Domande di integrazione salariale: istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione – circolare INPS n.78/2020
Con la circolare n.78/2020, in allegato, l’INPS fornisce istruzioni in merito al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle presentate direttamente all’Istituto, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto, nonché in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Nel rimandarvi alla lettura della circolare in oggetto, si segnala che l’Istituto ricorda che la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il 15° giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
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