Missione MACCHINE e AUTOMAZIONE a Chicago col Premier RENZI_29/31 marzo 2016_ADESIONI: 29 febbraio p.v.

Il Presidente del Consiglio Renzi ha in programma di recarsi negli Stati Uniti, a  fine marzo, per un viaggio che toccherà anche la città di Chicago nei giorni 30 e 31 marzo e, in tale occasione, Confindustria in collaborazione con l’ICE Agenzia organizzerà un programma dedicato alle imprese.

Questa iniziativa è rivolta in particolare alle aziende delle macchine utensili, robotica e automazione che vantano prodotti, processi o servizi di elevata qualità, o a contenuto innovativo e/o tecnologico per i comparti dell’ automotive, dell’ aerospace, dei trasporti e dell’ energia, con l’obiettivo di promuovere la manifattura italiana ad alto valore aggiunto come asset strategico per la competizione nei mercati internazionali.

Il programma, disponibile in allegato, prevede delle visite mirate, momenti di networking e un Forum sul manufacturing nel pomeriggio del 30 Marzo, realizzato da UCIMU-Sistemi per Produrre, a cui prenderà parte il Presidente Renzi.

Invitiamo quanti interessati a partecipare, anche attraverso i loro rappresentanti negli Stati Uniti, a formalizzare l’iscrizione al seguente link: http://www.confindustria.it/Aree/opp75.nsf/iscrizione?openformentro il 29 Febbraio.

Restando a disposizione per dettagli e richiesta chiarimenti, preghiamo quanti aderiranno di darcene cortese segnalazione.

Allegati

ManufacturingForum30_31marzoChicago_19feb2016_1




Contributi associativi 2016 – prima rata

Si ricorda che il 29 febbraio p.v. scade la prima rata del contributo associativo relativo all’anno 2016, notificato a gennaio c.a.

 

Invitiamo le Aziende Associate a provvedere al regolare pagamento della rata in scadenza.

Con l’occasione confermiamo, per coloro che effettuano il pagamento tramite bonifico, i nostri riferimenti bancari:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a

Agenzia 1 Salerno

c/c 000000104825

ABI 1030 CAB 15201 CIN D

IBAN IT91 D010 3015 2010 0000 0104 825

Info (Amministrazione Massimiliano Braggio tel. 089200819 mail [email protected] )




Mostra “Dino Pedriali / Pier Paolo Pasolini_26 febbraio, h 20.00

Il prossimo 26 febbraio, alle ore 20.00, a Palazzo Fruscione si inaugura la mostra “Dino PedrialiPier Paolo Pasolini – Nostos . Il ritorno 1975-1999”. Prodotta dall’associazione culturale Tempi Moderni, vede la partecipazione di Confindustria Salerno tra gli enti patrocinanti ed il contributo attivo del nostro Comitato Femminile, anche per l’approntamento di alcuni allestimenti.

La mostra presenta un corpus di scatti dedicati a Pier Paolo Pasolini, realizzati da Dino Pedriali tra Chia e Sabaudia: nel 1975, pochi giorni prima della scomparsa del Poeta, e nel 1999 per rappresentarne l’assenza. Queste ultime opere sono inedite e presentate in anteprima nazionale. Rimarrà aperta al pubblico dal 26 febbraio al 16 marzo, dalle ore 11.00 alle 20.00, con un fitto programma di eventi ed incontri collaterali, di cui al programma allegato.

Allegati

PPP_programma_180216




L’economia del Sud. Salerno; i problemi, le opportunità, le eccellenze

Il prossimo 26 febbraio alle ore 17.00, nella sede di Confindustria Salerno, si terrà il Convegno “L’economia del Sud. Salerno; i problemi, le opportunità, le eccellenze” a cura del Lions Club Salerno Host

in allegato il programma

Allegati

LIONS SA HOST invito 26feb2016_ bozza 1




Diritto di precedenza ed esonero contributivo – risposta del Ministero del lavoro all’interpello avanzato da Confindustria

Sul sito del Ministero del Lavoro, in data 12 febbraio 2016, è stata pubblicata la risposta ad un interpello avanzato dalla Confindustria (All. 1 – Interpello n. 7 del 2016), in tema di diritto di precedenza ed esonero contributivo.

In particolare, avevamo chiesto se il datore di lavoro potesse fruire dell’esonero summenzionato ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non avesse esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.
L’art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, definisce una serie di condizioni (oggi contenute nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015).
Tra queste, la lettera a) nega le agevolazioni contributive se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e la lettera b) stabilisce che gli incentivi contributivi per le assunzioni non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
La circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, nel fornire le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonostante la chiara natura di incentivo, sulla base della diversa e più articolata finalità perseguita dallo stesso lo riconosce a prescindere dalla circostanza che l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da legge o da contratto collettivo.
La fruizione dell’esonero deve, invece, rispettare l’art. 31, comma 1, lettera b), del D.lgs. n.150/2015.
Per individuare gli effetti di quest’ultima condizione nei confronti dell’esonero, va ricordata la disciplina legislativa del diritto di precedenza.
Il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato di contratti a termine di durata superiore a 6 mesi e per le stesse mansioni di cui all’art. 5, comma 4 sexies, del Dlgs n. 368/2001, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi (tre mesi per i lavoratori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, i ccnl possono prevedere un diverso termine entro il quale il lavoratore deve manifestare la volontà di esercitare tale diritto.
Con norma aggiunta dal decreto legge 34/2014, convertito in Legge 16.05.2014, n. 78, il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione.
Da ultimo, il Dlgs n. 81/2015 ha stabilito che il diritto di precedenza “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà”. Dal tenore della norma, quindi, emerge che il diritto di precedenza viene in essere solo successivamente alla soddisfazione della condizione della manifestazione della volontà del lavoratore per iscritto.
Ciò significa altresì che l’esercizio della comunicazione della volontà di avvalersene non pregiudica il diritto allo sgravio per le assunzioni effettuate medio tempore: infatti, in tal caso, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (o della trasformazione del contratto a termine) non era ancora sussistente un diritto di precedenza incompatibile con il diritto allo sgravio.
La normativa, quindi, condiziona il diritto di precedenza ad un’iniziativa del lavoratore e non può, quindi, gravare alcun onere di attivazione sul datore di lavoro, in termini di verifica preliminare nei confronti di lavoratori già cessati o in corso di contratto a termine, circa la loro eventuale volontà di esercitare tale diritto: il rispetto della condizione ostativa ai benefici contributivi si ha, pertanto, quando il lavoratore non abbia esercitato tale diritto al momento in cui l’azienda procede alla trasformazione/assunzione.
In conclusione, si può affermare che il diritto di precedenza dell’assumendo (o di colui cui venga trasformato il contratto a termine) non esclude l’esonero contributivo, secondo quanto indicato nella circolare INPS n. 17.
Inoltre, lo sgravio per tale soggetto non è escluso anche nei casi in cui siano decorsi sei mesi dalla data di cessazione di un contratto a termine superiore a 6 mesi di un altro lavoratore che non abbia manifestato al datore di lavoro per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza ed il lavoratore cessato o che abbia in corso un contratto a termine di durata superiore ai 6 mesi non abbia espresso per iscritto la volontà di esercitare tale diritto prima dell’assunzione di un altro lavoratore.
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n.7/2016, conferma la suddetta ricostruzione sul diritto di precedenza ed esonero contributivo.

Il Ministero, partendo dalla stessa ricostruzione normativa, afferma, quindi, che, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza va esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere, con conseguente diritto all’esonero contributivo.

Ciò evidentemente sia nell’ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

Va evidenziato, infine, che le conclusioni cui il Ministero è giunto esplicano efficacia nei confronti non solo dello specifico esonero contributivo, ma anche di tutte le forme di agevolazioni contributive esistenti e future.

Allegati

7-2016




CCNL 5.2.2016 Industria alimentare – Erogazione incrementi retributivi – Modalità erogazione arretrato gennaio ‘16

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 9 Febbraio, con la quale si comunicava la sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 5.2.2016 del Ccnl Industria alimentare, e, con riserva di trasmettere quanto prima una nota illustrativa dei contenuti dell’intesa, riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito agli aumenti retributivi, al fine di agevolare gli uffici amministrativi delle Aziende nell’elaborazione dei cedolini paga.

I nuovi minimi retributivi e le relative cadenze risultano dalla tabella di cui all’allegato.
In merito all’aumento, pari a 105 euro mensili, al parametro medio 137, si precisa che lo stesso è distribuito su 4 esercizi finanziari, attraverso l’erogazione di 5 tranches:
1) € 20,00 dal 1.01.2016;
2) € 15,00 dal 1.10.2016;
3) € 20,00 dal 1.10.2017;
4) € 25,00 dal 1.10.2018;
5) € 25,00 dal 1.9.2019.
Per quanto concerne la prima tranche, è opportuno precisare che il relativo incremento, decorrente dal 1°gennaio 2016, spetta a tutti i lavoratori in forza (part-time pro quota) alla data di stipula dell’accordo (5 febbraio 2016). Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto anteriormente a tale data.
Nel caso in cui, per motivi di carattere tecnico-amministrativo, sia stata già erogata la retribuzione di gennaio, al netto della prima tranche di incremento di 20 euro, l’incremento stesso verrà corrisposto a titolo di arretrato con la busta paga del mese di febbraio (e/o di marzo, se in qualche caso fossero state già pagati anche gli stipendi di febbraio), tenuto conto dei necessari ricalcoli per eventuali istituti contrattuali e legali riferiti al mese di gennaio, da correlare ai nuovi valori del minimo tabellare mensile (quindi, ad es., nessun ricalcolo deve essere fatto per eventuali maggiorazioni lav. straordinario, notturno, ecc. riferite al mese di dicembre ‘15). In coerenza con tale principio, si precisa che le ore di sciopero eventualmente fruite nel mese di gennaio e da portare in detrazione in busta paga, devono comprendere l’incremento contrattuale.

Allegati

tabella minimi ccnl alimentaristi (1)




Precisazioni ed indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art. 5 della Legge n.236/1993 – Circolare n. 8 in materia di Ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 8 del 12 febbraio scorso, riportata in allegato, la D.G. Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione fornisce precisazioni ed indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art.5 della Legge n.236/1993, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.

Allegati

CIRCOLARE N.8 DEL 12_02_2016




NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc – Chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell’indennità NASpI

E’ stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui

il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

La DG ASIO con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.

Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.




Seminario “Legge di Stabilità 2016: novità fiscali” – mercoledì 9 marzo 2016, ore 15.30, sede

Informiamo che il prossimo mercoledì 9 marzo, alle ore 15.30, avrà luogo in sede, un seminario dedicato alla presentazione delle misure fiscali e di supporto agli investimenti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Nell’allegare il programma dei lavori, per esigenze organizzative, Vi invitiamo a confermare la partecipazione a [email protected]

Allegati

programma seminario STABILITA’ 2016




FISCO – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di esclusione dei c.d. macchinari imbullonati dalla rendita catastale degli immobili produttivi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° febbraio c.a., la circolare n. 2/E del 2016 che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni recate dall’art. 1, commi da 21 a 24 della legge di Stabilità 2016 – che prevedono l’esclusione dei c.d. macchinari imbullonati dalla determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nella circolare si precisa che costituiscono parte integrante dell’unità immobiliare, e pertanto continueranno ad essere inclusi nella rendita catastale, esclusivamente il suolo, le costruzioni (es. pontili, gallerie, opere di fondazione, ecc..) e gli elementi strutturalmente connessi, caratterizzati da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare (es. impianti elettrici, ascensori, montacarichi, pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura delle costruzioni, ecc..).

Dovranno invece essere esclusi dalla rendita catastale, come richiesto da Confindustria, tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Per un maggiore dettaglio dei macchinari “imbullonati” da escludere dalla rendita catastale per specifiche attività industriali, rinviamo al contenuto riportato nella circolare allegata.

Quest’ultima specifica che le variazioni catastali finalizzate allo “scorporo delle componenti impiantistiche”, relativamente alle unità immobiliari già iscritte in catasto, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il 15 giugno 2016, perché possano produrre effetti ai fini del calcolo dell’IMU dovuta a partire dall’anno 2016.

L’Agenzia precisa che le imprese, per inviare i predetti atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare la nuova procedura Docfa (versione 4.00.3), disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa” .

A tale riguardo, al fine di rispettare il termine del 15 giugno 2016, evidenziamo l’importanza di trasmettere il nuovo DOCFA con un congruo anticipo rispetto alla predetta data.

Allegati

20160129_Circolare+n+2-E