Segnaliamo che l’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha emesso la delibera n. 158/2020/Rif del 5 maggio 2020 e relativo allegato, con la quale l’Autorità ha definito criteri di riduzione per la quota variabile della TARI, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19.
In particolare, l’ARERA ha disposto, per l’anno 2020, una riduzione della quota variabile della TARI tramite l’aggiunta di un fattore di correzione nel calcolo della quota, distinguendo tra utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 1), utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 2). A queste disposizioni se ne aggiungono altre per le utenze domestiche disagiate (artt. 3 e 4).
Più in dettaglio, per quel che riguarda l’art. 1, segnaliamo che la delibera introduce differenti meccanismi di riduzione:
- per le utenze non domestiche per le quali è stata sottoposta la sospensione, e la successiva riapertura, la quota variabile della tariffa TVnd, si ottiene secondo l’espressione riportata all’allegato 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 ma con l’applicazione di un fattore di correzione a riduzione pc relativo ai giorni di chiusura per il coefficiente potenziale di produzione Kd(ap), riportato, con valori minimi e massimi, alle tabelle 4a e 4b, all’allegato 1, del medesimo D.P.R. [articolo 1, comma 1.2];
per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’allegato della delibera) di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione, per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%. [Articolo 1, comma 1.3];
- per le tipologie utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’allegato della delibera, dove sono, inoltre, ricadenti le “attività industriali con capannoni di produzione“) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile. [Articolo 1, comma 1.4];
- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, la quota variabile è pari a zero per il periodo di sospensione delle attività. [Articolo 1, comma 1.5];
- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del D.P.R. n. 158 del 1999 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell’Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di utenze non domestiche. [Articolo 1, comma 1.6].
Per le utenze non domestiche non soggette a sospensione, l’Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti, nel caso in cui questa riduzione sia documentabile. [articolo 2, comma 2.1 e 2.2]
In allegato, la delibera ed il relativo allegato.
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