L’economia del Sud. Salerno; i problemi, le opportunità, le eccellenze

Il prossimo 26 febbraio alle ore 17.00, nella sede di Confindustria Salerno, si terrà il Convegno “L’economia del Sud. Salerno; i problemi, le opportunità, le eccellenze” a cura del Lions Club Salerno Host

in allegato il programma

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Diritto di precedenza ed esonero contributivo – risposta del Ministero del lavoro all’interpello avanzato da Confindustria

Sul sito del Ministero del Lavoro, in data 12 febbraio 2016, è stata pubblicata la risposta ad un interpello avanzato dalla Confindustria (All. 1 – Interpello n. 7 del 2016), in tema di diritto di precedenza ed esonero contributivo.

In particolare, avevamo chiesto se il datore di lavoro potesse fruire dell’esonero summenzionato ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non avesse esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.
L’art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, definisce una serie di condizioni (oggi contenute nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015).
Tra queste, la lettera a) nega le agevolazioni contributive se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e la lettera b) stabilisce che gli incentivi contributivi per le assunzioni non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
La circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, nel fornire le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonostante la chiara natura di incentivo, sulla base della diversa e più articolata finalità perseguita dallo stesso lo riconosce a prescindere dalla circostanza che l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da legge o da contratto collettivo.
La fruizione dell’esonero deve, invece, rispettare l’art. 31, comma 1, lettera b), del D.lgs. n.150/2015.
Per individuare gli effetti di quest’ultima condizione nei confronti dell’esonero, va ricordata la disciplina legislativa del diritto di precedenza.
Il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato di contratti a termine di durata superiore a 6 mesi e per le stesse mansioni di cui all’art. 5, comma 4 sexies, del Dlgs n. 368/2001, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi (tre mesi per i lavoratori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, i ccnl possono prevedere un diverso termine entro il quale il lavoratore deve manifestare la volontà di esercitare tale diritto.
Con norma aggiunta dal decreto legge 34/2014, convertito in Legge 16.05.2014, n. 78, il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione.
Da ultimo, il Dlgs n. 81/2015 ha stabilito che il diritto di precedenza “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà”. Dal tenore della norma, quindi, emerge che il diritto di precedenza viene in essere solo successivamente alla soddisfazione della condizione della manifestazione della volontà del lavoratore per iscritto.
Ciò significa altresì che l’esercizio della comunicazione della volontà di avvalersene non pregiudica il diritto allo sgravio per le assunzioni effettuate medio tempore: infatti, in tal caso, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (o della trasformazione del contratto a termine) non era ancora sussistente un diritto di precedenza incompatibile con il diritto allo sgravio.
La normativa, quindi, condiziona il diritto di precedenza ad un’iniziativa del lavoratore e non può, quindi, gravare alcun onere di attivazione sul datore di lavoro, in termini di verifica preliminare nei confronti di lavoratori già cessati o in corso di contratto a termine, circa la loro eventuale volontà di esercitare tale diritto: il rispetto della condizione ostativa ai benefici contributivi si ha, pertanto, quando il lavoratore non abbia esercitato tale diritto al momento in cui l’azienda procede alla trasformazione/assunzione.
In conclusione, si può affermare che il diritto di precedenza dell’assumendo (o di colui cui venga trasformato il contratto a termine) non esclude l’esonero contributivo, secondo quanto indicato nella circolare INPS n. 17.
Inoltre, lo sgravio per tale soggetto non è escluso anche nei casi in cui siano decorsi sei mesi dalla data di cessazione di un contratto a termine superiore a 6 mesi di un altro lavoratore che non abbia manifestato al datore di lavoro per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza ed il lavoratore cessato o che abbia in corso un contratto a termine di durata superiore ai 6 mesi non abbia espresso per iscritto la volontà di esercitare tale diritto prima dell’assunzione di un altro lavoratore.
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n.7/2016, conferma la suddetta ricostruzione sul diritto di precedenza ed esonero contributivo.

Il Ministero, partendo dalla stessa ricostruzione normativa, afferma, quindi, che, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza va esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere, con conseguente diritto all’esonero contributivo.

Ciò evidentemente sia nell’ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

Va evidenziato, infine, che le conclusioni cui il Ministero è giunto esplicano efficacia nei confronti non solo dello specifico esonero contributivo, ma anche di tutte le forme di agevolazioni contributive esistenti e future.

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7-2016




CCNL 5.2.2016 Industria alimentare – Erogazione incrementi retributivi – Modalità erogazione arretrato gennaio ‘16

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 9 Febbraio, con la quale si comunicava la sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 5.2.2016 del Ccnl Industria alimentare, e, con riserva di trasmettere quanto prima una nota illustrativa dei contenuti dell’intesa, riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni operative in merito agli aumenti retributivi, al fine di agevolare gli uffici amministrativi delle Aziende nell’elaborazione dei cedolini paga.

I nuovi minimi retributivi e le relative cadenze risultano dalla tabella di cui all’allegato.
In merito all’aumento, pari a 105 euro mensili, al parametro medio 137, si precisa che lo stesso è distribuito su 4 esercizi finanziari, attraverso l’erogazione di 5 tranches:
1) € 20,00 dal 1.01.2016;
2) € 15,00 dal 1.10.2016;
3) € 20,00 dal 1.10.2017;
4) € 25,00 dal 1.10.2018;
5) € 25,00 dal 1.9.2019.
Per quanto concerne la prima tranche, è opportuno precisare che il relativo incremento, decorrente dal 1°gennaio 2016, spetta a tutti i lavoratori in forza (part-time pro quota) alla data di stipula dell’accordo (5 febbraio 2016). Pertanto nulla è dovuto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto anteriormente a tale data.
Nel caso in cui, per motivi di carattere tecnico-amministrativo, sia stata già erogata la retribuzione di gennaio, al netto della prima tranche di incremento di 20 euro, l’incremento stesso verrà corrisposto a titolo di arretrato con la busta paga del mese di febbraio (e/o di marzo, se in qualche caso fossero state già pagati anche gli stipendi di febbraio), tenuto conto dei necessari ricalcoli per eventuali istituti contrattuali e legali riferiti al mese di gennaio, da correlare ai nuovi valori del minimo tabellare mensile (quindi, ad es., nessun ricalcolo deve essere fatto per eventuali maggiorazioni lav. straordinario, notturno, ecc. riferite al mese di dicembre ‘15). In coerenza con tale principio, si precisa che le ore di sciopero eventualmente fruite nel mese di gennaio e da portare in detrazione in busta paga, devono comprendere l’incremento contrattuale.

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tabella minimi ccnl alimentaristi (1)




Precisazioni ed indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art. 5 della Legge n.236/1993 – Circolare n. 8 in materia di Ammortizzatori sociali

Con la Circolare n. 8 del 12 febbraio scorso, riportata in allegato, la D.G. Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione fornisce precisazioni ed indicazioni operative concernenti i contratti di solidarietà difensivi, ex art.5 della Legge n.236/1993, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali.

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CIRCOLARE N.8 DEL 12_02_2016




NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc – Chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell’indennità NASpI

E’ stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui

il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

La DG ASIO con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.

Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.




Seminario “Legge di Stabilità 2016: novità fiscali” – mercoledì 9 marzo 2016, ore 15.30, sede

Informiamo che il prossimo mercoledì 9 marzo, alle ore 15.30, avrà luogo in sede, un seminario dedicato alla presentazione delle misure fiscali e di supporto agli investimenti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Nell’allegare il programma dei lavori, per esigenze organizzative, Vi invitiamo a confermare la partecipazione a [email protected]

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programma seminario STABILITA’ 2016




FISCO – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di esclusione dei c.d. macchinari imbullonati dalla rendita catastale degli immobili produttivi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° febbraio c.a., la circolare n. 2/E del 2016 che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni recate dall’art. 1, commi da 21 a 24 della legge di Stabilità 2016 – che prevedono l’esclusione dei c.d. macchinari imbullonati dalla determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nella circolare si precisa che costituiscono parte integrante dell’unità immobiliare, e pertanto continueranno ad essere inclusi nella rendita catastale, esclusivamente il suolo, le costruzioni (es. pontili, gallerie, opere di fondazione, ecc..) e gli elementi strutturalmente connessi, caratterizzati da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare (es. impianti elettrici, ascensori, montacarichi, pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura delle costruzioni, ecc..).

Dovranno invece essere esclusi dalla rendita catastale, come richiesto da Confindustria, tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

Per un maggiore dettaglio dei macchinari “imbullonati” da escludere dalla rendita catastale per specifiche attività industriali, rinviamo al contenuto riportato nella circolare allegata.

Quest’ultima specifica che le variazioni catastali finalizzate allo “scorporo delle componenti impiantistiche”, relativamente alle unità immobiliari già iscritte in catasto, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il 15 giugno 2016, perché possano produrre effetti ai fini del calcolo dell’IMU dovuta a partire dall’anno 2016.

L’Agenzia precisa che le imprese, per inviare i predetti atti di aggiornamento catastale, dovranno utilizzare la nuova procedura Docfa (versione 4.00.3), disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa” .

A tale riguardo, al fine di rispettare il termine del 15 giugno 2016, evidenziamo l’importanza di trasmettere il nuovo DOCFA con un congruo anticipo rispetto alla predetta data.

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20160129_Circolare+n+2-E




FONDO DI GARANZIA PMI Sezione Grandi progetti di innovazione industriale. Pubblicato il decreto sulla Risk Sharing Finance Facility

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2016, è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina l’avvio della sezione speciale “Progetti di ricerca e innovazione” del Fondo di garanzia per le PMI, istituita con la Legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, comma 48, lettera b).

La sezione, fondata sul meccanismo della risk sharing finance facility, è destinata alla concessione di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla BEI, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l’innovazione industriale.

L’ammontare minimo dei portafogli è di 500 milioni di euro e la sezione ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, che potrà essere ampliata anche attraverso i fondi strutturali (programmazione 2014-2020). 

Il decreto definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio dei finanziamenti che saranno concessi dalla BEI; individua le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia, nonché le modalità di gestione e di escussione della medesima garanzia.

Più in particolare, è previsto quanto segue:

  • Composizione del portafoglio

Il portafoglio è costruito da BEI e può comprendere crediti concessi a imprese di qualsiasi dimensione, seppure con un’attenzione particolare alle PMI, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese (questi ultimi secondo uno specifico accordo da stipulare tra MiSE, MEF e BEI). I progetti devono essere realizzati in Italia e deve trattarsi di:

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramenti di quelli già esistenti;

progetti ad elevato contenuto tecnologico e/o innovativo, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;

altri progetti che la BEI considera innovativi e ammissibili sulla base dei propri criteri.

 

  • Caratteristiche dei finanziamenti

I finanziamenti possono essere erogati direttamente da BEI o indirettamente, attraverso banche e intermediari finanziari e ciò determina anche una variazione della dimensione finanziaria, ossia per

finanziamenti diretti: importo non inferiore a euro 15 milioni; il finanziamento può coprire fino al 50% del costo complessivo del progetto; la restituzione avviene sulla base di un piano di ammortamento;

finanziamenti intermediati: importo compreso tra 500.000 euro e un valore massimo di euro 25 milioni. Se erogati a PMI e Midcap, i finanziamenti possono coprire l’intero importo del progetto ma entro il limite di 12,5 milioni di euro; se erogati a grandi imprese, il finanziamento può coprire fino al 50% dei costi del progetto. 

La durata dei finanziamenti, sia diretti che indiretti, è compresa tra 36 ed 84 mesi e vengono erogati in un’unica soluzione. 

Le richieste di finanziamento sono valutate e deliberate dalla BEI o dalla banca in piena autonomia e coerenza con le proprie politiche del credito. Nel caso di finanziamenti indiretti, il decreto specifica comunque che la banca si impegna a rispettare le linee guida fornite dalla BEI per la selezione dei progetti, a informare i prenditori finali del fatto che il finanziamento rientra nell’operazione di risk sharing per l’innovazione e a fare in modo che il vantaggio finanziario connesso all’intervento BEI sia trasferito alle imprese creditrici. 

 Costruzione del portafoglio

Il portafoglio viene costruito gradualmente dalla BEI man mano che vengono erogati finanziamenti sia diretti che indiretti. Nel caso di finanziamenti diretti, la BEI comunica al Gestore del Fondo l’inserimento del finanziamento nel portafoglio, indicando l’impresa beneficiaria, l’importo, una descrizione del progetto e le condizioni economiche. Analoga comunicazione viene inviata dalla BEI al Fondo nel caso di finanziamenti indiretti, con l’indicazione della banca, dell’importo, durata e condizioni economiche del finanziamento. La garanzia della sezione speciale diviene operativa a decorrere dalla data di ricezione delle comunicazioni.

La fase di costruzione del portafoglio dura 4 anni dalla data di avvio. Al termine, la BEI comunica al Fondo l’ammontare e i dati riepilogativi dei finanziamenti erogati. Può chiudere tale fase anche prima dei 4 anni, illustrando le motivazioni della decisione, ma anche chiedere l’estensione del periodo di costruzione del portafoglio per ulteriori 3 anni.

  • Garanzia della sezione speciale sul portafoglio BEI

Il Fondo di garanzia concede alla BEI, a titolo oneroso, una garanzia massima del 20% sul portafoglio fino a un importo massimo di 100 milioni di euro. La garanzia è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata e opera anche durante il periodo di costruzione del portafoglio.

La BEI comunicherà, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la data di avvio della costruzione del primo portafoglio di finanziamenti.




CREDITO – Fondo di Garanzia per le PMI: interventi per le imprese fornitrici di ILVA

L’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno delle PMI dell’indotto di ILVA è stato di recente modificato, sia dalla legge di Stabilità 2016, sia dal Decreto legge 191/2015, convertito con modificazioni con

legge 1° febbraio 2016, n. 13 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016).

 

 

Entrambi i provvedimenti hanno, infatti, modificato le disposizioni dell’articolo 2-bis DL 1/2015, contenente le modalità di intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA, definite come “piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività di società, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti” (articolo 2-bis, comma 1 del DL 1/2015).

Tuttavia, il DL 1/2015 non prevedeva alcun beneficio specifico a vantaggio di tali imprese rispetto a quelli già previsti in via ordinaria per l’accesso al Fondo (si ricorda che le PMI fornitrici di ILVA potevano accedere al Fondo anche prima del DL 1/2015). Ciò a dispetto di quanto richiesto da Confindustria.

Infatti, il DL 1/2015 – che destina all’intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA un importo di 35 milioni di euro – aveva previsto che: i) le richieste di garanzia dei fornitori di ILVA – corredate da un’attestazione della gestione commissariale – avessero priorità di istruttoria e delibera; ii) il Consiglio di Gestione del Fondo deliberasse entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta e che, decorso tale termine senza delibera, la richiesta fosse automaticamente accolta.

Entrambe le previsioni sopra richiamate erano tuttavia prive di reale efficacia. Infatti:

  • il Fondo opera a sportello e la priorità di istruttoria e delibera – che consentirebbe di anticipare solo di pochi giorni le delibere rispetto all’ordine cronologico – produrrebbe effetti davvero concreti in occasione della riunione del Consiglio di Gestione del Fondo in cui le risorse dovessero esaurirsi; solo in quell’occasione i fornitori di ILVA verrebbero prima degli altri. In proposito va tuttavia considerato che ci sono altre categorie di operazioni che beneficiano di tale priorità;
  • il Consiglio di gestione del Fondo delibera, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta.

La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 840) e il DL 191/2015 (articolo 1, commi 6-octies e 7-bis) hanno modificato l’articolo 2-bis del DL 1/2015 accogliendo in parte le proposte di Confindustria volte ad agevolare le PMI fornitrici di ILVA: i) facilitandone l’accesso al Fondo e rendendolo gratuito; ii) innalzando le percentuali di copertura della garanzia e l’importo massimo garantito.

Alla luce di tali modifiche l’intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA ha le caratteristiche di seguito indicate.

Criteri di valutazione

Le garanzie sono concesse in base ad appositi criteri di valutazione economico-finanziaria che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle imprese creditrici di ILVA. Tali criteri dovranno essere definiti da un decreto del MISE, di concerto con il MEF e saranno applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Tali criteri – che escludono, in linea con quanto previsto in via ordinaria per l’accesso al Fondo, il rilascio della garanzia a imprese prive di adeguate capacità di rimborso del credito nonché a imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria – tengono conto, in particolare, delle esigenze di accesso al credito delle imprese il cui fatturato sia costituito per almeno il 50% e per almeno due esercizi (anche non consecutivi) successivi all’esercizio 2010, da forniture verso ILVA.

Condizioni di accesso alla garanzia del Fondo

Le condizioni di accesso al Fondo in termini di percentuali di copertura, importo massimo garantito e costo della garanzia sono migliorate rispetto a quelle previste in via ordinaria dal Fondo. In particolare – eccezion fatta per le operazioni di consolidamento di passività e per quelle di capitale di rischio –  tutte le operazioni finanziarie a favore di PMI fornitrici di ILVA sono garantite dal Fondo fino all’80% dell’operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.

Con le regole ordinarie, ciò non sarebbe possibile in tutta Italia e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie. In proposito, si ricorda che il Fondo di garanzia per le PMI concede le proprie garanzie (garanzie dirette e controgaranzie) con percentuali di copertura, limiti all’importo massimo garantibile per impresa e livelli di costo che variano in base a ubicazione dell’impresa, tipologia di operazione finanziaria (durata inferiore o superiore a 36 mesi; anticipazioni crediti PA; minibond; capitale di rischio; ecc.) e tipologia di impresa (start-up innovative; imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi; ecc.). In base a tali elementi:

  • la percentuale di copertura varia da un minimo del 30% a un massimo dell’80%;
  • l’importo massimo garantito è fissato, a seconda dei casi, in 1,5 milioni o in 2,5 milioni;
  • il costo della garanzia varia da 0 a 3%.

In particolare, grazie alla disposizione approvata in sede di conversione in Legge del DL 191/2015, saranno elevate le percentuali di copertura e/o importo massimo garantibile delle seguenti operazioni:

  • per le imprese del Mezzogiorno, le operazioni finanziarie di durata inferiore ai 36 mesi, attualmente coperte all’80%, ma solo fino a 1,5 milioni; 
  • per le imprese del Centro-Nord, le operazioni sotto 36 mesi, attualmente coperte al 60% e fino a 1,5 milioni. Tali operazioni, inoltre, potranno accedere alla garanzia del Fondo a titolo gratuito.

In merito all’entrata in vigore delle nuove condizioni di accesso al Fondo, sono in corso verifiche con il MISE e il MEF volte ad accertare se le stesse si applichino a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 191/2015, a prescindere dalla definizione degli specifici criteri di valutazione sopra richiamati, ovvero se anche per l’applicazione delle nuove condizioni occorra attendere la definizione di tali criteri.

Per accedere alla riserva e ai “benefici” sopra indicati, le fornitrici di ILVA dovranno comunque produrre un attestazione della gestione commissariale che confermi che la PMI richiedente è una PMI fornitrice di ILVA ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2-bis del DL 1/2015.

Risorse

All’intervento sopra descritto sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo. In proposito, va considerato che tale dotazione servirà per effettuare accantonamenti a fronte dei rischi assunti con la concessione delle garanzie. L’ammontare degli affidamenti garantiti sarà dunque – come avviene di norma per il Fondo di garanzia – un multiplo della dotazione finanziaria.

Inoltre, si sottolinea che una volta impegnati integralmente i 35 milioni disponibili, l’intervento del Fondo a vantaggio delle PMI fornitrici di ILVA non si esaurirà; lo stesso sarà tuttavia effettuato secondo le regole generali del Fondo e non in base a quelle specifiche e di maggior favore previste dal DL 1/2015.




LEGGE DI STABILITA’ 2016: misure in materia di credito e finanza (garanzie pubbliche, pagamenti PA, limiti al contante e pagamenti elettronici, etc)

In riferimento a quanto già comunicato, il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, cosiddetta Legge di Stabilità 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 70).

La Legge contiene diverse disposizioni in materia di credito e finanza, in particolare in tema di:

  • garanzie pubbliche;
  • risoluzione delle crisi bancarie;
  • rafforzamento del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti;
  • ILVA;
  • sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende;
  • pagamenti PA;
  • limiti al contante e pagamenti elettronici.

In allegato, una descrizione degli interventi previsti dal provvedimento

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Legge+di+Stabilità+2016+-+Misure+in+materia+di+credito+e+finanza