Collaborazioni coordinate e continuative: circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro

Come già comunicato attraverso la nostra precedente informativa del 4 febbraio u.s., con la circolare n. 3 del 1 febbraio 2016 (cfr. in allegato), il Ministero del Lavoro fornisce prime indicazioni interpretative sulle disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Di seguito i principali chiarimenti forniti dal Ministero che, anticipiamo fin d’ora, offrono un’autorevole conferma alle prime indicazioni interpretative già fornite da Confindustria con la propria circolare del 24 settembre 2015.
Una prima questione affrontata dal Ministero attiene alla disciplina applicabile alle collaborazioni a progetto stipulate prima del 25 giugno 2015, ovvero prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 che, con l’art. 52, ha disposto l’abrogazione della relativa disciplina.
Sul punto, la medesima disposizione prevede espressamente che, per le collaborazioni a progetto già in essere alla data citata, continui a trovare applicazione la disciplina degli artt. da 61 a 69 del d. Lgs. n. 276/2003.
La circolare ministeriale chiarisce, tuttavia, che tali collaborazioni, dal 1° gennaio 2016, sono assoggettate anch’esse alla nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, per tutti i rapporti di collaborazione – quindi non solo per quelli a progetto – sorti ante riforma, occorre prestare particolare attenzione alla verifica che non sussistano i requisiti previsti dall’art. 2 e, in particolare, che non sussista quello della cd. “etero-organizzazione”, con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.
Proprio con riferimento al presupposto della “etero-organizzazione” il Ministero del Lavoro fornisce un’importante precisazione laddove, in linea con l’interpretazione avanzata da Confindustria, chiarisce che esso sussiste laddove il collaboratore “sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente”.
Ne segue che il presupposto si concreta solo quando l’individuazione dei tempi e dei luoghi della prestazione è unilateralmente effettuata da parte del committente.
Dunque, a contrario, quel presupposto non risulta soddisfatto laddove la determinazione dei tempi e dei luoghi di lavoro sia effettuata o in piena autonomia da parte del collaboratore, ovvero in via pattizia, con accordo tra le parti (ad es. nell’ambito del contratto di collaborazione). Trattandosi di un punto centrale della fattispecie, è inutile sottolineare che è interesse del committente attivarsi opportunamente per poter provare, in un eventuale giudizio, che, appunto, la determinazione dei tempi e dei luoghi è stata liberamente determinata tra le parti. A tal fine, l’eventuale certificazione del contratto contribuisce, senz’altro, a garantire il committente.
Il Ministero, poi, sottolinea che le altre condizioni poste dal comma 1 (continuatività della prestazione, esclusivamente personale) devono ricorrere congiuntamente con l’ “etero-organizzazione”, con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, perché si determini l’effetto dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Sotto un diverso profilo, il Ministero chiarisce, poi, quali siano le conseguenze derivanti dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015: secondo la circolare, in tal caso, si determina una vera e propria “riqualificazione del rapporto”, con conseguente possibilità per il personale ispettivo di procedere alla relativa contestazione.
Infine, un’altra importante precisazione fornita dal Dicastero, riguarda le fattispecie elencate dal comma 2, dell’art. 2, del D.Lgs. n.81/2015 per le quali non trova applicazione la disciplina del comma 1.

Anche in questo caso, il Ministero conferma l’indicazione interpretativa fornita con la circolare di Confindustria, secondo cui la qualificazione del rapporto resta, comunque, legata alle modalità con le quali si dà esecuzione al rapporto di lavoro.

Ne segue che, anche se in queste fattispecie il requisito dell’”etero-organizzazione” non è sufficiente, ex se, a determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro (proprio perché non opera il comma 1, dell’art. 2), resta sempre fermo che, laddove sussista, di fatto, una vera e propria etero-direzione del rapporto, quest’ultimo sarà comunque qualificato come subordinato, ai sensi dell’art. 2094 c.c..

Infine, la circolare ministeriale fornisce alcune indicazioni operative relativamente alla disciplina delle c.d.”stabilizzazioni” dei rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati prevista dall’art. 54 del D.Lgs. 81/2015.

Il primo importante chiarimento che emerge dalla circolare attiene all’immediata operatività della disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In altre parole, per beneficiare dell’effetto di estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione della natura del rapporto, è sufficiente che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le parti di un precedente rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato soddisfino le seguenti condizioni:
• sottoscrivano una transazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto;
• procedano all’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato;
• il datore di lavoro non licenzi il lavoratore assunto nei dodici mesi successivi, sempre salvi i casi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il Ministero del Lavoro chiarisce, inoltre, alcuni profili relativi all’effetto estintivo degli illeciti derivante dall’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il Decreto Legislativo già prevede che l’efficacia estintiva non opera con riferimento a quegli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione a tempo indeterminato.

Sulla base di tale disposizione, la circolare precisa che, qualora la procedura di “stabilizzazione” venga avviata successivamente ad un accesso ispettivo, gli eventuali illeciti che saranno contestati al termine del procedimento ispettivo non beneficeranno dell’efficacia estintiva derivante dalla “stabilizzazione” medesima.

Al contrario, precisa sempre la circolare, nel caso di accesso ispettivo che si verifichi nel corso della procedura di “stabilizzazione” (ovvero quando la procedura è stata avviata ma non si è ancora conclusa), gli eventuali illeciti accertati saranno interessati dall’efficacia estintiva prevista dall’art. 54 del D.Lgs. n.81/2015.

A tal proposito, e con particolare riferimento al requisito del non esercizio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei primi 12 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la circolare prevede che nei verbali di contestazione eventualmente emessi gli ispettori devono indicare che gli illeciti potranno considerarsi estinti solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.81/2015.

Infine, la circolare contiene un’ultima importante precisazione con riguardo all’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dalla Legge di Stabilità 2016.

Il Ministero conferma che, anche l’assunzione effettuata nell’ambito del procedimento di “stabilizzazione”, può beneficiare dell’esonero, purché ricorrano anche le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 178, della Legge n.208/2015.

Si ricorda invece che, come chiarito nell’interpello n.2/2016 del Ministero del Lavoro, il beneficio dell’esonero contributivo non è riconosciuto in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita IVA o parasubordinato in rapporto a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo.

Allegato

MLcir3-2016cococo




9 marzo 2016 – Seminario “Legge di Stabilità 2016: le misure fiscali”

Con l’obiettivo di fornire alle aziende associate un’informazione puntuale sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, ha avuto luogo in sede, un seminario dedicato all’approfondimento delle azioni introdotte dalla manovra.

Alcune norme, come indicato dal direttore Politiche Fiscali di Confindustria, avv. Francesca Mariotti, accolgono richieste avanzate dal Sistema come, ad esempio: quella in tema di maggiorazione degli ammortamenti sui beni strumentali nuovi, quella che anticipa l’emissione della nota di accredito IVA all’apertura delle procedure concorsuali; quella sul nuovo welfare aziendale e i premi di produttività; la norma che esclude la concorrenza dei macchinari imbullonati alla determinazione della rendita catastale del fabbricato industriale, l’introduzione del credito d’imposta investimenti per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno.




8 marzo 2016 – Visita dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America

L’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips, è stato ospite in Confindustria Salerno per una ristretta col Presidente Mauro Maccauro, il Vicepresidente delegato all’Internazionalizzazione, Nicola Scafuro, e una rappresentanza imprenditoriale maggiormente coinvolta per rapporti già attivi e consolidati col mercato americano.

L’appuntamento è stato programmato nell’ottica del confronto e del rafforzamento delle relazioni di business tra le imprese del nostro sistema e il mercato americano, anche alla luce del T-TIP/Trattato di libero scambio transatlantico, il primo negoziato commerciale e globale tra la UE e gli Stati Uniti d’America, su cui l’Ambasciatore si è soffermato per dettagli sui punti nodali dell’accordo e su come potranno portare vantaggi importanti all’Italia nei rapporti d’affari con gli USA. 

Negli interventi dalla sala, sono state rappresentate esperienze di successo di gruppi internazionali presenti nel salernitano e di nostre imprese col mercato Americano, nonché criticità da superare, quali una maggior dialogo tra le reciproche regolamentazioni e i fenomeni dell’”Italian sounding” che danneggiano immagine e export per i nostri prodotti Made in Italy.

In chiusura, nel sottolineare l’enorme attrattività del nostro territorio e l’attenzione che da sempre gli USA manifestano per il Paese e il mercato italiano, ha sollecitato l’organizzazione di incoming di imprenditori statunitensi per far conoscere “da vicino” la nostra realtà locale – ancora non ben nota nelle sue potenzialità e bellezze – nell’ottica di promuovere e incoraggiare anche investimenti.

Allegati




Giornata informativa: i regolamenti Reach, CLP: le schede di sicurezza (SDS): dalla compilazione alle implicazioni della nuova disciplina, aspetti operativi – 14 aprile 2016, ore 9.00, sala convegni, Confindustria Salerno

Il prossimo 14 aprile, dalle ore 9.00, presso la sede di Confindustria Salerno, si terra la seconda iniziativa delle due giornate informative programmate sul regolamento RECH e CLP, organizzata in collaborazione con Federchimica.

In occasione dell’evento citato, sarà trattato un argomento più specifico di interesse generale, quale quello delle schede dati di sicurezza, con l’obiettivo di fare il punto sugli adempimenti aziendali.

Le schede dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Essa si conferma, perciò, come il principale strumento di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Inoltre, i cambiamenti introdotti dal regolamento CLP che hanno coinvolto inizialmente i fabbricanti e gli importatori, determinano conseguenze sugli utilizzatori a valle ed in maniera più specifica nella classificazione delle sostanze e delle miscele di sostanze pericolose, nella riformulazione dell’etichettatura di pericolo ed in particolar modo anche per quanto riguarda l’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza.

Parteciperanno all’iniziativa, in qualità di relatori: Stefano Arpisella – Esperto Federchimica, Arcangelo Saggese Tozzi – Direttore Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione – Area Centro ASL Salerno, Francesco Artuso – Dirigente Servizio Tutela e Sicurezza Ambiente di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione – Area Centro ASL Salerno e componente GTV REACH e Fulvio Ghiara – METLAC S.p.a.

Introdurrà i lavori Antonio Ferraro, delegato ambiente e sicurezza di Confindustria Salerno.

L’evento è rivolto, in particolare, sia ad Imprese Chimiche che Utilizzatori a Valle di sostanze chimiche, all’Ufficio Acquisti, ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed ai Responsabili dello Sviluppo del Business.

Nel raccomandare la partecipazione, invitiamo le imprese interessate ad anticipare l’adesione, entro l’11 aprile p.v., inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: [email protected]

Allegato

Programma def14aprile2016




Incontro su “Le nuove tipologie contrattuali” – 10 marzo h 17.00 c/o Jobiz Formazione

Il prossimo 10 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00 Jobiz Formazione ha organizzato un Incontro sul tema “Le nuove tipologie contrattuali. Agevolazioni e bonus occupazionali per le imprese”

Si allega locandina.




Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: dal 12 marzo prossimo nuova procedura telematica

Come già comunicato con nostra informativa del 12 gennaio scorso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015, riportato in allegato, con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca, gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Pertanto, a decorrere dal prossimo 12 marzo entrerà in vigore la nuova procedura telematica per le dimissioni e risoluzioni consensuali.

Per la compilazione e l’invio del modulo, attraverso il portale del Ministero del Lavoro, che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, il lavoratore dovrà essere in possesso del Pin Inps al fine di garantire il suo riconoscimento certo.

La richiesta di emissione del Pin deve essere inoltrata all’Inps, accedendo al sito www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del codice.

La trasmissione del modulo può essere inoltre eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:

  • Patronato;
  • Organizzazione sindacale;
  • Ente bilaterale;
  • Commissioni di certificazione.

In tal caso, il possesso dell’utenza ClicLavoro e del Pin INPS non risultano essere necessari.

Successivamente, con la circolare del 4 marzo 2016 n.12, che riportiamo in allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.

La circolare illustra le finalità e l’ambito di applicazione della procedura introdotta dal Decreto Legislativo n.151/2015 che riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato.

Si ricorda, che secondo quanto stabilito dal comma 7, art. 26 del D.Lgs. 151/2015, la nuova procedura non si applica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali che avvengono nelle “sedi protette” di cui all’art. 2113 c.c..

Inoltre, le nuove disposizioni non interessano nemmeno i recessi effettuati durante il periodo di prova.

Sono illustrate nel dettaglio le modalità di compilazione del modello telematico adottato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.

Infine, sarà accessibile per gli utenti un servizio di supporto tramite la casella di posta [email protected], a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura.

Allegati

MLDecretoDimissioniTelematiche

Modulo-recesso-revoca

Circolare-MLPS-4-marzo-2016-n.12




Ambiente: DL milleproroghe convertito in legge

Segnaliamo che, nella Serie Generale n. 47 della Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, è stata pubblicata la Legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 del Decreto 30 dicembre 2015, n. 210 (cd. DL milleproroghe). Il provvedimento è in vigore dal 27 febbraio 2016.

 

Per quel che riguarda l’art. 8 (“Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”), con la legge di conversione sono state inserite nuove disposizioni in materia di SISTRI, prevedendo, in particolare che, “fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015”, le sanzioni per mancata iscrizione e/o non corretto versamento del contributo (art.  260-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. 52/06), sono ridotte del 50 per cento.

Non sono state oggetto di modifica le sanzioni relative al corretto utilizzo del SISTRI, la cui entrata in vigore rimane quindi fissata, allo stato attuale, al 1° gennaio 2017.

E’ possibile consultare il testo coordinato del provvedimento sul sito della Gazzetta Ufficiale, al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-26&atto.codiceRedazionale=16A01640&elenco30giorni=true




Governance aziendale e gestione del rischio: Modelli Organizzativi e Controllo di Gestione – 11 Marzo h 15.30

Venerdì 11 marzo alle ore 15.30, presso lo Sporting Club di Nocera Inferiore in Via Nicotera 14, si terrà il Workshop “Governance aziendale e gestione del rischio: Modelli Organizzativi e Controllo di Gestione”, a cui interverrà il Presidente del Comitato Piccola Industria, Gerardo Gambardella.

Si allega l’invito

Invito Workshop 11marzo2016Pauciulo Strategie




Seminario sul Modello Unico di dichiarazione ambientale 2016 – 15 marzo 2016, ore 9.00 – Camera di Commercio di Salerno

Informiamo che il prossimo 15 marzo, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno (sala azzurra) in via S. Allende 19/21, si terrà il seminario sul modello unico di dichiarazione ambientale 2016.

La giornata si svolgerà secondo l’allegato programma.

Se interessati, occorre anticipare la partecipazione inviando relativa comunicazione alla segreteria organizzativa: [email protected]

Allegato

Programma_Mud 2016

 




Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e Fondo di Integrazione Salariale: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la nota prot. 40/0004831 del 1° marzo 2016, che si riporta in allegato, con la quale, in risposta ad un quesito della Regione Toscana, precisa che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di Integrazione Salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.

Per quanto riguarda i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs n.148 del 2015, la nota evidenzia le indicazioni già fornite, ovvero che “la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del FIS di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal FIS, è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi”.

Per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione chiarisce che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.
Infine, nei limiti della normativa che disciplina ciascun settore, il Ministero riconosce all’azienda ampia libertà di scelta tra i due istituti, con l’unica limitazione dell’alternatività tra gli stessi, ossia l’azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dal Fondo di Integrazione Salariale aventi ad oggetto periodo d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti.
Sarà compito dell’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Allegato

MLnota4831-2016FIS