SAVE THE DATE Seminario di approfondimento sul Credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno – mercoledì 9 marzo 2016, ore 15.30, sede
Informiamo che il prossimo mercoledì 9 marzo, alle ore 15.30, avrà luogo in sede, un seminario dedicato alla presentazione nel dettaglio del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, introdotto dal comma 98 della Legge di Stabilità 2016
Nelle more dell’invio del programma, ricordiamo le principali caratteristiche del credito d’imposta investimenti.
La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:
- 20% per le piccole imprese
- 15% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.
La disciplina introdotta è coerente con la normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014) e, in particolare, con le disposizioni che disciplinano gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (articolo 14). Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato del relativo settore.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
Quanto all’ambito oggettivo, danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle zone ammesse, sopra indicate.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
- 5 milioni per le medie imprese
- 15 milioni per le grandi imprese.
Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, mentre è cumulabile con la misura del “Superammortamento” introdotta dalla stessa legge.
Ai fini operativi, è prevista l’emanazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di Stabilità, di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di comunicazione da parte dei soggetti interessati.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.
La disciplina detta le regole di rideterminazione del credito di imposta in casi particolari: se i beni non entrano in funzione entro 2 anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo; parimenti, il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di 5 anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing, la disposizione prevede espressamente che l’agevolazione permane anche nel caso in cui non venga esercitato il riscatto. Al riguardo, si segnala tuttavia che l’art. 14, comma 6, lett. b) del Regolamento Ue n. 651/2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l’obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l’attivo alla sua scadenza.
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.