Autoliquidazione INAIL 2016/2017
Come noto, i datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono tenuti ogni anno al versamento del premio mediante autoliquidazione.
Entro il prossimo 16 febbraio, è prevista la scadenza del termine per il pagamento dei premi Inail e pertanto entro tale data l’autoliquidazione del premio dovrà essere ultimata.
L’adempimento principale sarà dunque quello riguardante la dichiarazione delle retribuzioni.
Si ricorda che, le circolari INAIL di riferimento per i limiti minimi di retribuzione imponibile utili ai fini del calcolo del premio sono la n. 7/2016 e la n. 36/2016.
Inoltre, il tasso di tariffa è stato comunicato dall’Istituto con il modello 20sm. Le basi di calcolo invece, si trovano nel “fascicolo aziende – comunicazioni basi di calcolo” dei servizi online dell’Istituto.
La denuncia delle retribuzioni dovrà essere inoltrata anche dalle aziende individuali non artigiane che occupano soltanto familiari coadiuvanti del titolare, dalle società non artigiane che occupano solo soci lavoratori, da tutte le aziende che occupano solo collaboratori parasubordinati, associati in partecipazione d’opera e con retribuzioni convenzionali o di ragguaglio.
Per l’anno 2017 andranno denunciate, per ogni posizione assicurativa di competenza, anche le retribuzioni effettivamente corrisposte ai soggetti assicurati nel 2016 e saranno utilizzati esclusivamente i servizi telematici Alpi online e invio telematico di dichiarazioni salari.
Per favorire i settori produttivi in crisi o per incentivare le misure di prevenzione o in caso di calamità naturali sono previste agevolazioni temporanee in favore delle aziende interessate da tali eventi negativi.
Le predette agevolazioni, che presuppongono la piena regolarità contributiva da parte dell’azienda, possono determinare una riduzione del premio oppure una riduzione delle retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio, ovvero particolari modalità di pagamento.
Tra le riduzioni del premio, una delle novità di quest’anno per la rata 2017 è la percentuale del 16,48%, mentre invece per la regolazione 2016 la riduzione in base alla legge n. 147/2013 resta ferma la percentuale al 16,61%.
Fermo restando il termine del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2016 è il 28 febbraio p.v..
Si ricorda infine che il premio potrà essere pagato in un’unica soluzione oppure in quattro rate. Per quest’ultimo caso il tasso medio di interesse da applicare sarà pari allo 0,55%.
I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata del premio sono dettagliati nella nota operativa n. 575/2016 del 12 gennaio u.s., riportata in allegato, con la quale l’Istituto fornisce inoltre istruzioni operative.
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