Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: Attività indifferibili Uffici Periferici Dipartimento Trasporti (MOT)

Il MIT, con circolare MOT 2807 del 30 aprile scorso, ha aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. Tuttavia, i Direttori degli Uffici hanno facoltà di effettuare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.

La circolare n. 2394 del 16 aprile 2020 si intende integrata e modificata e le attività indifferibili da rendersi sono di seguito elencate:

  1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
  2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
  3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020);
  4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
  5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
  6. Visite periodiche ATP;
  7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
  8. Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
  9. Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;

10.Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;

11.Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

12.Autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo;

13.Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);

14.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);

15.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);

16.Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).

Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell’emergenza sanitaria in atto.

Allegato

Circolare MIT – DG MOT 30.04.2020, n. 2807




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: Circolare Ministero dell’Interno su proroghe e sospensioni

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute – negli articoli 103 e 104 – del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.

Pertanto, la nuova circolare dispone che:

  1. le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
  2. le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  3. i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  4. i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;
  5. gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
  6. gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
  7. i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  8. gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  9. sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
  10. le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
  11. ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
  12. ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Allegato

Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe




Emergenza COVID-19/AUTOTRASPORTO: nuova autocertificazione conducenti imprese non aventi sede legale in Italia

Alleghiamo il nuovo modello di autocertificazione, reso disponibile dal MIT, che i conducenti delle imprese non aventi sede legale in Italia devono compilare, e la relativa traduzione in lingua inglese.

Allegati

4 MAG MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI EDITABILE

unofficial courtesy translation into English (6)

 




Emergenza COVID-19/Bando Invitalia “Impresa Sicura” e Credito d’imposta sanificazione

Ricordiamo che sul sito di Invitalia è stato pubblicato il bando “Impresa Sicura”, che consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI), finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

 

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, che ammonta a 50 milioni di euro.

  • Importo massimo rimborsabile500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa.

 

  • Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.

 

Nel dettaglio, sono ammissibili le spese effettuate tra il 17 marzo e la data di invio della domanda di rimborso per l’acquisto di:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

 

Possono inoltrare la richiesta di rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

  1. regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
  2. con sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  3. nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il bando prevede 3 fasi:

  • prenotazione del rimborso

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.

Fino all’apertura dello sportello dell’11 maggio è attiva allo stesso indirizzo la pagina di test per la prenotazione che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione.

Per maggiori dettagli sulla fase di prenotazione del rimborso, prerequisiti, modalità operative, avvertenze e altre informazioni utili vedere la guida utente allegata alla presente comunicazione

 

  • pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni ricevute

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in odine cronologico. Nell’elenco saranno comunicate:

  • le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso
  • le prenotazioni risultate non ammissibili.

 

  • presentazione della domanda di rimborso compilabile dal 26 maggio all’11 giugno 2020, attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito di Invitalia.

 

Procedura riservata alle sole prenotazioni collocate in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso, a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell’11 giugno.

Per visualizzare le informazioni che verranno richieste durante la fase di presentazione della domanda di rimborso, è possibile consultare il facsimile del modulo di domanda allegato alla presente comunicazione

Le procedure informatiche per la FASE 3 saranno rese disponibili nella pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura” nella sezione Emergenza COVID-19 del sito web dell’Agenzia.

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate immediatamente dopo la conclusione della fase di compilazione. Le domande di rimborso che pervengono ad Invitalia saranno ammesse a rimborso, previa verifica della completezza e regolarità della domanda, sulla base della posizione assunta nell’elenco formato nel corso della FASE 2, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento.

I versamenti verranno erogati entro il mese di giugno 2020.

Al link sezione dedicata alle FAQ sono consultabili le FAQ, in costante aggiornamento.

Ricordiamo che la misura in oggetto non è un Aiuto di Stato, quindi non dovrà essere computata ai fini del plafond de minimis (Reg. UE 1407/2013) né ai fini del plafond degli 800.000 euro di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework (Comunicazione 2020/C 91 I/01 e successive modifiche).

 

Il Bando “Impresa Sicura” si affianca al credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto dall’articolo 64 del DL n. 18/2020 (DL Cura Italia), così come modificato dall’articolo 30 del DL n. 23/2020 (DL Liquidità), che ha esteso l’ambito oggettivo dell’agevolazione alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza interpersonale.

Ricordiamo che quest’agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito dovranno essere stabiliti da un decreto interministeriale MEF – MiSE che, ad oggi, però, deve ancora essere emanato.

Segnaliamo, a tale riguardo, che Confindustria, pur apprezzando le finalità della misura, è impegnata affinché possa essere ampliato l’ambito oggettivo della misura, che andrebbe esteso a tutti i presidi anti-COVID, compresi quelli c.d. attivi (ad esempio, strumenti di rilevazione della temperatura, test sanitari, dispositivi digitali e software utili a garantire il costante distanziamento interpersonale) o a talune specifiche spese di consulenza. A fronte di ciò, andrebbe altresì ampliato lo stanziamento di 50 milioni di euro previsto, per l’anno 2020, dal DL Cura Italia e, quindi, elevato l’ammontare massimo di spese agevolabili per ciascun beneficiario.

Auspichiamo, inoltre, venga precisato che tale credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione ai fini IRAP e che ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti di imposta. Sarà nostra cura aggiornavi anche su questo tema non appena ci saranno sviluppi.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi, fin d’ora, che le erogazioni previste dal Bando “Impresa SIcura” e il credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI non sono cumulabili con riguardo alle stesse tipologie di spese ammissibili.

Allegati

Invitalia_Bando_Impresa_SIcura (002)

Bando_DPI_Schema_domanda_rimborso

Guida utente fase prenotazione Impresa SIcura

FAQ Bando IMPRESA SICURA




Privacy: Coronavirus le Faq del Garante privacy

Sul sito dell’Autorità Garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), sono state pubblicate le faq del Garante,

che forniscono importanti indicazioni, anche alle imprese private, in merito alla gestione degli adempimenti necessari nel periodo dell’emergenza ancora in corso https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro. Ne suggeriamo la lettura.




Emergenza COVID-19/Accordi Piccola Industria Confindustria– fornitori MASCHERINE chirurgiche e FFP2 a norma CE per aziende associate.

In riferimento alle nostre precedenti news, riepiloghiamo le offerte attualmente disponibili di mascherine chirurgiche e FFP2, relative agli accordi siglati da Piccola Industria Confindustria con produttori ad elevata capacità produttiva e con gli importatori.

 

GIGLIO GROUP Spa

Tipologia FFP2 – KN95
Lotto 2.000.000
Prezzo 2,95 euro + iva
Ordine minimo 2000 pezzi
Tempo di consegna 21 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando l’Associazione di Confindustria di appartenenza, nell’oggetto “Accordo Confindustria” e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A seguito delle richieste da parte delle imprese associate tramite il Sistema Confindustria, GIGLIO GROUP fornirà tempestivamente e direttamente alle imprese stesse l’offerta specifica con tutte le indicazioni ed i costi di trasporto. In caso di tempestiva conferma d’ordine Giglio Group emetterà contestualmente anche la fattura. Il pagamento della fornitura avverrà invece una volta sdoganata la merce.

Qualsiasi invito ad effettuare il pagamento alla conferma dell’ordine, non deve essere preso in considerazione segnalando richieste di questo tipo a: [email protected]

 

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SPACE 2000 Spa

 

Tipologia Mascherine chirurgiche medicali 3 strati MS0100
Lotto 500.000 pezzi
Prezzo 0,80 euro + Iva
Ordine minimo 5.000 pezzi in confezione da 50 pezzi
Tempo di consegna 5 giorni lavorativi

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected] e in copia anche a [email protected], indicando l’Associazione di Confindustria di appartenenza, nell’oggetto “Accordo Confindustria”, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l’invio di fattura proforma, ma dopo la presentazione dei documenti di sdoganamento.

 

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TRIBOO Srl

 

Tipologia Mascherina Chirurgica 3 Veli EN 93/42
Lotto 500.000 pz.
Prezzo Euro 0,83 + Iva
Ordine minimo 10.000
Tempi di consegna 10 giorni lavorativi

 

MODALITÀ DI ORDINE

Le richieste dovranno essere inviate direttamente all’email: [email protected]  e in copia anche a [email protected], indicando l’Associazione di Confindustria di appartenenza, nell’oggetto nome azienda e “Accordo Confindustria”, e a [email protected]

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà prima della consegna, dietro l’invio di fattura profroma. Non effettuare alcun pagamento prima della ricezione della fattura proforma.

 

Com’è noto, tali accordi rientrano nell’intesa siglata il 3 aprile scorso tra Confindustria e il Commissario Domenico Arcuri, che prevede l’impegno comune su diversi fronti per affrontare l’emergenza Covid-19. Rappresenta, e rappresenta una risposta concreta alla forte richiesta proveniente dalle imprese di liberalizzare sempre più l’importazione di mascherine per vincere la concorrenza proveniente dagli altri Paesi.

 

L’intesa di fatto semplifica le procedure di sdoganamento dei DPI e delle mascherine chirurgiche ordinate dalle imprese associate a Confindustria, tramite gli Accordi Quadro, che Piccola Industria sta siglando con produttori ad elevata capacità produttiva e con gli importatori. Nello specifico, essa prevede:

– la definizione di prezzi standard per l’acquisto da parte degli associati al Sistema Confindustria di DPI e DM, con certificazione valida sul territorio nazionale. I singoli contratti di acquisto vengono poi stipulati direttamente tra le imprese acquirenti e il “fornitore” con cui Confindustria ha siglato l’accordo quadro;

– l’impegno del “fornitore”, per ogni ordine pervenuto dalle imprese associate al Sistema, a donare al Commissario un quantitativo pario al 20% dell’ammontare totale dei DPI e DM ordinati.

 




BRASILE: Programma privatizzazioni, concessioni, investimenti. Opportunità per società italiane.

L’Ambasciata d’Italia a Brasilia ci informa che, nonostante la pandemia in corso, proseguirebbero le attività del Programma di Partenariato per gli Investimenti (PPI) della Presidenza della Repubblica, le cui opportunità di investimento per le imprese riguardano i settori: infrastrutture di trasporto, energia, telecomunicazioni, servizi sanitari ed altri.

Il PPI rimane il principale punto di riferimento per gli investimenti infrastrutturali e non del Governo Federale, facendo leva su quelli privati, anche esteri.
Quanto alla possibilità di rispettare il calendario previsto, messo in dubbio dalla pandemia, la Segreteria del PPI ha confermato che rimane immutata la volontà di tale struttura di proseguire l’ampio piano di concessioni e privatizzazioni in programma, e che l’impatto del Covid-19 sul cronogramma dovrebbe essere limitato.

L’allegata nota fornisce un inquadramento della struttura e degli obiettivi del PPI, nonché una breve sintesi delle principali opportunità per le imprese italiane offerte dai 133 progetti in programma, relativamente ai quali l’Ambasciata ci indica i più rilevanti:

Aeroporti: privatizzazione di 22 aeroporti suddivisi in 3 blocchi (blocco sud, blocco nord 1, blocco centrale). Investimenti attesi per 1,55 miliardi di USD.

Ferrovie: sono in programma concessioni di tratti ferroviari per un’estensione di 14.530 km, con investimenti previsti per 11 miliardi di USD. Si segnalano, in particolare, il progetto di costruzione e concessione della ferrovia “Ferrogrão” (investimenti attesi 2,9 miliardi di USD, estensione 933 km, di interesse di Salini Impregilo, FFSS e SACE) e la concessione della ferrovia ovest-est (“FIOL”, 759 milioni USD in investimenti e 537 km di estensione).

Strade e autostrade: progetti e concessioni distrade e autostrade per 18.870 km con investimenti attesi pari a 35,2 miliardi di USD. Nel quarto trimestre 2020 sono attesi 6 bandi di gara per altrettanti collegamenti stradali per un’estensione totale di circa 4.000 km, con investimenti previsti per circa 10 miliardi di USD. Si ricorda che Atlantia e Gavio figurano tra i principali operatori del Paese e con le loro controllate gestiscono oltre 6.000 km di autostrade in Brasile. Ecorodovias (gruppo Gavio) ha da ultimo vinto la gara per la concessione del tratto autostradale Jatai-Uberlandia (437 km), con investimenti previsti per circa 1 miliardo di Euro

Porti: progetti per la concessione di 16 aeree dei principali porti brasiliani. Due in quello di Santos, nello stato di San Paolo (il porto più grande del Brasile e dell´America Latina), una nel porto di Paranaguá nello stato del Paraná, quattro nel porto di Itaqui nello stato del Maranhão, una nel porto di Suape nello stato del Pernambuco ed una nel porto di Aratu nello stato di Bahia. Investimenti previsti per circa 3,27 miliardi di USD.

Energia: Nel settore “oil & gas” è prevista la concessione di 96 blocchi offshore. Nel nucleare, la conclusione della centrale di Angra 3. Nell’energia elettrica varie aste per la concessione di linee di trasmissione e generazione di energia, con investimenti attesi per circa 7,34 miliardi di USD (5,14 in generazione e 2,3 in trasmissione). E’ prevista, inoltre, la destatizzazione della principale compagnia elettrica pubblica, Elettrobras, e lo sviluppo del settore “waste-to-energy” (per il quale si segnala l’interesse di varie imprese italiane).

Privatizzazioni: riguardano importanti aziende pubbliche, tra cui Dataprev (Impresa di Tecnologia ed Informazioni della Previdenza Sociale, valore di mercato 552 milioni di USD circa) e Serpro (Servizio Federale di trattamento dei dati, valore stimato 782 milioni di USD circa), le quali sono già state inserite nel Piano Nazionale di destatizzazione. Sono in fase di studio e di valutazioni di fattibilità progetti per la privatizzazione di Telebras (Telecomunicazioni) e Correios (poste). La stima è di un valore totale di 14 miliardi di USD. Si ricorda che non tutti progetti di privatizzazione e destatizzazione ricadono nel PPI. Il Governo intende privatizzare nel 2020 attivi per un totale di cica 35 miliardi di USD.

Telecomunicazioni e 5G: si segnala l’asta delle frequenze per la tecnologia 5G, che dovrebbe tenersi verso fine 2020 (interesse di Telecom Italia). Sono stimati investimenti per circa 4,6 miliardi di USD. E’ prevista, inoltre, un’asta per la rete di comunicazioni integrata dell’Aeronautica militare (contratto di circa 1,2 miliardi di USD).

Servizi igienico-sanitari (“saneamento básico”): è in corso la discussione di un disegno di legge che ha come obiettivo la liberalizzazione del settore, aprendo il mercato all’iniziativa privata. Si tratta principalmente di investimenti per il trattamento delle acque reflue e per la rete di distribuzione di acqua potabile. Circa 35-40 milioni di persone non hanno accesso ad acqua trattata ed oltre 100 milioni di brasiliani non hanno accesso al sistema fognario. Il settore ha un potenziale di investimenti di 140-160 miliardi di USD. Al momento il PPI prevede 8 progetti per un valore totale di investimenti di 12 milioni di USD.

Sono previste, inoltre, opportunità anche nei settori della gestione dei parchi pubblici, dell’illuminazione pubblica, della sanità pubblica, dell’educazione, della gestione del sistema penitenziario.

Allegato

Nota di inquadramento PPI_Amb.Brasile




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI Moratoria finanziamenti agevolati bandi Ministero Sviluppo Economico

Informiamo che, in base a quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del DL Cura Italia, in materia di sospensione del rimborso dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020, a favore di micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’epidemia da COVID-19, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero dello sviluppo economico ha assunto una risoluzione interpretativa, in base alla quale, tale moratoria deve intendersi applicabile anche finanziamenti concessi in modalità diretta e relativi alle misure agevolative di competenza della Direzione.

 

Pertanto, le micro, piccole e medie imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati erogati direttamente dalla DGIAI, potranno beneficiare della moratoria fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di finanziamento in scadenza oppure già scadute, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, a condizione che non sia stato già notificato il provvedimento di revoca delle agevolazioni e che non sia decorso un termine superiore a 90 giorni dal verificarsi dei presupposti di revoca per morosità nella restituzione delle rate.

 

Per beneficiare della sospensionele imprese dovranno presentare apposita istanza alla Divisione della DGIAI competente per la misura agevolativa interessata, allegando, in conformità con le previsioni dell’articolo 56, comma 3, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si dichiara “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.




CORONAVIRUS – Notizie dall’Europa e dal Mondo

Riportiamo, in allegato, un bollettino con notizie relative alla situazione Covid-19 in alcuni paesi esteri.

newseuropamondo_5maggio2020




Emergenza COVID-19/DPCM 26 aprile 2020: modifiche allegati e riapertura altre attività commerciali e produttive

In riferimento alla nostra news sul DPCM in oggetto, informiamo che a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, sono stati aggiornati gli allegati del DPCM del 26 aprile 2020.

A partire dal 6 maggio 2020, potranno pertanto riaprire altre attività commerciali e produttive quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i servizi di tolettatura degli animali da compagnia.

Il provvedimento è stato registrato in data odierna dalla Corte dei Conti e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Allegato

DM-modifica-elenchi-DPCM-26-04-2020