Verbali di conciliazione in sede sindacale
Come noto, presso Confindustria Salerno vengono stipulati gli atti di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 codice civile. Il servizio che l’Associazione eroga alle proprie associate va dall’assistenza e consulenza
nella stesura del verbale, alla firma in sede alla presenza dei conciliatori designati dalle Organizzazioni Sindacali, al deposito degli atti presso l’Ufficio del Lavoro al fine della successiva trasmissione al Tribunale con restituzione all’Azienda del verbale vidimato.
In merito a quest’ultima fase del deposito, la Direzione territoriale del Lavoro di Salerno in una recente nota, ha sancito come tale adempimento sia “preordinato al conferimento dell’esecutività al verbale di conciliazione in sede sindacale che, per giurisprudenza consolidata, non incide in alcun modo sull’essenza negoziale della conciliazione stessa e sulla sua validità, ergo inoppugnabilità ex art. 2113 c.c.; la dichiarazione di esecutività, in effetti, si rende necessaria solo in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie convenute”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che l’adempimento del deposito possa essere effettuato solo in presenza di particolari e motivate esigenze che rendano necessario caratterizzare il verbale dalla dichiarazione di esecutività e non alla generalità degli atti, non influendo tale fase sulla validità negoziale degli stessi.
Lo stesso Ufficio ha poi indicato gli elementi che i verbali devono possedere:
giorno/mese/anno di stipula dell’accordo;
sede di sottoscrizione dell’accordo;
indicazione dei conciliatori presenti, O.S. designante e loro identificazione;
indicazione delle parti e loro identificazione con acquisizione degli estremi del documento d’identità in corso di validità:
– per il lavoratore: dati anagrafici, codice fiscale, residenza etc;
– per il datore di lavoro: ragione sociale, Partita IVA / Codice Fiscale, sede legale, indicazione del legale rappresentante p.t., ecc. In caso di conferimento di delega, acquisizione della stessa nei termini di legge con esplicita menzione dell’accordo stesso;
periodo di lavoro, sede di lavoro, tipologia lavorativa, qualifica, mansioni, CCNL applicato;
dal testo dell’accordo devono risultare chiaramente le somme conciliate, la causali e le modalità di pagamento;
tutte le copie devono essere debitamente sottoscritte dalle parti presenti e dai conciliatori;
i verbali non devono contenere manomissioni: eventuali correzioni devono essere interlineate e ben visibili, la dicitura corretta deve essere riportata a margine e debitamente sottoscritta da tutti i partecipanti all’accordo.