EMERGENZA COVID-19/DPCM 14 LUGLIO 2020: MISURE DI CONTRASTO PROROGATE AL 31 LUGLIO 2020

Sulla G.U. n. 176 del 14 luglio scorso, è stato pubblicato il DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che proroga fino al 31 luglio prossimo le disposizioni del DPCM 11 giugno volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, con riferimento alle attività economiche:

– l’esercizio delle attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale continua ad essere soggetto all’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica);

– le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri termali, comprensori sciistici, stabilimenti balneari e di ristorazione, nonché i servizi alla persona possono svolgersi a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili (i protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti in eventuali protocolli o linee guida nazionali);

– lo svolgimento delle attività delle strutture ricettive è consentito nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

 

A questo proposito, segnaliamo che il nuovo DPCM ha sostituito sia le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, sia le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (mentre gli altri allegati del DPCM 11 giugno rimangono confermati).

 

Quanto agli spostamenti da e verso l’estero, il nuovo DPCM conferma, sempre fino 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. Pertanto:

  1. non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati parte dell’accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
  2. sono consentiti gli ingressi nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi sopra indicati e dei loro familiari, nonché gli ingressi dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro dell’Ue;
  3. è consentito l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di paesi terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;
  4. restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute ovvero per comprovate ragioni di studio, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  5. sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. È comunque consentito l’ingresso in Italia dei cittadini (e i loro familiari) degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Tuttavia, a tali persone non possono beneficiare degli esoneri dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (c.d. quarantena) se, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato nei “Paesi vietati”.

 

In ogni caso, se l’ingresso in Italia avviene da Stati o territori diversi da quelli di cui al precedente n. 1 o se in tali Stati e territori (“diversi”) si è soggiornato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Tuttavia, sono esonerati dall’obbligo di quarantena, tra gli altri:

  • l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • il personale viaggiante;
  • il personale sanitario in ingresso in Italia;
  • i lavoratori transfrontalieri;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48);
  • chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.

 

Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli della dichiarazione sui motivi del viaggio, integrata con l’indicazione di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti nei Paesi vietati. Tale previsione non si applica ai lavoratori transfrontalieri, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano e agli studenti.

DPCM 14.07.2020

Allegato 1 DPCM 14.07.2020-attività econoimche

Allegato 2 DPCM 14.07.2020-trasporto pubblico




IL RILANCIO DEL SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANO

Lunedì prossimo 20 luglio  alle ore 15.30 nella  sede della CCIAA di Napoli  avrà luogo l’incontro sul tema  “ Il Rilancio del Sistema Industriale campano. La proposta di legge per l’introduzione di un meccanismo di incentivazione fiscale per la localizzazione di gruppi esteri nelle aree ZES delle regioni del Sud Italia”.

Si allega il programma dei lavori.

Locandina Il Rilancio del Sistema Industriale Campano 20.7.2020

Per motivi organizzativi, si chiede di comunicare la partecipazione all’indirizzo [email protected]




ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE “COVID-19”: DICHIARAZIONE DEL PERIODO FRUITO -MESSAGGIO INPS N.2806/2020

Vi informiamo che l’INPS con il messaggio n.2806 del 14 luglio scorso, riportato in allegato, fornisce istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario a carico dei Fondi, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.

Con il messaggio, l’Istituto fornisce anche un file di calcolo excel e le relative regole per la compilazione.

Un’importante novità è rappresentata dal fatto che nel nuovo prospetto devono essere indicate le giornate non fruite, a differenza di quanto invece previsto nel prospetto riferito al recupero della CIGO dove vanno indicate le giornate fruite nel periodo autorizzato.

Una volta compilato il file, questo dovrà essere salvato in formato pdf e allegato alla domanda relativa al trattamento a carico del Fondo.

In caso di mancata trasmissione del suddetto file, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n.58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è esteso anche all’assegno ordinario.

All.ti

Messaggio numero 2806 del 14-07-2020 Messaggio numero 2806 del 14-07-2020_Allegato n 1 (1) Messaggio numero 2806 del 14-07-2020_Allegato n 2




EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

 

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

 

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

 

Codice Ateco Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79. 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020

comunicazione_ambienti_sanificazione_mod

elenco allegato al provvedimento codici ATECO




EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l\’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

 

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

 

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

 

Codice Ateco Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79. 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l\’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l\’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l\’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l\’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020

comunicazione_ambienti_sanificazione_mod

elenco allegato al provvedimento codici ATECO




EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l\’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

 

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

 

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

 

Codice Ateco Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79. 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l\’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l\’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l\’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l\’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020

comunicazione_ambienti_sanificazione_mod

elenco allegato al provvedimento codici ATECO




EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l\’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

 

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

 

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

 

Codice Ateco Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79. 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l\’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l\’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l\’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l\’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

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elenco allegato al provvedimento codici ATECO




EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l\’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

 

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

 

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

 

Codice Ateco Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79. 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l\’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l\’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l\’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l\’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020

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elenco allegato al provvedimento codici ATECO




EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l\’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

 

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

 

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

 

Codice Ateco Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79. 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l\’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l\’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l\’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l\’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

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elenco allegato al provvedimento codici ATECO




EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d’imposta per la sanificazione e l\’acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Articolo 120 credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

 

L’articolo 120 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

 

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

 

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell’allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

 

Codice Ateco Descrizione
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79. 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

 

La misura prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Il credito spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno in corso.

 

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

  1. a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. b) l\’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. c) l\’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. d) l\’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e) l\’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d’imposta.

 

MODALITA’ DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d’imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita comunicazione, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

 

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020 sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DLRilancio

Provv. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub

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