Emergenza COVID-19/DL LIQUIDITA’: modifiche Commissioni riunite Finanze e Attività produttive Camera. Potenziamento intervento Fondo di garanzia PMI, rinvio entrata in vigore Codice crisi e insolvenza, sospensione versamenti tributari e contributivi

Il DL 8 aprile 2020, N. 23, c.d. DL Liquidità, è stato approvato con modifiche dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera e oggi approderà in Assemblea, dove con ogni probabilità sarà posta dal Governo la questione di fiducia. L’orientamento della maggioranza sembra essere di non apportare ulteriori modifiche al testo durante la seconda lettura al Senato. È peraltro possibile che eventuali ulteriori modifiche possano trovare la propria sede nel c.d. DL rilancio o in ulteriori futuri provvedimenti del Governo.

 

Le modifiche apportate dalla Camera intervengono sui principali capitoli del provvedimento:

 

– sostegno alla liquidità, con il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI (elevato a 30.000 euro il limite di 25.000 euro, allungata la durata da 6 a 10 anni, semplificato il calcolo del tasso di interesse, altro) e l’intervento di SACE;

 

– garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;

 

– rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

 

– sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

 

Nel complesso, il quadro che emerge è di sostanziale conferma dell’impianto del provvedimento, con alcune modifiche di interesse, sebbene non determinanti al fine di rafforzarne l’efficacia.

 

La conversione del DL è stata altresì l’occasione per affrontare e risolvere lo spinoso problema della responsabilità del datore di lavoro connessa ai contagi da COVID-19 in ambito aziendale. La norma introdotta prevede che l’adozione dei protocolli di sicurezza (in attuazione del Protocollo nazionale) e l’adeguamento a tutte le prescrizioni di contenimento in essi contenute, costituiscono corretto adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2087 C.C. e pertanto sono idonei ad escludere la responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

 

Alleghiamo una nota di sintesi delle modifiche apportate nell’attesa di aggiornamenti sul completamento dell’iter di conversione.

 

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Area Relazioni Industriali  (Giuseppe Baselice    089.200829      [email protected] 

Francesco Cotini    089.200815      [email protected])

Allegato

Nota DL liquidità prima lettura conversione in legge




Emergenza COVID-19/DECRETO RILANCIO nota di approfondimento. Webinar “Le misure fiscali del DL Rilancio” mercoledì 3 giugno, ore 10.30”

Alleghiamo una nota di valutazione generale e di approfondimento sulle misure contenute nel decreto-legge Rilancio.

 

Informiamo, inoltre, che il prossimo mercoledì 3 giugno, alle ore 10.30, si terrà il webinar dedicato all’analisi dei provvedimenti fiscali contenuti nel DL. Dopo i saluti del Vice Presidente Pasquale Gaito, il direttore Politiche Fiscali di Confindustria, Francesca Mariotti, illustrerà nel merito le misure fiscali introdotte dal DL Rilancio. A breve invieremo il link per la registrazione.

 

 

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Relazioni Industriali (Giuseppe Baselice 089200829 [email protected] – Francesco Cotini 089200815 [email protected]




Emergenza COVID-19/CREDITO Webinar “Il business plan al tempo del Covid: come costruire le previsioni e presentarsi alle banche” – GIOVEDI’ 28 maggio pv, ore 15.00 – 17.00

Il prossimo giovedì 28 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si terrà il webinar Il business plan al tempo del Covid: come costruire le previsioni e presentarsi alle banche, organizzato in collaborazione con Assolombarda, nell’ambito delle attività di Bancopass.

 

L’incontro ha l’obiettivo di rispondere a quesiti molto spesso posti in questi mesi di emergenza: come potrà impattare il Covid-19 sulle strategie e sui numeri delle impresePerché è ancora più utile in questo momento di incertezza parlare di business planQuanto sarebbe grave chiudere il 2020 con una perdita di bilancio? Quali aspetti è importante considerare quando si presenteranno le richieste alle banche? Sono solo alcune delle domande a cui i relatori cercheranno di rispondere durante il webinar, utilizzando un approccio concreto, attraverso strumenti ed esempi pratici. Saranno, inoltre, forniti spunti utili a:

  • realizzare un check-up delle proprie strategie;
  • individuare quali devono e quali potrebbero essere riviste;
  • gli impatti sulle proiezioni di bilancio e sui flussi di cassa;
  • come individuare la tipologia e l’ammontare di finanziamento necessario;
  • come prepararsi al dialogo e alla presentazione delle richieste alle banche.

 

Al link https://attendee.gotowebinar.com/register/7784124917290312972 è possibile registrarsi per seguire i lavori, che si svolgeranno secondo il programma allegato.

Alleato

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Seminari Gratuiti su tematiche di INTERNAZIONALIZZAZIONE delle aziende

PROMOS ITALIA in qualità di partner del sistema camerale per la promozione dell’export delle imprese, organizza un ciclo di webinar gratuiti.

 

Focus degli incontri sono gli aggiornamenti sulle opportunità offerte dai diversi mercati e le novità in tema di dogane, fiscalità e contrattualistica internazionale, proprietà intellettuale, trasporti e logistica per l’estero. Oltre all’offerta relativa all’export tradizionale, gli eventi sono volti a sensibilizzare ed educare le aziende sulle opportunità che il digitale può offrire nelle dinamiche di export: digital marketing, e-commerce, marketplace internazionali.

 

Il dettaglio degli appuntamenti è disponibile al seguente link: 

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/seminari-e-webinar/seminari-e-webinar.kl  

 

La partecipazione è gratuita.




Emergenza COVID-19 Proroga pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio ed il 31 luglio 2020

Trasmettiamo in allegato lettera dell’Agenzia delle Dogane che da’ esecuzione a quanto stabilito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 circa la proroga sul pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio ed il 31 luglio 2020.

Allegato

Agenzia Dogane




Ambiente: webinar “Emergenza COVID19 e ricadute sugli adempimenti ambientali di competenza regionale. Indicazioni operative per le imprese” – 25 maggio 2020, ore 15.00

Il prossimo 25 maggio, alle ore 15.00, è in programma il webinar dal tema “Emergenza COVID -19 e ricadute sugli adempimenti ambientali di competenza regionale”.

Saranno esaminati i disposti normativi che, nella prima fase dell’emergenza, hanno determinato il rinvio di scadenze ed adempimenti di competenza regionale in materia ambientale e le ricadute applicate sulle autorizzazioni. Inoltre, saranno approfonditi i contenuti di matrice ambientale di cui alla legge di conversione (L. 24 aprile 2020, n. 27) del Decreto Cura Italia (Decreto Legge 18/2020).

E’ previsto un focus sull’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 38 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Relazionerà il Dirigente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno – Regione Campania, Antonello Barretta.

Modererà i lavori il Vicepresidente Delegato Ambiente, Sicurezza e Privacy di Confindustria Salerno, Lina Piccolo.

Di seguito il link per la registrazione al webinar:

https://attendee.gotowebinar.com/register/588773490365297675
Vi invitiamo ad anticiparci eventuali quesiti, cui sarà dato ampio spazio.

Allegato




Emergenza Covid-19/Trasporti: comunicazione visto d’ingresso in Kazakistan

Il MIT ha inviato a Confindustria una comunicazione dell’Ambasciata in Kazakistan relativa al visto per entrare nel paese da parte degli autotrasportatori della Ue.

 

In particolare, il dipartimento consolare dell’AMF ha disposto che, dal 1° giugno, gli autotrasportatori residenti negli Stati membri dell’UE devono essere in possesso del visto per l’ingresso. Pertanto, viene meno l’estensione della sospensione del regime di esenzione dal visto medesimo.

 

Le domande di richiesta dovrebbero essere “lavorate” in 5 giorni.




Emergenza Covid-19/Trasporti e spostamenti: circolare Ministero dell’Interno 19.05.2020

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15350/117 del 19 maggio scorso, ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione del DL 33/2020 e del DPCM 17.05.2020.

 

Com’è noto, con il DL 33/2020 è stato definito il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Con DPCM 17 maggio 2020, attuativo del DL 19/2020 e del suddetto DL, sono state stabilite diverse prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.

Nello specifico, la circolare ha precisato, con riferimento agli spostamenti, ai trasporti e alle attività economiche, che:

– Spostamenti

Gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione, dal 18 maggio 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione, a meno che lo Stato e le Regioni, sulla base di quanto disposto dal DL 19/2020, non adottino misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020). Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020). Dal 3 giugno 2020 sono possibili gli spostamenti tra regioni diverse che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree. Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti.
Viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura  non sono soggetti ad alcuna limitazione.

 

– Attività economiche e produttive

Si ribadisce che, dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1, comma 14, D.L n. 33/2020). È, quindi, previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia le Regioni sono incaricate di individuare le misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, si applicano quelli nazionali. Inoltre, le Regioni hanno il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L n. 33/2020). Si ricorda che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

– Sanzioni

Si ribadisce che nelle ipotesi di violazione dei DL suddetti e dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), queste sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del DL 19/2020. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta, richiamando il comma 3 dell’art. 4, del D.L. n.19/2020, si stabilisce che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.

 

Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

 

Resta confermata la possibilità per i Prefetti, per l’esecuzione delle misure anti Covid-19, di avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi Prefetti potranno avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro nonché del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.

Infine, la circolare si sofferma anche sul DPCM 17 maggio 2020. Di rilievo è quanto riportato relativamente all’art. 3 che conferma le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. In particolare, ribadisce l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Va, poi, evidenziato che la circolare nel far riferimento agli artt. 4, 5 e 6 del DPCM del 17 maggio (ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata, spostamenti da e per l’estero), si sofferma sul comma 9, dell’art. 4 che amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Stessa esenzione è prevista dall’art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.
Infine, importante è l’art. 8 che contiene misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e delle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.

Si ritiene, poi, opportuno segnalare che è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.

 




Emergenza Covid-19/AUTOTRASPORTO: pubblicazione sito MIT sospensione divieti per domenica 24 e 31 maggio 2020 e festività 2 giugno

Il Ministero dei Trasporti, con decreto del 21.05.2020, n. 209 ha disposto la sospensione dei divieti di circolare per le giornate di domenica 24 e 31 maggio e per la festività del 2 giugno 2020.

 

Resta ferma la sospensione del calendario per i trasporti internazionali sino a successivo provvedimento.

Allegato

DM MIT 21.05.2020, N. 209 – sospensione calendario divieti circolazione

 




Emergenza COVID-19/CREDITO Addendum Accordo per il Credito 2019: novità moratoria PMI, Grandi Imprese e Filiere

Informiamo che Confindustria ha siglato oggi con ABI e le altre Associazioni imprenditoriali un Addendum all’Accordo per il Credito 2019 (d’ora in avanti anche Accordo) che contiene previsioni sia per le grandi imprese sia per le PMI, finalizzate a sfruttare appieno la flessibilità prudenziale concessa a seguito della crisi epidemiologica dalla European Banking Authority (EBA) a banche e intermediari finanziari in tema di moratorie e di relativa classificazione del rischio dell’impresa.

 

In particolare, l’Addendum (in allegato), estende esplicitamente la moratoria dei finanziamenti prevista dall’Accordo in favore delle imprese di grandi dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19. In precedenza, le grandi imprese potevano beneficiare di una sospensione dei finanziamenti, ma solo sulla base di una scelta discrezionale da parte delle singole banche nell’ambito delle condizioni migliorative che le stesse potevano applicare rispetto alle previsioni dell’Accordo.

 

L’Addendum prevede inoltre, sia per le PMI che per le grandi imprese, che:

  • la moratoria possa riguardare anche imprese con esposizioni debitorie classificate come deteriorate dopo il 31 gennaio 2020Si tratta di una novità importante, considerato che l’Accordo e l’Addendum riguardavano solo le imprese in bonis e che anche la moratoria di legge introdotta per le PMI dall’articolo 56 del DL Cura Italia riguarda le sole PMI. Restano comunque escluse le imprese classificate in sofferenza;
  • le banche aderenti possano estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19.

 

Con specifico riguardo alle PMI che si siano avvalse della moratoria di legge di cui all’articolo 56 del DL Cura Italia, sottolineiamo la possibilità per le stesse di verificare con gli istituti di credito la possibilità di ottenere sospensioni più lunghe e vantaggiose sulla base dell’Addendum firmato oggi.

 

L’Addendum, come detto, consentirà di sfruttare appieno le flessibilità previste dall’EBA nelle linee guida emanate lo scorso 2 aprile a seguito del determinarsi dell’emergenza Covid-19.

 

Tali disposizioni fissano alcuni criteri in base ai quali moratorie pattizie eventualmente concesse da parte di banche e intermediari finanziari (l’Accordo, l’Addendum del 6 marzo e l’Addendum del 22 maggio rientrano tra le moratorie pattizie) a una generalità di soggetti – che devono tutti poter beneficiare delle medesime condizioni – possano, al pari di quelle di legge, non essere considerate come misure di tolleranza (forbearance measures) e quindi non comportare un automatico incremento del rischio di credito dell’impresa.

 

Secondo le linee guida, banche e intermediari finanziari non dovranno pertanto riclassificare automaticamente l’impresa destinataria della misura di sospensione – così come invece previsto dall’attuale normativa in tema di default e IFRS9 – anche se non sono sollevate dall’obbligo di valutare la capacità di adempimento della stessa impresa alla ripresa del piano di rimborso del prestito.

 

Evideniamo inoltre, che ai sensi delle linee guida EBA, perché una moratoria consenta alle banche di beneficiarie dell’effetto sopra indicato ai fini prudenziali, devono essere rispettate alcune condizioni. Tra queste, è previsto che non si applichi una variazione del tasso di interesse, ma solo un eventuale remunerazione per la banca dei costi sostenuti per effettuare la sospensione.

 

Si intendono comunque ricomprese e coperte dall’Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle linee guida EBA.

 

Le misure previste dall’Addendum del 22 maggio potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine è espressamente indicato nelle linee guida dell’EBA e potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.

 

Fermo che Confindustria chiederà all’EBA una proroga, raccomandiamo, visti i tempi stretti, di procedere con la massima tempestività a prendere contatto con le banche ai fini dell’ottenimento della moratoria prevista dall’Addendum.

 

Resta inteso, come previsto dall’Accordo, che si tratta di una moratoria pattizia e che non vi è alcun automatismo nella sua concessione da parte delle banche.

 

Le banche già aderenti all’Accordo saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all’ABI, nell’elenco degli intermediari aderenti all’Addendum del 22 maggio e disponibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui nei confronti delle imprese di maggiore dimensione rispetto alle PMI.

Allegato

Addendum Accordo per il credito – 22 maggio 2020