confindustria si è attivata, perciò, per organizzare incontri al fine di illustrare ad ARERA una prima serie di casi concreti che suscitano dubbi interpretativi.
L’Autorità ha fornito una serie di elementi utili a chiarire diverse perplessità e si è resa disponibile ad esaminare nelle prossime settimane eventuali ulteriori casi concreti di dubbia applicazione.
Vi invitiamo pertanto a trasmetterci casi pratici che richiedono chiarimenti, al fine di sottoporli all’Autorità e permettere la stesura delle necessarie FAQ di chiarimento.
Nel sottolineare che tutti i documenti ARERA sulla materia sono reperibili nella sezione dedicata del sito dell’Autorità (https://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm), riportiamo di seguito una sintesi degli elementi relativi all’obbligo di contribuzione:
- Il contributo è fissato nella misura dello 0,30 ‰ (per mille) sia per l’anno 2019 sui ricavi dell’anno 2018 sia per l’anno 2018 sui ricavi dell’anno 2017 come previsto dalla deliberazione ARERA n. 236/2018/A
- Il pagamento, dovuto solo nel caso in cui l’importo sia superiore a € 100,00, va effettuato tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – C.so di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano (c.f. 97190020152):
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
BANCA POPOLARE DI BARI
indicando altresì la causale del versamento (Contributo ARERA 2019 – RIFIUTI o Contributo ARERA 2018 – RIFIUTI) e la ragione sociale e partita IVA o codice fiscale del contribuente.
Entro e non oltre il 31 marzo 2020 tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo devono inviare all’Autorità i dati relativi alla contribuzione (inclusi i soggetti esonerati dal versamento perché l’importo non supera i 100 euro), utilizzando l’apposito modello predisposto e disponibile sul sito dell’Autorità previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori.
Nella nota in allegato riportiamo un’analisi degli elementi utili a definire sia il perimetro dei soggetti obbligati che gli elementi da considerare per il calcolo della contribuzione, invitandovi a fornirci le vostre considerazioni al riguardo.
