Emergenza COVID-19/CREDITO Articolo 56 del DL 18/2020 – Ulteriori chiarimenti del MEF su piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sulle misure previste dall’art. 56 del DL 18/2020 in materia di sostegno alla liquidità delle imprese, informiamo che il MEF ha pubblicato al link http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html ulteriori chiarimenti, rispondendo ad alcune delle questioni sollevate da Confindustria e di cui vi abbiamo dato conto con specifica news.

 

In particolare, il MEF, oltre a quanto già comunicato lo scorso 23 marzo, tra le altre cose, specifica che:

  • riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

 

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.

 

  • le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori secondo quanto disposto nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE non possono chiedere la sospensione;

 

  • rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata;

 

  • la moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2;

 

  • il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata;

 

  • possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico;

 

  • le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99;

 

  • il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.



Emergenza COVID-19/CREDITO Attivazione task force fra Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc su moratoria mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una Task Force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020.

 

Con questo provvedimento è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l’ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l’ottenimento della garanzia.

 

La garanzia del Fondo è all’80% dell’importo (e al 90% in caso di riassicurazione di confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, (ferma restando la possibilità di coprire all’80% secondo le regole previgenti anche i prestiti fino a 2,5 milioni per i finanziamenti per investimenti, le start-up e PMI innovative, la “nuova Sabatini”), nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali del Fondo stesso. È inoltre previsto l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

 

La Task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Proseguirà il lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già avviato tra le parti, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all’aggiornamento e all’alimentazione della sezione dedicata a ‘Domande e Risposte’ nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

La Task Force, che avvierà la propria operatività dall’inizio della prossima settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa.




Emergenza COVID-19/Istruzioni Agenzia delle Dogane importazioni DPI

A seguito delle sollecitazioni di Confindustria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato le istruzioni per l’importazione di DPI e altri beni utili alla lotta al Covid-19.

Le istruzioni, consultabili unitamente ai relativi documenti al link https://www.adm.gov.it/portale/istruzioniper-l-importazione-con-svincolo-diretto-e-celere prevedono, sempre su base di autocertificazione (modelli scaricabili dalle istruzioni stesse), le procedure per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI destinati a una serie di Enti pubblici nonché alle imprese corrispondenti ai codici ATECO autorizzati inseriti negli allegati dei Decreti del 22 e del 25 marzo e riportati nell’Ordinanza della Protezione Civile che origina le istruzioni stesse. Lo sdoganamento celere è previsto per i beni non DPI utili alla lotta al COVID 19 da parte di qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità riportate nelle istruzioni (ossia importata per essere consegnata ai soggetti di cui sopra)

Allegato

NOTA importazioni DPI sdoganamento diretto e celere




Emergenza Covid-19: Decreto legge n. 18/2020 – Nota di commento alle Circolari Inps nn. 44 e 45 del 2020

Vi inviamo una prima nota di commento delle Circolari INPS n. 44 e n. 45 sul congedo per i genitori e sui permessi ex lege n. 104 di cui artt. 23 e 24 del DL n. 18/2020

Allegati

Circolare numero 45 del 25-03-2020

Circolare numero 44 del 24-03-2020

circolare INPS congedo e permessi




Emergenza COVID-19/CREDITO Dichiarazione European Banking Authority EBA sul trattamento di moratorie, default e IFRS 9

Lo scorso 25 marzo, la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato la propria posizione in merito alle modalità di trattamento prudenziale dei finanziamenti sospesi da banche e intermediari finanziari, in ragione dell’emergenza determinata dal Covid-19.

Al riguardo, l’Autorità ha chiarito che la concessione da parte di banche e intermediari finanziari di moratorie ex lege, o anche private (purché correlate a un’oggettiva esigenza di contesto che va a impattare su più soggetti finanziati e non sul singolo prestito), possano non essere considerate – ai sensi delle regole attualmente vigenti in materia di default e di IFRS 9 – come misure di tolleranza.

Tuttavia, è specificato che la concessione da parte di EBA di tale flessibilità non elimina l’obbligo in capo ai soggetti finanziatori di valutare la qualità creditizia delle esposizioni oggetto di moratoria e la probabilità che i soggetti finanziati non riescano ad adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento relative ai piani di rimborso temporaneamente sospesi.

In proposito, Confindustria ha segnalato che tali misure pur essendo un primo segnale importante da parte dell’Autorità, non sono ancora soddisfacenti e in linea con quanto richiesto in considerazione della gravità dell’emergenza.

In dettaglio, con riferimento al trattamento prudenziale del default, l’EBA chiarisce che:

i) il periodo di 90 giorni – limite oltre il quale il soggetto che non ha pagato la rata è considerato inadempiente – può essere esteso in caso di moratoria ex lege e in caso di moratoria privata, purché queste abbiano finalità e caratteristiche che saranno dettagliate in una successiva dichiarazione dell’Autorità;

ii) in ogni caso, è sempre possibile ristrutturare il debito senza diminuire la disponibilità finanziaria per il soggetto finanziato (es. allungando il finanziamento), alleggerendo la sua posizione debitoria senza la necessità di dover classificare la posizione in default;

iii) in caso di moratoria generale (pubblica o privata) i ritardi di pagamento verranno ridefiniti in base al nuovo piano di rimborso. Il soggetto finanziatore dovrà pertanto valutare, caso per caso, la capacità del soggetto finanziato di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento riferite al nuovo piano.

Per quanto riguarda la riclassificazione delle posizioni in caso di concessione di misure di tolleranza:

i) nessuna riclassificazione automatica del soggetto finanziato deve essere operata dalla banca in caso di moratoria generale;

ii) le regole attualmente vigenti sulle misure di tolleranza in quanto tali, con il relativo trattamento prudenziale, devono essere applicate solo se la moratoria riguarda singoli soggetti in difficoltà (e dunque non colpiti da un contesto di emergenza generalizzata).

Riguardo ai principi contabili IFRS 9, viene infine chiarito che:

i) la moratoria generale, concessa per alleggerire gli effetti sistemici di uno shock correlato a una situazione di emergenza, non determina di per sé la necessità degli intermediari finanziari di valutare la presenza di un incremento significativo del rischio di credito;

ii) nel determinare le perdite attese sui finanziamenti concessi, gli intermediari dovranno considerare l’eventuale presenza di garanzie pubbliche,

iii) come anche raccomandato dalla BCE, si incoraggia gli intermediari ad adottare le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9, che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.

Allegato

EBA Default_Forbearance




EMERGENZA Covid-19: Circolare INPS 47 del 28.03.2020 su CIG e Fondi DL 18/2020 e prima nota illustrativa

Vi informiamo che l’Inps ha pubblicato la circolare n. 47/2020 del 28 marzo scorso (allegato) nella quale disciplina l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di CIG e fondi dettate dal DL n. 18/2020. Vi riportiamo altresì una sintesi degli elementi maggiormente rilevanti ed innovativi.

Allegati

circolare_47_28_3_2020

elementi rilevanti della circolare cigo (1)-2-convertito




Emergenza COVID-19/CREDITO Comunicazione Banca d’Italia modalità di segnalazione in Centrale Rischi posizioni sospese – art. 56 DL Cura Italia

Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in merito alle modalità di segnalazione in Centrale Rischi delle posizioni sospese ai sensi dell’articolo 56 del DL 18/2020 recante misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.

In particolare, la Banca d’Italia chiarisce che: – in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera a) e b), ossia aperture di credito e prestiti non rateali, le banche dovranno tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; non dovranno pertanto ridurre l’importo dell’accordato segnalato in Centrale Rischi; – in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera c), ossia moratoria, le banche e gli intermediari finanziari dovranno tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista); per l’intero periodo della sospensione, dovranno pertanto interrompere il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Analoghi criteri segnaletici potranno essere utilizzati nel caso di moratorie derivanti da protocolli di intesa. In ogni caso l’impresa non potrà essere classificata come sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Allegato

Decreto-Cura-Italia-Precisazioni-in-merito-alle-segnalazioni-alla-Centrale-dei-rischi




Emergenza COVID-19/Mappatura delle competenze in Ricerca e Sviluppo nelle imprese per individuare progetti, prodotti, soluzioni utili a contrastare la diffusione del Covid-19

In coerenza con le iniziative promosse a livello ministeriale, Confindustria, attraverso il proprio sistema associativo, sta promuovendo una mappatura delle imprese per individuare progetti di Ricerca e Innovazione, prodotti, competenze e infrastrutture utili nella definizione di soluzioni innovative per combattere e prevenire la diffusione del Covid-19.

Obiettivo è far emergere la potenziale offerta del sistema di ricerca industriale italiano, al fine di poter partecipare attivamente alle azioni che si stanno definendo in Europa e a livello nazionale per supportare l’individuazione in tempi rapidi di risposte innovative all’attuale emergenza.

Invitiamo le imprese interessate a compilare il format allegato, visionando preventivamente l’informativa sul trattamento dei dati allegata, e a rinviarlo a mappatura_imprese_R&[email protected] e, in copia conoscenza, [email protected]

Allegati

Informativa Form mappatura R S Coronavirus

Matrice+Raccolta+dati+ricerca+COVID19+Imprese




Camera di Commercio Italo-Germanica: informazioni e webinar su tematiche connesse all’emergenza Covid

La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) in questa situazione d’emergenza, ha realizzato una apposita sezione dedicata sul proprio sito per fornire informazioni e aggiornamenti di interesse per le imprese che hanno rapporti commerciali con clienti e fornitori tedeschi o che hanno filiali in Germania: https://www.ahk-italien.it/it/il-coronavirus-in-italia/aggiornamenti-legali-e-fiscali-covid-19

Al contempo, sono stati programmati una serie di webinar gratuiti in lingua italiana sulle ripercussioni giuridiche della pandemia in Germania<https://www.ahk-italien.it/it/eventi> sui temi che dettagliamo di seguito, per quanti interessati a seguirli:

02.04.2020, Webinar – “Coronavirus – rimedi giuridici per proteggere il mio business con la Germania”
in collaborazione con Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Studio partner del Network “Norme & Tributi” della AHK Italien

07.04.2020, Webinar – “Covid 19 in Germania: quali effetti per gli imprenditori italiani?”
in collaborazione con Derra Meyer & Partner, Studio partner del Network “Norme & Tributi” della AHK Italien

23.04.2020, Webinar – “Coronavirus – rimedi giuridici per proteggere il mio business con la Germania”
in collaborazione con Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Studio partner del Network “Norme & Tributi” della AHK Italien




Emergenza COVID-19/ENERGIA Proroga al 22 maggio pv termine comunicazione risparmi di energia (ISO 50001 e soggetti obbligati alle diagnosi art. 8 d.lgs. 102/2014)

A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il termine per l’adempimento dell’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014, deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 103, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e per tutta la durata delle stesse.

Conseguentemente, il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei risparmi di energia normalizzati, conseguiti rispetto all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014, e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno 22 maggio 2020. https://www.mise.gov.it/index.php/it/213-normativa/notifiche-e-avvisi/2040921-comunicato-27-marzo-2020- proroga-del-termine-per-la-comunicazione-dei-risparmi-di-energia-articolo-7-comma-8-d-lgs-n-102-2014