AGEVOLAZIONI: credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno per acquisto beni strumentali nuovi. – Domande a partire dal 30 giugno 2016
In riferimento alle nostre precedenti news sul credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, ricordiamo che dal prossimo 30 giugno sarà possibile inoltrare all’Agenzie delle Entrate il modello relativo alla comunicazione dei dati afferenti agli investimenti per i quali chiedere l’agevolazione.
Le imprese interessate potranno presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “Creditoinvestimentisud”, che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.it
Ricordiamo che possono usufruire del bonus gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nel Mezzogiornorealizzati a partire dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019..
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta e relativi alle stesse categorie di beni, con esclusione di quelli oggetto dell’investimenti agevolato.
Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
- 5 milioni per le medie imprese
- 15 milioni per le grandi imprese.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
- 20% per le piccole imprese
- 15% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.
Il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
Ricordiamo, infine, che l’agevolazione non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, mentre è cumulabile con la misura del “Superammortamento” introdotta dalla stessa legge di Stabilità 2016.
Allegati