L’intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno delle PMI dell’indotto di ILVA è stato di recente modificato, sia dalla legge di Stabilità 2016, sia dal Decreto legge 191/2015, convertito con modificazioni con
legge 1° febbraio 2016, n. 13 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016).
Entrambi i provvedimenti hanno, infatti, modificato le disposizioni dell’articolo 2-bis DL 1/2015, contenente le modalità di intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA, definite come “piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività di società, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti” (articolo 2-bis, comma 1 del DL 1/2015).
Tuttavia, il DL 1/2015 non prevedeva alcun beneficio specifico a vantaggio di tali imprese rispetto a quelli già previsti in via ordinaria per l’accesso al Fondo (si ricorda che le PMI fornitrici di ILVA potevano accedere al Fondo anche prima del DL 1/2015). Ciò a dispetto di quanto richiesto da Confindustria.
Infatti, il DL 1/2015 – che destina all’intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA un importo di 35 milioni di euro – aveva previsto che: i) le richieste di garanzia dei fornitori di ILVA – corredate da un’attestazione della gestione commissariale – avessero priorità di istruttoria e delibera; ii) il Consiglio di Gestione del Fondo deliberasse entro 30 giorni dall’arrivo della richiesta e che, decorso tale termine senza delibera, la richiesta fosse automaticamente accolta.
Entrambe le previsioni sopra richiamate erano tuttavia prive di reale efficacia. Infatti:
- il Fondo opera a sportello e la priorità di istruttoria e delibera – che consentirebbe di anticipare solo di pochi giorni le delibere rispetto all’ordine cronologico – produrrebbe effetti davvero concreti in occasione della riunione del Consiglio di Gestione del Fondo in cui le risorse dovessero esaurirsi; solo in quell’occasione i fornitori di ILVA verrebbero prima degli altri. In proposito va tuttavia considerato che ci sono altre categorie di operazioni che beneficiano di tale priorità;
- il Consiglio di gestione del Fondo delibera, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta.
La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 840) e il DL 191/2015 (articolo 1, commi 6-octies e 7-bis) hanno modificato l’articolo 2-bis del DL 1/2015 accogliendo in parte le proposte di Confindustria volte ad agevolare le PMI fornitrici di ILVA: i) facilitandone l’accesso al Fondo e rendendolo gratuito; ii) innalzando le percentuali di copertura della garanzia e l’importo massimo garantito.
Alla luce di tali modifiche l’intervento del Fondo a favore delle PMI fornitrici di ILVA ha le caratteristiche di seguito indicate.
Criteri di valutazione
Le garanzie sono concesse in base ad appositi criteri di valutazione economico-finanziaria che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle imprese creditrici di ILVA. Tali criteri dovranno essere definiti da un decreto del MISE, di concerto con il MEF e saranno applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.
Tali criteri – che escludono, in linea con quanto previsto in via ordinaria per l’accesso al Fondo, il rilascio della garanzia a imprese prive di adeguate capacità di rimborso del credito nonché a imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria – tengono conto, in particolare, delle esigenze di accesso al credito delle imprese il cui fatturato sia costituito per almeno il 50% e per almeno due esercizi (anche non consecutivi) successivi all’esercizio 2010, da forniture verso ILVA.
Condizioni di accesso alla garanzia del Fondo
Le condizioni di accesso al Fondo in termini di percentuali di copertura, importo massimo garantito e costo della garanzia sono migliorate rispetto a quelle previste in via ordinaria dal Fondo. In particolare – eccezion fatta per le operazioni di consolidamento di passività e per quelle di capitale di rischio – tutte le operazioni finanziarie a favore di PMI fornitrici di ILVA sono garantite dal Fondo fino all’80% dell’operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.
Con le regole ordinarie, ciò non sarebbe possibile in tutta Italia e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie. In proposito, si ricorda che il Fondo di garanzia per le PMI concede le proprie garanzie (garanzie dirette e controgaranzie) con percentuali di copertura, limiti all’importo massimo garantibile per impresa e livelli di costo che variano in base a ubicazione dell’impresa, tipologia di operazione finanziaria (durata inferiore o superiore a 36 mesi; anticipazioni crediti PA; minibond; capitale di rischio; ecc.) e tipologia di impresa (start-up innovative; imprese dell’autotrasporto merci per conto terzi; ecc.). In base a tali elementi:
- la percentuale di copertura varia da un minimo del 30% a un massimo dell’80%;
- l’importo massimo garantito è fissato, a seconda dei casi, in 1,5 milioni o in 2,5 milioni;
- il costo della garanzia varia da 0 a 3%.
In particolare, grazie alla disposizione approvata in sede di conversione in Legge del DL 191/2015, saranno elevate le percentuali di copertura e/o importo massimo garantibile delle seguenti operazioni:
- per le imprese del Mezzogiorno, le operazioni finanziarie di durata inferiore ai 36 mesi, attualmente coperte all’80%, ma solo fino a 1,5 milioni;
- per le imprese del Centro-Nord, le operazioni sotto 36 mesi, attualmente coperte al 60% e fino a 1,5 milioni. Tali operazioni, inoltre, potranno accedere alla garanzia del Fondo a titolo gratuito.
In merito all’entrata in vigore delle nuove condizioni di accesso al Fondo, sono in corso verifiche con il MISE e il MEF volte ad accertare se le stesse si applichino a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 191/2015, a prescindere dalla definizione degli specifici criteri di valutazione sopra richiamati, ovvero se anche per l’applicazione delle nuove condizioni occorra attendere la definizione di tali criteri.
Per accedere alla riserva e ai “benefici” sopra indicati, le fornitrici di ILVA dovranno comunque produrre un attestazione della gestione commissariale che confermi che la PMI richiedente è una PMI fornitrice di ILVA ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2-bis del DL 1/2015.
Risorse
All’intervento sopra descritto sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo. In proposito, va considerato che tale dotazione servirà per effettuare accantonamenti a fronte dei rischi assunti con la concessione delle garanzie. L’ammontare degli affidamenti garantiti sarà dunque – come avviene di norma per il Fondo di garanzia – un multiplo della dotazione finanziaria.
Inoltre, si sottolinea che una volta impegnati integralmente i 35 milioni disponibili, l’intervento del Fondo a vantaggio delle PMI fornitrici di ILVA non si esaurirà; lo stesso sarà tuttavia effettuato secondo le regole generali del Fondo e non in base a quelle specifiche e di maggior favore previste dal DL 1/2015.