Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, http://www.sviluppoeconomico.gov.it, è stato pubblicato il decreto attuativo del Patent Box, misura agevolativa per i redditi derivanti dai beni immateriali,
introdotta dall’art. 1, commi 36-45 della Legge di Stabilità 2015. Essa consente alle imprese, su base opzionale, di avvalersi dell’esclusione di una quota – a regime, pari al 50% – del reddito derivante dall’utilizzo, diretto o indiretto, di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi di impresa, funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili, dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
I beni immateriali sono, per loro stessa natura, caratterizzati da un elevato tasso di mobilità e la leva fiscale diventa un elemento determinante nella scelta della localizzazione degli stessi in uno Stato piuttosto che in un altro; in questo scenario, l’intervento normativo ha lo scopo di incentivare il mantenimento in Italia dei beni immateriali nonché, l’eventuale rientro degli stessi nel territorio italiano, qualora siano detenuti all’estero; la norma potrebbe, altresì, costituire un incentivo per la localizzazione in Italia di beni immateriali di imprese estere.
Come emerge dal richiamo che la stessa Relazione illustrativa fa ai regimi fiscali adottati da Paesi Bassi, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Francia, gli obiettivi citati possono essere raggiunti solo riducendo quel gap di tassazione attualmente esistente, per i beni immateriali, tra il nostro Paese e altri Stati europei che hanno già introdotto regimi agevolativi particolarmente attrattivi anche per le imprese italiane.
Possono godere dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (soggetti IRES e IRPEF), a condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali agevolabili.
L’opzione ha carattere irrevocabile e, una volta esercitata, ha durata per cinque esercizi sociali e può essere rinnovata.
Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, di cui daremo notizia. A decorrere dal terzo, sarà comunicata nella dichiarazione dei redditi.
Circa le percentuali di detassazione, la misura sarà applicata in maniera integrale, con detassazione del 50% del reddito, solo a decorrere dal periodo di imposta 2017; nella fase di prima applicazione della norma, la percentuale di esclusione dal reddito imponibile dei redditi derivanti dagli intangibles è, invece, del 30% per il 2015 e del 40% per il 2016 (per soggetti con anno fiscale coincidente con l’anno solare).
A regime, dal periodo di imposta 2017, con le aliquote IRES vigenti, e senza contare l’effetto IRAP, l’agevolazione comporterebbe l’applicazione di un tax rate effettivo pari al 13,75% sui redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali oggetto della norma.
La fattispecie di utilizzo indiretto ricorre quando il bene immateriale è concesso in uso a terzi: in questi casi, il reddito da considerare è costituito dalle royalties, determinate su base contrattuale come corrispettivo per la concessione in uso degli specifici beni.
Nei casi in cui l’impresa utilizzi direttamente gli intangibles nell’ambito della propria attività, invece, è necessario determinare in altro modo il contributo che il bene immateriale apporta alla formazione del reddito complessivo. A tal fine, l’art.1, comma 39, della Legge di Stabilità per il 2015 prevede l’attivazione di una procedura di ruling, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 269/2003 (come successivamente modificato), allo scopo di determinare, in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, i componenti positivi di reddito connessi all’utilizzo diretto dei beni intangibili e i criteri per individuare i relativi componenti negativi.
La medesima procedura di ruling, è adottata nei casi di redditi realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa.
La quota di reddito e di valore della produzione che può essere oggetto di agevolazione viene definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale considerato per l’agevolazione e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. La previsione ha lo scopo di ancorare l’agevolazione al sostenimento delle spese e allo svolgimento di una attività effettiva in Italia.
La norma prevede, inoltre, una detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione stessa sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo, per attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolabili.