TRASPORTI ECCEZIONALI- Annullamento obblighi ANAS

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 23 giugno 2020, prot. n. 300/A/4435/20/108/5/1, ha reso noto che la sentenza n. 6616 del 16 giugno scorso del TAR del Lazio ha annullato le circolari ANAS e dallo stesso Ministero del 2019, relative all’obbligo del preavviso di transito e all’annotazione di inizio e fine viaggio, da effettuarsi con il portale TEWEB, da parte dei titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche, singole e multiple.

Infatti, il TAR, ha sottolineato che l’illegittimità dei provvedimenti sarebbe determinata da:

  • l’obbligo del preavviso di transito non è previsto né dalla normativa primaria (quindi, dal CDS), né da quella secondaria (Regolamento di esecuzione del CDS). Il richiamo fatto dall’Anas all’art. 16, comma 1 del Regolamento, è stato definito come “improprio” in quanto fa ritenere – in modo errato – che la mancanza del preavviso determini la sanzione prevista dall’art.10, comma 19, del CDS in ragione della equiparazione a un transito “non autorizzato”;
  • l’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, che non ha un’adeguata base normativa. Infatti, l’art. 16, comma 10, del Regolamento, prevede la segnalazione dell’inizio viaggio per le sole autorizzazioni singole e multiple finalizzata esclusivamente per calcolare l’indennizzo d’usura, pertanto non a monitorare i transiti.

Inoltre, il TAR ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale infatti, trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), ANAS avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti.

Il TAR ha anche evidenziato che l’attività di monitoraggio e gestione del traffico eccezionale sulla rete stradale “non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici”.

Con la circolare, tuttavia, il Ministero dell’Interno ha sottolineato che le sanzioni previste dall’art. 10, comma 18, del CDS (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni singole e multiple, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono vigenti perché previste dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione.CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 23.06.2020-SENTENZA TAR LAZIO- PREAVVISI ANAS




AUTOTRASPORTO – rimborso accise gasolio II trimestre 2020 – domanda entro il prossimo 31 luglio

Con nota del 24 giugno 2020, prot. 201731/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° luglio al 31 luglio 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel II trimestre (1° aprile – 30 giugno) 2020.

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2020).

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

  1. a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  1. b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  1. c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°aprile e il 30 giugno 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.AgDogane 24.06.2020-rimborso gasolio II trimestre 2020




Giovani Imprenditori, Sessa nominato vice-presidente

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Ci riprenderemo dalle macerie ma senza assistenzialismo

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Novantuno idee antiburocrazia

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Ecco l’esercito dei nuovi poveri

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Taglio al cuneo, tutti gli aumenti dal 1° luglio

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Cassa integrazione domande entro venerdì

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Pasquale Sessa eletto Vice Presidente del Consiglio di Presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

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Messaggio Inps n. 2584 del 24 giugno – prime indicazioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori con diritto al riconoscimento tutele ex art. 26 DL. 18/20

L’Inps con il messaggio n. 2584 del 24 giugno, in attesa della pubblicazione di una specifica circolare, fornisce prime indicazioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori che hanno diritto al riconoscimento delle tutele previste dall’art. 26 “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato” del DL n. 18/2020, vale a dire malattia e degenza ospedaliera.

 

L’Istituto precisa che, per quel che riguarda la categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, rientrano nell’ambito di applicazione della norma soli i lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.

 

L’art. 26, al comma 1, equipara la quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto.

 

L’Inps evidenzia che il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quello della quarantena precauzionale.

 

Quindi, la tutela è riconosciuta a valle di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, per via dell’equiparazione della stessa alla malattia e per via l’obbligo del lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

 

L’Inps, inoltre, nel messaggio chiarisce che nulla è cambiato – sotto il profilo previdenziale e contrattuale – in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico Inps, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore e, se prevista, si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, specificamente indicata dai Ccnl di riferimento.

 

La norma esclude il calcolo di questi periodi ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.

 

L’Inps evidenzia che per il riconoscimento della tutela della malattia in caso di quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indica gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e da questo comunicate successivamente all’Inps.

In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.

L’articolo 26, al comma 2, dispone che per i lavoratori pubblici e privati con patologie di particolare gravità (disabili gravi, immunodepressi, malati oncologici) il periodo di assenza da lavoro – debitamente certificato – è equiparato a degenza ospedaliera.

Nel rinviare al messaggio n. 2584/2020 per le specificità relative alle singole categorie di patologie gravi, si segnala che il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, per garantire l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

L’Inps ricorda che la degenza ospedaliera prevede una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Con riferimento alla certificazione sanitaria, l’Istituto precisa che, nelle note di diagnosi, il medico curante deve dare indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica.

Gli uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione.

Il messaggio Inps n. 2584/2020 segnala che in base all’ art. 26, comma 6, in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sulla base della specifica normativa di riferimento.

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo – data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 – sono considerati validi anche i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

L’Inps chiarisce che sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla data di entrata in vigore del decreto, anche i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

L’Istituto precisa che per la tutela di cui all’art. 26 comma 2, stante l’equiparazione del periodo di assenza alla degenza ospedaliera, è considerato valido il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione.

Infine, si rimanda alla lettura dell’allegato al messaggio n.2584 “Gestione delle certificazioni per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’art. 26 del D.L. 18 del 2020, nei casi di pagamento a conguaglio o diretto.”, in quanto utile per la gestione delle singole fattispecie di certificazione per eventi precedenti e/o successivi al 17 marzo 2020.

All.ti Messaggio numero 2584 del 24-06-2020 Messaggio numero 2584 del 24-06-2020_Allegato n 1