ILTM Cannes – 2/5 dicembre 2019

Con Decreto dirigenziale n. 25 del 16/09/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alle fiera “ILTM Cannes” che si svolge a Cannes (Francia) dal 2 al 5 dicembre 2019.cLe aziende e le associazioni del comparto turistico interessati ad essere accreditati presso lo stand della Regione Campania dovranno far

pervenire alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo la propria richiesta redatta secondo i modelli previsti, unitamente ad una  dettagliata descrizione della proposta commerciale da presentare durante la fiera, unicamente via e-mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il giorno 30 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania al numero telefonico 0817968782  o via e-mail all’indirizzo [email protected].

DOCUMENTI




CREDITO– attivazione BANCOPASS, il nuovo servizio a titolo gratuito per le aziende associate

Lo scorso 10 settembre si è svolta in sede la presentazione di Bancopass, http://www.bancopass.it/, una piattaforma realizzata da Assolombarda attraverso la quale le aziende possono fruire di una serie di servizi diretti a gestire al meglio la relazione con banche e finanziatori.

 In particolare, con Bancopass, le imprese associate a Confindustria Salerno, nell’ambito del protocollo siglato con Assolombarda, potranno richiedere gratuitamente un’utenza al link http://www.bancopass.it/richiedi-un-utenza/confindustria- salerno/richiedi-utenza e accedere a uno spazio di lavoro cloud dedicato e riservato.

Dopo aver effettuato il primo accesso, accettato le condizioni d’uso, caricato dati anagrafici e gli ultimi tre bilanci, l’azienda potrà: 

 

Con l’auspicio che utilizziate tale strumento, ricordiamo che gli uffici di Confindustria Salerno sono a vostra disposizione per supporto ed eventuali ulteriori informazioni (Area Servizi alle Imprese – Credito & Finanza/Marcella Villano – tel

089200841 – [email protected]).

 




Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro  – agosto 2019

TFR

Ad agosto 2019 l’indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 103,2.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione ad agosto 2019 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2018, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01808031.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 agosto 2019.

Allegati

Tabella+TFR_agosto19_160919_Confindustria

Tabella+Crediti+lavoro_agosto19_160919_Confindustria




Conciliazione tempi di vita e di lavoro – pubblicato il bando #Conciliamo

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre scorso è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione nel sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del bando #Conciliamo (http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/notizie/pubblicato-il-bando-conciliamo/), diretto a  promuovere il welfare aziendale nelle imprese.

Possono presentare domanda di finanziamento:

– le imprese e le società cooperative aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale;

– i consorzi e i gruppi di impresa purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili singolarmente e purché il capofila dei consorzi e dei gruppi di imprese abbia almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale. Il nostro Sistema centrale si è attivato per ottenere dal Dipartimento un chiarimento che precisi che nell’ambito dei soggetti collettivi rientrino anche le Reti di impresa.

I beneficiari devono contribuire ai costi del progetto con un cofinanziamento con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dai soggetti proponenti quantificabili nella percentuale suddetta.

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa tra un minimo di 500.000 euro e un massimo di 1.500.000 euro.

Le proposte progettuali possono riguardare :

– la flessibilità oraria e organizzativa (banca del tempo; telelavoro o smart working; part time; assunzioni a termine; permessi e congedi);

– la promozione e il sostegno della natalità e della maternità, nonché reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione (incentivi alla natalità; specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo);

– interventi e servizi (servizi di supporto alla famiglia; tutela della salute, cargivers; time saving; mobilità; flexible benefit e ulteriori misure di sostegno ai dipendenti; piani di comunicazione). 

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2019

La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a 74 milioni di euro.




Presentazione GARANZIA CAMPANIA BOND – 18 Settembre 2019, ore 14.30, Confindustria Salerno

Mercoledì 18 settembre, alle ore 14.30, in sede, avrà luogo la presentazione di Garanzia Campania Bond, il nuovo strumento introdotto dalla Regione per favorire per la crescita delle PMI campane.

Questa forma alternativa di accesso al credito consiste nell’emissione di titoli obbligazionari da parte delle PMI Campane, assistiti da una dotazione finanziaria nella forma di garanzia pubblica, per un massimo di 37 milioni di Euro.

Possono candidarsi PMI, con sede operativa nella Regione Campania e con un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor’s (od equivalente).

È, altresì, possibile partecipare per le PMI campane comunque potenzialmente idonee a soddisfare le aspettative degli investitori, non ancora in possesso di un valido Rating BB-, allorché dimostrino al momento della manifestazione di interesse i seguenti requisiti:

  • bilanci approvati e depositati in forma non abbreviata per gli ultimi tre esercizi
  • non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi 3 (tre) esercizi e, sulla base dell’ultimo Bilancio approvato:
    • Ricavi di Vendita: minimo Euro 10 milioni
    • PFN/EBITDA: < [5,0]x
    • PFN/PN: < [3]x
    • EBITDA/Ricavi di Vendita: > [4]%

Lo strumento, che sarà illustrato nel dettaglio durante i lavori del seminario, permetterà alle PMI di:

  • ottenere liquidità a condizioni migliori rispetto a quelle che tradizionalmente vengono offerte dal mercato bancario o da emissioni individuali di Minibond;
  • ottenere liquidità senza dover concedere alcuna garanzia reale;
  • ottenere liquidità a condizioni economiche competitive per effetto della garanzia pubblica e della natura di portafoglio dell’operazione che riduce il rischio per gli investitori.

Per esigenze organizzative, vi prego di anticipare la vostra partecipazione a [email protected]

Allegato

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venerdì 20 settembre ore 9.30 “Doppia Coppia Ricerca e innovazione + genere e generazione. I talenti complementari che fanno crescere l’azienda”

Si pubblica il programma del workshop  “Doppia Coppia Ricerca e innovazione + genere e generazione. I talenti complementari che fanno crescere l’azienda”  che si terrà venerdì 20 settembre, a partire dalle 9.30, in Confindustria Salerno.

L’iniziativa, voluta dal nostro Comitato Femminile, in collaborazione con il Politecnico di Milano, si inserisce nel solco del progetto Horizon 2020: “R&I Peers: Pilot Experiences For Improving Gender Equality In Research Organisations (Esperienze pilota per migliorare l’uguaglianza di genere nelle organizzazioni di ricerca), di cui l’Università di Salerno è capofila con il supporto dell’Osservatorio per gli studi di Genere e le Pari Opportunità (OGEPO) e che vede Confindustria Salerno tra i partner proprio grazie all’attiva collaborazione del nostro Comitato.

Tra gli altri interventi, sono previste le testimonianze sul tema oggetto del confronto di Gerardo e Susy Gambardella della Bioplast; di Antonello e Valentina Sada della Sada Packaging e di Fausta Colosimo e Antonia Trucillo della Caffè Trucillo su quanto generi diversi ma complementari e alleanze generazionali possano rivelarsi variabili decisive nel determinare il successo e la crescita aziendali.

Per esigenze organizzative, vi invitiamo ad confermare l’adesione inviando una mail a:  [email protected]

Allegato

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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) – manifestazione d’interesse

La legge di Bilancio 2019 ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ridenominandoli “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono parte integrante del curriculum di uno studente, una modalità di apprendimento attraverso la quale sviluppare, in particolare, la dimensione della “autonomia e responsabilità” che, insieme con le “conoscenze” e le “abilità”, connota le competenze previste da qualsiasi profilo in uscita dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Confindustria Salerno, ANPAL Servizi ed Università degli studi di Salerno hanno siglato un protocollo di intesa per sostenere l’operatività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO) sul territorio della provincia di Salerno, favorendo l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli studenti.

La collaborazione ha l’obiettivo di qualificare i PTCO; realizzare esperienze di orientamento rivolte agli studenti; sperimentare sul territorio di modelli innovativi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento coerenti con le strategie di sviluppo locale.

ANPAL Servizi coinvolgerà i referenti dei PTCO delle scuole superiori aderenti al programma ANPAL della provincia di Salerno per definire specifici accordi per l’avvio dei percorsi.

In particolare, l’ANPAL Servizi attraverso i propri tutor collaborerà alla progettazione ed all’implementazione dei percorsi, facilitando i rapporti tra scuole, imprese ed università.

L’Università degli studi di Salerno ha individuato circa 20 attività laboratoriali su diversi temi che saranno oggetto di co-progettazione con le Scuole e le aziende.

L’attività dei Dipartimenti sarà regolamentata da successive convenzioni con istituti scolastici ed imprese.

Invitiamo, pertanto, le aziende interessate ad avviare un PTCO ospitando gli studenti coinvolti a compilare la scheda allegata al fine di avviare la co-progettazione dei percorsi coerenti con i settori merceologici.

Allegato

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Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n.9/2019  

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, riportata in allegato,  fornisce ulteriori precisazioni in merito ai benefici normativi e contributivi conseguenti al rispetto della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro (art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006).

Come noto, i benefici di cui sopra richiedono “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’Ispettorato chiarisce che l’utilizzo del termine “rispetto” è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Tale interpretazione riguarda esclusivamente l’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico.

A tal proposito, l’Ispettorato riporta una serie di norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:

− disciplinare aspetti legati alle tipologie contrattuali – art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;

− integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;

− sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011;

− costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

Con riferimento poi alle aziende del settore edile, si ribadisce che la mancata iscrizione alla Cassa edili e l’eventuale mancato versamenti della relativa contribuzione comporterà una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Infine, la circolare rammenta che il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

Allegato

INLcirc9-2019-benefici-normativi-e-contributivi




Incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato – circolare INPS n.121/2019

L’INPS ha emanato la circolare n. 121/2019, riportata in allegato, con la quale detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018.

Come noto infatti, la citata norma, nella versione recata dalla relativa legge di conversione n.96/2018, modificando l’art. 2, comma 28 della legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero) ha previsto che “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”.

L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018.

L’Istituto specifica che, come emerso da interlocuzioni intercorse con il Ministero del Lavoro, “qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di un rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”

Per quanto attiene al calcolo del contributo addizionale, l’Istituto chiarisce, anche attraverso un esempio, che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

contratto originario: 1,40%;
1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
2° rinnovo 2,40% (1,90 + 0,50%);
3° rinnovo 2,90% (2,40% + 0,50%).

Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del c.d. Decreto dignità. Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale è determinata secondo i criteri di calcolo sopra esposti.

Sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale le seguenti fattispecie:

lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al DPR 1525/1963;
apprendisti;
lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Con specifico riferimento al lavoro stagionale, l’Istituto ricorda che – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – tale disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal DPR n.1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.

L’art. 2, comma 30, della legge n.92/2012, disciplina poi la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:

trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova.
Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, DL 87/2018.

Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Infine, la circolare fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno seguire per effettuare il versamento del contributo addizionale tramite UniEmens.

Allegato

Circolare121-2019




ZES Campania: avvio fruizione credito d’imposta investimenti – Nuovo modello di comunicazione disponibile dal 25 settembre 2019

Con provvedimento direttoriale del 9 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per:

–        la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, di cui all’articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. “Credito d’imposta ZES”).

–        la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia del 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (c.d. “Credito d’imposta sisma”);

Sia la comunicazione per il “Credito d’imposta sisma” e per il “Credito d’imposta ZES” sono presentate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello per la fruizione del “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”, che costituisce per entrambe le misure la normativa di riferimento: per tale motivo, si è reso necessario un aggiornamento del relativo modello di comunicazione:

Per tutti e tre gli strumenti (incluso, dunque, il Credito d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno), il provvedimento precisa che la versione aggiornata del modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 25 settembre 2019.

Come già il Credito Sud, il “Credito d’imposta sisma” e il “Credito d’imposta Zes” sono utilizzabili in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Infine, con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Per completezza, ricordiamo che il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale per le strutture produttive localizzate nei 138 comuni colpiti delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo” del 24 agosto 2016, è stato introdotto dall’art. 18 quarter del DL n. 8/2017. Tale credito di imposta, che è pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese non è altro che un’estensione dell’analoga misura prevista per il Mezzogiorno e introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 come modificata dal DL 243/2016.

Inoltre, l’articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha previsto alcuni incentivi a favore delle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona economica speciale (Zes). In particolare, il comma 2 dell’articolo amplia, ha previsto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo agevolato e ha elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.

Allegati

Provvedimento+670294+del+9+agosto+2019