Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Rimborso accise primo trimestre 2020

Con nota del 23 marzo 2020, prot. 96399/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 possono essere presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre (1° gennaio-31 marzo) 2020.

Se, per effetto della situazione emergenziale in atto, ci fosse impossibilità a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.

E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020).

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Per ottenere il rimborso ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Sottolineiamo che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

La nota è reperibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70




AUTOTRASPORTO: PUBBLICAZIONE VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO COSTI DI ESERCIZIO IMPRESA AUTOTRASPORTO CONTO TERZI FEBBRAIO 2020

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un’impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a febbraio 2020.

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La tabella è reperibile al seguente sito internet:

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-03/costo%20GASOLIO%20Febbraio%202020.pdf

 

Costo per litro del gasolio per autotrazione al netto di IVA e/o dello sconto del maggior onere delle Accise – mese di riferimento Febbraio 2020 elaborato sulla base dei dati rilevati nel sito MISE in data 23 marzo 2020.

www.mit.gov.it




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Proroga validità al 30 giugno 2020 di CQC, Certificato ADR, Permessi provvisori di guida

Sono stati pubblicati sulla GU n. 77 del 23 marzo scorso, due Decreti del MIT del 10 e 11 marzo 2020, relativi al rinvio delle scadenze della CQC, del certificato di formazione ADR e dei permessi di guida provvisori.

Il Decreto del 10 marzo dispone che Cqc e certificato Adr, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. Il Decreto dell’11 marzo 2020 si riferisce ai permessi provvisori di guida e ne prevede una proroga fino al 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del CDS, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza. Entrambi i decreti hanno vigenza dal 23 marzo scorso, giorno di pubblicazione sulla GU.

Allegato

Decreto MIT 10 marzo 2020 e Decreto MIT 11 marzo 2020-proroga validità CQC, certificato ADR, permessi provvisorio di guida (1)




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Scorta frontiera polizia serba per veicoli provenienti dall’Italia

Il Ministero dell’Interno, rende noto che la Repubblica di Serbia ha emanato una misura restrittiva per il trasporto merci e di persone che entrano nel territorio serbo. E’ prevista una scorta della polizia serba dal valico di frontiera sino al valico di uscita. Tale misura interessa tutti i veicoli che provengono o hanno attraversato l’Italia, il Canton Ticino (Svizzera) e Romania.

I conducenti dei veicoli scortati potrebbero, per questo motivo, non poter rispettare la normativa sui tempi di guida e di riposo anche se non sono passibili di sanzioni in Italia perché il mancato rispetto della normativa suddetta è avvenuta in un paese straniero, potrebbero, tuttavia, trovarsi in difficoltà nei giorni successivi sul territorio italiano.

Alla luce di ciò, se i conducenti vengono fermati su strada in Italia e certifichino, con documentazione rilasciata dalle Autorità serbe, che sono stati sottoposti a scorta nel territorio della Repubblica Serba e pertanto hanno disatteso la normativa sui tempi di guida e di riposo, non sono passibili di sanzioni.

Allegato

Decreto MIT 10 marzo 2020 e Decreto MIT 11 marzo 2020-proroga validità CQC, certificato ADR, permessi provvisorio di guida




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO Chiarimenti Ministero Interno su proroghe e sospension

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 24 marzo 2020, prot. nr. 300/A/2309/20/115/28, fornisce maggiori specificazioni e chiarimenti sulle disposizioni del DL 18/2020 e, in particolare, sulle proroghe e sospensioni previste per:

– veicoli da sottoporre a visite, a prova o revisione (punto 1);

– patente di guida (punto 2);

– autorizzazioni, concessioni, altri titoli abilitativi o atti amministrativi (punto 3);

– pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CDS (punto 4);

– settore assicurativo (punto 5).

Allegato

Circolare M_Interno 24.03.2020 -chiarimenti su sospensioni e proroghe




Certificati di forza maggiore – Circolare del MISE

Il MISE ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una Circolare (in allegato) sulla possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell’epidemia.

Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
La Circolare fa seguito alla richiesta di Confindustria di favorire, in linea con le prassi seguite in altri ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’Ue (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.

Si tratta di un primo importante intervento assunto a legislazione vigente, che testimonia l’attenzione del Ministero sulla problematica. Al fine di ampliare il perimetro delle dichiarazioni camerali e valorizzare il riconoscimento della forza maggiore nell’esecuzione dei contratti, stiamo intervenendo anche nell’iter di conversione del DL Cura Italia, sostenendo un emendamento che attribuisce espressamente alla CCIAA la competenza a rilasciare i certificati alle imprese impossibilitate – anche temporaneamente – all’adempimento, a prescindere dalla natura (nazionale o internazionale) del contratto
Allegati



Decreto MISE – modifica codici ATECO DPCM 22 marzo

Alleghiamo il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, approvato ieri 25 marzo, che sostituisce la lista dei codici ATECO presente nel DPCM del 22 marzo.

Le aziende, i cui codici Ateco non sono inseriti nel nuovo elenco, ma rientrano in una delle condizioni indicate dal DPCM del 22 marzo all’art. 1 comma 1 lettere d; g;  h, possono  inoltrare apposita comunicazione (lettere d e g)/richiesta di autorizzazione (lettera h) al Prefetto di Salerno utilizzando i moduli in allegato.
Allegati
DM-MiSE-25-03-20.pdf.pdf
COMUNICAZIONE_d_g_DPCM_22.3.2020_mod1
AUTORIZZAZIONE_h_DPCM_22.3.2020_mod2



Emergenza COVID-19/CREDITO e SOSTEGNO alla liquidità delle PMI: richieste di chiarimenti inoltrate al Ministero Economia e Finanze su applicazione misure DL 18/2020

In riferimento alle numerose criticità applicative e procedurali, relative all’operatività delle misure a sostegno della liquidità delle imprese, introdotte dal DL 18/2020, informiamo che Confindustria ha inoltrato al Ministero Economia e Finanze un elenco di punti, sottolineando la necessità e l’urgenza di ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli già pubblicati dallo stesso MEF sul proprio sito lo scorso 22 marzo.

 

Ciò al fine di accelerare l’applicazione della moratoria dei finanziamenti e dare immediato sollievo alle imprese.

 

Riportiamo di seguito l’elenco delle questioni poste all’attenzione del Ministero e ci riserviamo di aggiornarvi non appena perverranno indicazioni.

 

———

 

  • E’ necessario che il Ministero predisponga un fac-simile del modello con cui le imprese devono comunicare che intendono avvalersi delle opportunità della sospensione e soprattutto dell’autocertificazione con la quale dichiarano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Con riferimento a quest’ultima, sarebbe peraltro necessario chiarire che le banche non sono tenute ad effettuare alcun tipo di verifica o controllo: in assenza di questa indicazione esplicita vi è infatti il rischio che il meccanismo venga fortemente rallentato e perda il necessario carattere automatico.

 

  • La norma non specifica quali siano le modalità operative che le banche dovranno adottare per le sospensioni. In particolare, per la sospensione di mutui e finanziamenti rateali (incluso il leasing), come dovrà essere modificato il piano di rimborso del finanziamento? A nostro giudizio ciò dovrebbe avvenire attraverso uno slittamento in avanti del piano di rimborso, onde evitare che, lasciando invariata la durata del piano di rimborso, alla ripresa dei pagamenti le rate vengano aumentate.

 

  • In caso di anticipi su fatture, la norma fa riferimento ai “crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto”. Cosa succede in caso di anticipi su crediti maturati nel periodo compreso tra tale data e il 30 settembre 2020?

 

  • Cosa succede in caso le imprese optino per la sospensione anche della quota interessi? La norma prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche. In che modo sarà consentito alla banca di neutralizzare il costo relativo alla mancata remunerazione del capitale impiegato corrispondente alle rate non pagate per il periodo della sospensione?

 

  • Nelle disposizioni dell’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), riteniamo vada compresa ogni forma tecnica di finanziamento esistente. Si tratta tuttavia di un punto sul quale abbiamo ricevuto moltissimi quesiti e sarebbe opportuno che ciò fosse espressamente confermato.

 

  • Le disposizioni dell’articolo 56 si applicano all’accezione allargata di MPMI di cui alla Raccomandazione comunitaria 2003/361/CE? Devono quindi essere escluse quelle che appartengono a gruppi di dimensioni più grandi o che, in generale, in ragione di connessioni con altre imprese superano le soglie di totale di bilancio, dipendenti e fatturato previste dalla stessa Raccomandazione?

 

  • La moratoria potrà riguardare anche la sola quota interessi se la quota capitale è stata già sospesa sulla base di altri accordi, quali l’Accordo per il credito 2019 tra ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese?

 

  • E’ corretto ritenere che la sospensione dei pagamenti relativa ai finanziamenti ai quali si applica la moratoria possa essere applicata anche in via retroattiva con riferimento alle rate scadute e non pagate dopo il 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto)?

 

  • Stando ai chiarimenti pubblicate sul sito del MEF, la moratoria di legge può essere concessa anche se si è già chiesta un’altra moratoria nei 24 mesi precedenti. Se invece si richiede per la prima volta la moratoria di legge ai sensi dell’art. 56, dopo la conclusione dei suoi termini si può richiedere una moratoria alla banca per esempio ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019?

 

  • La misura prevista dall’art. 56, comma 2, lettera a) è applicabile fino all’importo delle somme accordate dalla banca; cosa succede con le altre eventuali linee di credito attive presso la banca? Possono essere utilizzate come tali e quindi come liquidità per l’impresa o dovranno compensare gli eventuali insoluti che non sono stati revocati

 

  • Fermo che le operazioni indicate di seguito possono essere rinegoziate e garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI a condizione che sia erogato del credito aggiuntivo, dal dettato della norma non si evince la possibilità di un periodo di rientro graduale delle eventuali posizioni non revocate. Ma va evitato il rischio che al termine del periodo di sospensione sia richiesto il rientro immediato, al fine di evitare che imprese che si stanno riprendendo possano essere penalizzate. Analoga riflessione andrebbe fatta per i finanziamenti bullet che scadano a fine settembre 2020.

 

  • Le disposizioni dell’articolo 56 si applicano anche ai crediti ceduti alle società di cartolarizzazione?

 

  • Se le esposizioni del debitore vengono classificate come deteriorate successivamente al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto), la sospensione può applicarsi lo stesso?

 

  • Va esplicitato che ai fini della sospensione dei finanziamenti agevolati – che deve riguardare ogni forma di finanziamento agevolato, inclusi, a titolo di esempio, quelli per le imprese danneggiate da eventi sismici – vale il principio del silenzio assenso.



Emergenza COVID -19: Attivazione casella di posta EMERGENZA CIRCOLAZIONE MERCI

Alla luce delle tante segnalazioni che la Task Force Coronavirus di CONFINDUSTRIA sta ricevendo in tema di problematiche ai confini e restrizioni al traffico merci, è stata creata una mail dedicata:

[email protected]  finalizzata a ricevere segnalazioni dale imprese associate esclusivamente in tema di misure restrittive per la circolazione delle merci e problemi ai confini (intra/extra UE).

Speriamo in questo modo di riuscire a prestare un’assistenza ancora più tempestiva alle aziende anche attraverso i nostri canali con le istituzioni europee.

Vi invitiamo ad indirizzare pertanto su [email protected] tutte le richieste su questa tematica, tenedoci in copia ([email protected]).




Emergenza Covid-19/Ambiente: Avviso dell’UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno – Regione Campania

Informiamo che sul sito dell’UOD  Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno della Regione Campania è stato pubblicato il seguente avviso, che rinvia adempimenti termini e scadenze di competenza.

AVVISO – EMERGENZA CORONA VIRUS

Considerato che il decreto legge 18/2020 (c.d. decreto legge Cura Italia), all’ art. 103, titolato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone che:

“1.Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.”

Si comunica che per i privati o le Ditte che debbano far partire o intervenire in un procedimento, l’eventuale mancato rispetto delle tempistiche procedimentali ordinarie, nel periodo emergenziale indicato, è scusato e non può generare decadenze o inadempimenti.

La U.O.D. 50-17-09 – Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

L’avviso riscontra anche una nostra richiesta di supporto  alle imprese in questo momento emergenziale