AMBIENTE: DL RILANCIO – DEPOSITO TEMPORANEO
Vi ricordiamo che con il DL Rilancio coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in allegato) è stato approvato l’art. 228-bis, che ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, la norma appena abrogata prevedeva che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’art. 183, co1, lettera bb), num 2, del Codice dell’Ambiente, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.
In tal senso, vi ricordiamo altresì che durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, molte Regioni hanno adottato Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 del Codice dell’Ambiente, che hanno introdotto forme straordinarie di gestione dei rifiuti sui propri territori, aderendo, tra l’altro, alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020 – “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni – che, in tema di deposito temporaneo ha espressamente previsto la possibilità, per le Regioni, di consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, proprio attraverso lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del Codice.
A tal proposito, il citato art. 191, dispone che tali Ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti e qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, tali Ordinanze anche oltre i predetti termini.
