AUTOTRASPORTO – ulteriori disposizioni per operatività degli Uffici Ministeriali periferici a seguito trasferimento funzioni dalle Province: modulistica ulteriore per le imprese in caso di variazioni aziendali
AUTOTRASPORTO – ulteriori disposizioni per operatività degli Uffici Ministeriali periferici a seguito trasferimento funzioni dalle Province: modulistica ulteriore per le imprese in caso di variazioni aziendali
ll Ministero dei Trasporti (MIT), con circolare del 24 luglio 2015, n. 4, ha dettato ulteriori disposizioni per l’operatività degli Uffici Ministeriali periferici, con riguardo al Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.
Il MIT, con il suddetto provvedimento, rende disponibili ulteriori moduli che le imprese sono chiamate ad utilizzare per comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni dello status delle aziende o di dati, informazioni e modifiche, che incidono sulla condizione dell’impresa, ovvero in ordine ai requisiti necessari per l’accesso alla professione.
La “modulistica ulteriore”, standardizzata nel format, ha la funzione di facilitare la proposizione delle istanze degli utenti, ma anche di rendere più snello il procedimento di verifica delle domande presentate relative l’accesso alla professione da parte degli uffici.
I moduli predisposti dal MIT riguardano:
– cancellazione o sospensione;
– variazione del gestore dei trasporti e d’idoneità professionale;
– variazioni dei dati dell’impresa o della struttura societaria;
– variazione e rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria e dell’onorabilità;
– richiesta di revoca della sospensione;
– variazione dell’onorabilità per le imprese che esercitano con veicoli fino a 1,5 tonnellate.
La circolare, inoltre, introduce due nuovi moduli, in via sperimentale, riguardanti la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria:
1) attestazione di esistenza della polizza professionale;
2) attestazione di esistenza della fidejussione.
Tali moduli operano esclusivamente quale mezzo materiale per render noto all’Amministrazione l’esistenza dei sottostanti contratti e garanzie, al fine di dimostrare il possesso annuale del requisito o del mantenimento dello stesso. Resta ferma la dimostrazione del requisito con la certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell’impresa o, in alternativa tramite attestazione fideiussoria rilasciata da istituti di credito, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi; per le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione su strada anche mediante polizza assicurativa di responsabilità professionale, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio, dal terzo anno si applicano le norme già previste per le imprese già autorizzate alla professione.
L’Amministrazione, infine, si riserva di fornire ulteriori istruzioni in materia.
Allegato