Emergenza COVID-19 Decreto Rilancio: termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario – messaggio INPS n.2183/2020

Vi informiamo che l’INPS con messaggio n.2183/2020, riportato in allegato, fornisce le prime indicazioni operative riguardo le novità introdotte dal Decreto Rilancio sui termini di presentazione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario.

Come noto, l’art. 68 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) modifica tra l’altro anche il termine per la presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario per Covid-19. L’istanza deve essere presentata infatti entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e non più quindi, come previsto dal Decreto Cura Italia, entro la fine del 4° mese.

Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio p.v.. Per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

In riferimento a tale disposizione, l’INPS chiarisce che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, l’Istituto chiarisce che il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo previsto dall’articolo 68 del DL Rilancio, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

Allegato

Messaggio numero 2183 del 26-05-2020




Emergenza COVID-19/LIQUIDITA’: Assicurazione crediti commerciali delle PMI – monitoraggio azioni restrittive e modifica condizioni

Informiamo che ci sono pervenute diverse segnalazioni su mutamenti improvvisi, peggiorativi delle condizioni applicate, dalle compagnie di assicurazione dei crediti commerciali delle PMI.

Al fine di segnalare presso le sedi competenti tali anomalie, nonché prevedere misure a tutela delle imprese già gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, Vi invitiamo a comunicare alla mail [email protected] le problematiche riscontrate, specificando il nome della compagnia.

 



Convenzione per i Soci di Confindustria Salerno – Sistema automatizzato integrato anti-Covid19 per il controllo dell’accesso.

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Ambiente: Tariffe spese istruttorie AIA: aggiornamento

Sul sito dell’UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti Salerno della Regione Campania (http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-sa/normativa-aia-salerno/1588-tariffe-spese-istruttorie-aia-aggiornate), è stato pubblicato un importante avviso, che recita quanto segue.

“A seguito del parere dell’Avvocatura regionale, al momento, verrà ancora applicato il tariffario 2008 fino all’emanazione del tariffario regionale adeguata al D.M. 58/2017 e comunque non oltre il 30 marzo 2021, termine finale entro il quale dovranno essere approvate le nuove tariffe”.

Segnaliamo che Confindustria Salerno, sulla questione, ha più volte sollecitato la Regione Campania ad intervenire, in ragione del consistente aumento delle tariffe di cui al DM 58/2017 ed al fine di uniformare le modalità di pagamento sul territorio regionale.




Emergenza Covid-19: Ministero della salute – Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie

Con circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, il Ministero della Salute ha ripercorso gli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti.

In precedenza, già la circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute ed i Rapporti ISS n. 5/202019/2020 e, in particolare, 25/2020, si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al COVID19.

In particolare, si sottolinea come il Rapporto n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, costituisca un valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.

Con la circolare che si analizza, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni, soffermandosi anche sul settore dell’abbigliamento.

Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda opportunamente il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera.

La nota, per giustificare i prodotti da utilizzare per la sanificazione, espone le considerazioni sperimentali relative alle condizioni e tempi di permanenza del virus contenuto in materiali biologici sulle varie tipologie di superfici.

 

Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

Valutazione del contesto

Svolte queste considerazioni preliminari, ed iniziando ad analizzare il tema della sanificazione, la circolare evidenzia l’importanza della valutazione del contesto: tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Si tratta di osservazioni fondamentali, perché è determinante che la sanificazione riguardi in modo specifico le superfici e gli ambienti dove si può verificare la maggior concentrazione del virus, risultando altrimenti inadeguata.

Nelle attività commerciali, ma anche più in generale, nelle attività produttive, vengono valorizzate tre azioni molto importanti:

  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

 

Prodotti da utilizzare

In secondo luogo, si affronta il delicato tema dei prodotti da utilizzare – i cui riferimenti possono essere rinvenuti nel Rapporto n. 19/2020 e nel più recente Rapporto n. 25/2020 dell’ISS – che devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento alle tipologie di disinfettanti, la circolare rinvia al documento n. 19/2020 dell’ISS e raccomanda di prestare la massima attenzione alle etichette ed alle procedure da rispettare.

Fondamentale è anche il rinvio al Rapporto n. 25/2020, nella parte in cui descrive come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati e richiama l’importanza di verificare l’efficacia virucida sull’etichetta del prodotto.

Ricordiamo che, ai fini ispettivi, le indicazioni dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti adottati) è essenziale per dimostrare l’adeguata sanificazione.

La circolare indica, poi, le tipologie di prodotti consigliati in relazione alle superfici sulle quali intervenire:

  

Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

 

Laddove in azienda dovessero essere presenti superfici o materiali di pregio storico/artistico, è possibile fare riferimento alle linee guida dell’Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT.

 

Misure organizzative

 

Una volta individuati i prodotti, la circolare declina le misure organizzative da adottare, in esito alla valutazione del contesto, che si riportano in tabella per maggiore chiarezza.

 

Misure organizzative
Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:

– misure di igiene personale e collettiva

– criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata

– le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

 

Altrettanto importante è che le procedure di sanificazione siano adottate nella corretta sequenza.

 

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superficie oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

 

La circolare si sofferma poi sugli aspetti organizzativi della sanificazione in ambiente chiuso, evidenziando che “se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali”.

Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

La lettura congiunta dei due passaggi rende evidente che la sanificazione, per tutti gli esercizi che sono rimasti chiusi oltre i tradizionali 14 giorni cautelativi non abbisognano di particolari sanificazioni ma di semplice pulizia ordinaria, essendo la sanificazione riservata alle ipotesi individuate dall’Autorità in caso di particolare endemia o di presenza di un malato di COVID19.

L’attività di pulizia

Venendo alla pulizia, il Ministero svolge tre considerazioni:

  • la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria;
  • gli interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.);
  • ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone: occorre disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Da sottolineare, quindi, la necessità di una previa valutazione complessiva per poter individuare adeguatamente i luoghi nei quali svolgere la pulizia.

 

Pulizia di cui il Ministero declina la procedura, nell’evidente presupposto che la disinfezione deve sempre essere proceduta dalla pulizia:

 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Opportune anche le puntualizzazioni inerenti alle procedure da adottare in relazione ai diversi tipi di materiali con i quali è realizzato l’oggetto o la superficie da pulire.

 

Materiale Procedura
Materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone;

– utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;

– utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);         

Materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Sanificazione di abiti o tessuti

 

Altrettanto opportune le indicazioni relative alla sanificazione dei locali nei quali sono presenti abiti o tessuti.

A parte tutte le altre indicazioni, si sottolinea la soluzione adottata per la ordinaria sanificazione degli abiti: il vapore secco, al fine di tutelare abiti e tessuti.

Si rinvia al richiamato Rapporto ISS n. 25/2020, che si dilunga molto più dettagliatamente sulla sanificazione di questa tipologia di materiali.

 

Altre modalità di sanificazione non costituiscono, per ora, interventi di disinfezione

Infine, la circolare prende posizione in merito ad un quesito spesso posto con riferimento, in particolare, all’uso di alcune sostanze utilizzate in attività di sanificazione ricorrendo a tecniche di generazione in situ (con vaporizzazione). Si tratta dell’ozono, del cloro attivo e del perossido d’idrogeno applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.

 

Il Ministero – riducendo la portata del rapporto ISS n. 25/2020, che invece ne disciplina puntualmente le modalità di utilizzo – afferma che “tali procedure di sanificazione non assimilabili a interventi di disinfezione”: si tratta, infatti, di sostanze generate in situ che non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione”. “Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ”.

 

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso, affermando che “tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria” (quindi in una accezione differente da quella di sanificazione, che comprende, oltre la pulizia, anche la disinfezione, azione assente nelle procedure in esame).

Ambienti esterni

Per gli ambienti esterni (ad es. spazi antistanti i locali dell’azienda), la circolare ritiene sufficiente la normale pulizia e non ritiene necessaria la sanificazione, salvo che si tratti di aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, che possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Si ricorda che per gli ambienti esterni, l’ISS ha emanato il Rapporto n. 7/2020.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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Emergenza COVID-19/CREDITO Addendum Accordo per il Credito 2019: novità moratoria PMI, Grandi Imprese e Filiere. Circolare ABI

In riferimento alla nostra news dello scorso 22 maggio, pubblichiamo il testo della circolare con cui l’ABI comunica alle banche le principali misure contenute nell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 (di seguito Accordo) relativo alla moratoria Grandi imprese e Filiere.

 

In particolare, l’Addendum (in allegato), estende esplicitamente la moratoria dei finanziamenti prevista dall’Accordo in favore delle imprese di grandi dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19. In precedenza, le grandi imprese potevano beneficiare di una sospensione dei finanziamenti, ma solo sulla base di una scelta discrezionale da parte delle singole banche nell’ambito delle condizioni migliorative che le stesse potevano applicare rispetto alle previsioni dell’Accordo.

 

L’Addendum prevede inoltre, sia per le PMI che per le grandi imprese, che:

  • la moratoria possa riguardare anche imprese con esposizioni debitorie classificate come deteriorate dopo il 31 gennaio 2020Si tratta di una novità importante, considerato che l’Accordo e l’Addendum riguardavano solo le imprese in bonis e che anche la moratoria di legge introdotta per le PMI dall’articolo 56 del DL Cura Italia riguarda le sole PMI. Restano comunque escluse le imprese classificate in sofferenza;
  • le banche aderenti possano estendere la durata della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-19.

 

Con specifico riguardo alle PMI che si siano avvalse della moratoria di legge di cui all’articolo 56 del DL Cura Italia, sottolineiamo la possibilità per le stesse di verificare con gli istituti di credito la possibilità di ottenere sospensioni più lunghe e vantaggiose sulla base dell’Addendum firmato oggi.

 

L’Addendum, come detto, consentirà di sfruttare appieno le flessibilità previste dall’EBA nelle linee guida emanate lo scorso 2 aprile a seguito del determinarsi dell’emergenza Covid-19.

 

Tali disposizioni fissano alcuni criteri in base ai quali moratorie pattizie eventualmente concesse da parte di banche e intermediari finanziari (l’Accordo, l’Addendum del 6 marzo e l’Addendum del 22 maggio rientrano tra le moratorie pattizie) a una generalità di soggetti – che devono tutti poter beneficiare delle medesime condizioni – possano, al pari di quelle di legge, non essere considerate come misure di tolleranza (forbearance measures) e quindi non comportare un automatico incremento del rischio di credito dell’impresa.

 

Secondo le linee guida, banche e intermediari finanziari non dovranno pertanto riclassificare automaticamente l’impresa destinataria della misura di sospensione – così come invece previsto dall’attuale normativa in tema di default e IFRS9 – anche se non sono sollevate dall’obbligo di valutare la capacità di adempimento della stessa impresa alla ripresa del piano di rimborso del prestito.

 

Evideniamo inoltre, che ai sensi delle linee guida EBA, perché una moratoria consenta alle banche di beneficiarie dell’effetto sopra indicato ai fini prudenziali, devono essere rispettate alcune condizioni. Tra queste, è previsto che non si applichi una variazione del tasso di interesse, ma solo un eventuale remunerazione per la banca dei costi sostenuti per effettuare la sospensione.

 

Si intendono comunque ricomprese e coperte dall’Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle linee guida EBA.

 

Le misure previste dall’Addendum del 22 maggio potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine è espressamente indicato nelle linee guida dell’EBA e potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.

 

Fermo che Confindustria chiederà all’EBA una proroga, raccomandiamo, visti i tempi stretti, di procedere con la massima tempestività a prendere contatto con le banche ai fini dell’ottenimento della moratoria prevista dall’Addendum.

 

Resta inteso, come previsto dall’Accordo, che si tratta di una moratoria pattizia e che non vi è alcun automatismo nella sua concessione da parte delle banche.

 

Le banche già aderenti all’Accordo saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all’ABI, nell’elenco degli intermediari aderenti all’Addendum del 22 maggio e disponibili alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui nei confronti delle imprese di maggiore dimensione rispetto alle PMI.

Allegato

Circolare ABI – UCR-001008




Emergenza COVID-19/principali attività realizzate da Piccola Industria

In riferimento alla lettera odierna del presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, Gerardo Gambardella, condividiamo di seguito i risultati dell’intensa azione di supporto alle imprese realizzata da Piccola Industria Confindustria, in sinergia con tutte le sue articolazioni territoriali, per rispondere all’emergenza Covid-19.

Obiettivo prioritario è stato sostenere la continuità produttiva, garantendo la tutela della salute attraverso il costante lavoro svolto nell’ambito del Programma Gestione Emergenze – PGE, nato a seguito del sisma del Centro Italia, divenuto poi un grande piano organizzativo, formalizzato nel 2016 dall’Accordo tra Confindustria e Dipartimento Protezione Civile.

Il PGE, sotto la guida del suo Board coordinato da Piccola Industria – concretamente attivo e propositivo h24 – e con il forte supporto della sua rete diffusa, composta da 140 referenti delle Associazioni (territoriali, tra cui Salerno e di categoria) ed imprenditori del Sistema, è stato sempre in contatto, sin dal primo momento, con le imprese, per raccoglierne esigenze, criticità, dare informazioni, cercando di identificare le priorità, coordinare le iniziative e fornire procedure uniformi con cui rispondere in modo rapido, efficace ed efficiente alle diverse fasi dell’emergenza.

Nel documento allegato, che vi invitiamo a consultare, sono ben illustrate le azioni svolte nelle scorse settimane su molti temi strategici, per la cui realizzazione il nostro Comitato Piccola Industria ha garantito un proficuo contributo: dallo smart-working, all’individuazione di procedure di comportamento, poi confluite nel Protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro, all’Intesa siglata con il Commissario all’emergenza per la semplificazione delle procedure di sdoganamento di DPI e mascherine chirurgiche ordinate dalle imprese, alla stipula di nuovi accordi per favorire gli approvvigionamenti degli associati a prezzi calmierati, alla realizzazione della piattaforma “Fornitori Covid-19”, per rispondere al crescente fabbisogno di prodotti e servizi necessari ad affrontare con la massima sicurezza la ripresa delle attività produttive.

Solo a titolo di esempio, con particolare riferimento alle mascherine, sono state messe a disposizione delle associate a Confindustria, circa 8 milioni di mascherine, tra chirurgiche e ffp2/3. Osservando il dato salernitano, sinora:

  • 50 imprese hanno acquistato, attraverso gli accordi sottoscritti con produttori/importatori a condizioni agevolate, 650 mascherine. Con l’occasione, ricordiamo che – al momento – sono disponibili le offerte di Giglio Group e Didofà per le mascherine ffp2, e quelle di Space 2000 e Mascia Brunelli Spa per le chirurgiche;
  • 5 aziende associate si sono registrate sulla piattaforma “Fornitori Covid-19”, mettendo a disposizione di tutte le imprese aderenti a Confindustria, competenze, prodotti e servizi necessari per la gestione della fase 2.

Per ulteriori dettagli sulle iniziative svolte e su quelle in corso, di cui vi daremo tempestivi aggiornamenti, è possibile contattare gli uffici del Comitato Piccola Industria (dr.ssa Marcella Villano – 089200841 – 3491623479 – [email protected])

Allegato

Piccola Industria PGE – PROGRAMMA GESTIONE EMERGENZE Maggio




Emergenza Covid-19: FAQ del Ministero del lavoro sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Come noto, l’attività formativa (ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza) risulta sospesa dal DPCM 17 maggio 2020 (art. 1, comma 1, lett. q), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 

Secondo il Protocollo del 24 aprile 2020, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

 

La progressiva ripresa delle attività produttive pone il problema della necessità di svolgere l’attività formativa, soprattutto per l’accesso alla mansione e per le abilitazioni attraverso prove pratiche, dato che la diversa ipotesi del mancato completamento dell’aggiornamento è già disciplinata dal Protocollo e non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

 

Il quadro normativo assai rigoroso anche secondo il DPCM 17 marzo 2020 sembrerebbe precludere in modo assoluto la possibilità di svolgere formazione in presenza: per questo, il nostro Sistema centrale ha ritenuto necessario sollecitare una formale presa di posizione del Ministero del lavoro.

 

Il Ministero ha condiviso la lettura rivolta ad ampliare le possibilità di erogare formazione in presenza, ovviamente nel rispetto degli aspetti di sicurezza.

 

Nelle FAQ presenti nel sito internet del Ministero del lavoro si rinvengono tre risposte sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

 

In sintesi, secondo il Ministero:

 

  1. AGGIORNAMENTO
  • il mancato aggiornamento non preclude la continuazione dell’attività (come previsto nel Protocollo) e viene rinviato alla fine della fase emergenziale

 

  1. FORMAZIONE
  • la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro) non può essere posticipata, salvo restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti

 

  • In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

  • la formazione a distanza si può svolgere nella modalità della videoconferenza con modalità sincrona.

La formalizzazione della posizione ministeriale consente di ritenere superato il divieto di formazione in presenza a condizione che si rispettino le condizioni di sicurezza indicate nel Protocollo.

 

Superamento confermato anche dal documento della Conferenza delle Regioni del 22 maggio 2020 che aggiorna le linee guida settoriali già allegate al DPCM 17 maggio 2020 inserendo anche l’attività di formazione professionale.

 

Per quanto il documento non si riferisca espressamente al tema della formazione in materia di salute e sicurezza, si ritiene che le modalità per lo svolgimento in sicurezza di questo tipo di formazione possano mutuare quelle indicate nel predetto allegato, oltre, ovviamente, rispettare quelle del Protocollo del 24 aprile 2020.




TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg.25/05)

Europa:

  • Albania: le Autorità dell’Albania hanno dichiarato lo stato di calamità naturale fino al 23 giugno 2020 e disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l’Italia. I confini via terra restano aperti solo per il trasporto delle merci.
  • Austria: fino al 31 maggio, fatti salvi motivi particolari di salute e di visita ai familiari rispetto ai quali permane un certo margine di discrezionalità delle Autorità di frontiera, è permesso l’ingresso via terra dalla Svizzera, Lichtenstein, Germania, Ungheria, Slovenia e Italia purché si abbia un certificato medico attestante la negatività al Covid 19, non risalente oltre i 4 giorni. In assenza di tale certificato è obbligatorio sottoporsi ad un isolamento fiduciario di 14 giorni. Tale disposizione non si applica a cittadini austriaci e di chi risiede o è domiciliato nel Paese. I voli con l’Italia sono formalmente sospesi fino al  22 maggio mentre i collegamenti ferroviari fino al 25 giugno. In caso di arrivo via aereo (possibile solo con volo indiretto), in assenza di certificato per evitare la quarantena è possibile effettuare presso un laboratorio privato presente in  aeroporto un test che verifichi la negatività al Covid 19.
  • Belgio: le autorità federali belghe hanno reintrodotto i controlli di frontiera a partire dal 20 marzo, al fine di impedire l’accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (in particolare coloro che non siano residenti o che non abbiano una valida motivazione lavorativa).
  • Bielorussia: a bordo dell’aereo è prevista la misurazione della temperatura corporea e la compilazione di un questionario nel quale il passeggero dovrà fornire una serie di informazioni volte a favorirne la rintracciabilità. All’arrivo all’aeroporto di Minsk, i passeggeri sono sottoposti al test per verificare l’eventuale infezione da coronavirus. Il risultato del test viene comunicato di regola il giorno successivo (solo in caso di test positivo). A tutti passeggeri – eccetto quelli in transito – è richiesto un periodo di autoisolamento di 2 settimane. Nel caso di esito positivo del test, sono previste misure di quarantena in strutture sanitarie locali.
  • Bosnia – Erzegovina: il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina ha dato istruzione alla Polizia di Frontiera di sospendere l’ingresso a tutti i cittadini stranieri provenienti dalle zone di maggiore diffusione del virus Covid-19, tra cui anche l’Italia. 
  • Bulgaria: dal 22 maggio 2020 è possibile entrare liberamente in Bulgaria per tutti i cittadini di Paesi UE e Schengen, in deroga al divieto generale vigente. Permane l’obbligo di osservare, una volta entrati nel Paese, un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni.
  • Cipro: proroga fino al 28 maggio dell’interruzione dei collegamenti aerei commerciali solo per i voli in ingresso, non per quelli in uscita.
  • Croazia: le Autorità locali a partire dall’11 maggio hanno disposto che l’ingresso in Croazia è permesso ai cittadini croati ed ai cittadini UE, qualora questi ultimi attestino con documentazione completa che l’entrata nel paese è dovuta a ragioni commerciali, lavorative, eventuali motivate urgenze (es. funerali) o se proprietari di immobili o imbarcazioni. Gli aventi diritto all’ingresso non hanno obbligo di osservare l’auto-isolamento domiciliare di 14 giorni, come inizialmente stabilito. E’ consentito ai cittadini UE, anche in transito, di fare rientro nei loro Paesi, a condizione che siano asintomatici e che escano dal Paese in giornata. E’ possibile rientrare solo con autovettura privata.
  • Danimarca: il governo danese ha stabilito la chiusura della frontiera terrestre in ingresso da mezzogiorno del 14 marzo fino al 10 maggio e la sospensione di tutto il traffico aereo e marittimo.
  • Estonia: potranno entrare in Estonia, alle cui frontiere verranno esaminati i documenti di viaggio, compiuti accertamenti medici e richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione, solamente: cittadini estoni; cittadini stranieri o apolidi residenti in Estonia con regolare titolo di soggiorno e loro familiari; cittadini stranieri che non abbiano sintomi riconducibili al virus Covid-19, in transito verso il loro paese di origine; trasportatori che non abbiano sintomi Covid-19. 
  • Finlandia: la compagnia aerea nazionale Finnair ha annunciato modifiche sostanziali al proprio operativo voli fino al 30 giugno (cancellazioni e riduzioni dei voli verso quasi tutte le destinazioni), in ragione della progressiva diffusione del COVID-19. Per informazioni al riguardo, si raccomanda di visitare il sito della compagnia https://www.finnair.com/it-it/informazioni-sul-volo/aggiornamenti-di-viaggio.
  • Francia: le frontiere interne (quindi anche quella con l’Italia) rimangono aperte.  Per l’ingresso o il transito attraverso il territorio francese è necessario munirsi di apposita autocertificazione (richiesta sia dalle autorità francesi che dalle autorità italiane). I modelli di autocertificazione necessari sono reperibili sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Parigi, al link https://ambparigi.esteri.it/ambasciata_parigi/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/focus-coronavirus.html.
  • Germania: l’ingresso in Germania è consentito unicamente ai cittadini tedeschi (in ogni circostanza) e ai cittadini stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro di urgenza per entrare nel Paese. Tuttavia, ad oggi, i criteri per valutare l’esistenza di “motivi di urgenza” sono molto meno restrittivi. È in generale consentito l’ingresso per motivi di salute, di lavoro (in qualsiasi settore di attività), per motivi familiari e affettivi (incluse le visite a parenti e a partner, anche in assenza di matrimonio), per motivi di studio e per recarsi presso case di proprietà (anche seconde case). Rimane vietato l’ingresso nel paese per motivi turistici o per fare compere. L’uscita dal Paese è regolarmente consentita. 
  • Grecia: le Autorità greche, dal 14 marzo, hanno sospeso tutti i voli da e per l’Italia e, il 15 marzo, hanno sospeso anche i collegamenti navali. 
  • Irlanda:  tutti i viaggiatori in arrivo in Irlanda sono obbligati a mettersi in auto-isolamento per 14 giorni in luogo chiuso, evitando i contatti con altre persone. All’ingresso in Irlanda, è prevista la compilazione di un modulo che il servizio sanitario HSE potrà utilizzare per eventuali controlli. NB: è disponibile un volo da Dublino a Roma Fiumicino, in data 1 maggio, operato da Alitalia. Per informazioni e prenotazioni www.alitalia.it.
  • Islanda: la compagnia aerea SAS e la compagnia aerea Norwegian hanno sospeso i collegamenti aerei tra l’Islanda e l’Italia fino a nuovo avviso.
  • Kosovo: è stata decretata la chiusura dei punti d’accesso aerei e terrestri per i viaggiatori stranieri, la sospensione del traffico aereo in entrata, nonché il traffico terrestre all’interno del Paese.
  • Lettonia (agg.25/05): chiusura fino al 9 giugno dei transiti internazionali per aeroporti, porti, autobus e treni; divieto di movimento di passeggeri ed auto tramite i valichi di frontiera stradali, aeroportuali, portuali e ferroviari ai confini esterni dell’UE (Russia) ad eccezione delle merci. Sono stati ripristinati alcuni collegamenti aere: Air Baltic ha in programma, a partire dal 25 giugno la riapertura della tratta Riga- Milano e dal 31 luglio Riga-Roma. I voli Ryanair bisettimanali per l’Italia (Bergamo Orio) dovrebbero essere ripristinati a partire dal 2 luglio 2020.
  • Lituania: tutte le persone provenienti dalle regioni italiane del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno controllate a bordo dell’aereo, e verranno raccolti i loro recapiti affinché gli operatori possano in seguito contattarli per monitorare il loro stato di salute.
  • Lussemburgo: la compagnia aerea Luxair ha annunciato una possibile ripresa dei collegamenti aerei dall’aeroporto di Lussemburgo-Findel per Roma Fiumicino e Milano Malpensa dal 1 giugno, ma tale informazione è suscettibile di ulteriori variazioni in base all’andamento dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19.
  • Macedonia del Nord: tutti i viaggiatori in ingresso verranno sottoposti a indagini verbali per individuare eventuali fattori di rischio. In caso una persona abbia sintomatologie sospette o abbia avuto contatti con persone ammalate verrà sottoposto a test sanitari. Le autorità locali si riservano la facoltà di applicare ulteriori misure, con scarso o nessun preavviso, nei confronti di viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d’origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all’importatore, solo successivamente, una volta terminata l’emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l’UE e la Turchia.
  • Malta: le autorità locali hanno disposto una parziale riapertura dello spazio aereo.  Sono di volta in volta autorizzati esclusivamente i cargo commerciali, i voli umanitari ed eventuali voli commerciali “speciali” per facilitare il rientro degli stranieri. Per i collegamenti con l’Italia, Air Malta ha riprogrammato due voli a settimana diretti a Roma Fiumicino nelle giornate di mercoledì e venerdì. Per informazioni e prenotazioni si rimanda al sito della compagnia https://www.airmalta.com/home-it-it. Tale programmazione potrebbe comunque subire delle variazioni. Sono chiusi anche i collegamenti marittimi per passeggeri, mentre le merci continuano a circolare liberamente, sia pure con l’adozione di particolari cautele per chi le trasporta.
  • Moldavia: tutti i voli da/per l’Italia sono stati cancellati fino al 31 marzo. 
  • Monaco: i lavoratori che ritornano dall’Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.
  • Montenegro: vietato l’ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione di quelli con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Montenegro e di quelli che guidano veicoli per il trasporto merci. Tutto il traffico internazionale di passeggeri aereo, ferroviario e di autobus, così come i servizi ferroviari, di autobus e taxi locali, sono stati sospesi.
  • Norvegia: le Autorità norvegesi hanno disposto la chiusura delle frontiere per tutti i viaggiatori in arrivo dall’Italia. A partire dalle ore 8.00am di lunedì 16 marzo 2020, verranno temporaneamente re-introdotti i controlli in entrata ed uscita delle frontiere interne ed esterne dell’area Schengen. 
  • Paesi bassi: il Governo olandese consiglia fortemente di effettuare un periodo di auto-isolamento di 14 giorni per le persone in arrivo nei Paesi Bassi da aree a rischio, tuttavia non è una misura obbligatoria. 
  • Polonia: vietato l’ingresso nel Paese fino al 12 giugno per tutti gli stranieri (salvo coloro i quali abbiano un titolo di soggiorno, lavoro o altro legame documentato con la Polonia, previa quarantena obbligatoria).
  • Portogallo: Il divieto di traffico aereo da e per Paesi extra UE rimane in vigore fino al 15 giugno. Resta sospeso il traffico aereo con Italia e Spagna. Per via terrestre è proibito il transito turistico tra Spagna e Portogallo. Per l’elenco dei varchi transitabili e per altre informazioni utili consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona: https://amblisbona.esteri.it/ambasciata_lisbona/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/02/avviso-aggiornamento-covid-19.html.
  • Regno Unito (agg.25/05): il Governo britannico raccomanda a chiunque entri in Regno Unito e sviluppi sintomi, anche lievi, compatibili con COVID-19, di rimanere a casa, in auto-isolamento, per almeno 7 giorni. A partire dall’8 giugno è previsto, per chi proviene dall’estero, un isolamento domiciliare di 14 giorni. Il traffico aereo da/per l’Italia sta registrando una progressiva riduzione. Rimangono tuttavia attivi collegamenti aerei diretti da Londra per Roma Fiumicino, operati da Alitalia.
  • Repubblica Ceca: il 17 maggio è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza e di conseguenza le misure restrittive disposte dal Governo ceco per contrastare l’epidemia da Coronavirus si stanno progressivamente allentando. Un nuovo decreto definisce le regole per l’ingresso nel territorio ceco dei cittadini cechi e degli stranieri. Le persone che entrano nel territorio della Repubblica Ceca sono obbligate a presentare un certificato di risultato del test PCR o a contattare l’ufficio di igiene regionale che decide le misure di quarantena. Sono stati introdotti alcuni cambiamenti per quanto riguarda i lavoratori transfrontalieri, gli alunni e gli studenti. Le disposizioni in vigore sono disponibili in inglese al seguente sito: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.
  • Romania: il Ministro dell’Interno ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per i cittadini stranieri, a partire dalle 22.00 ora locale del 22 marzo, con limitate eccezioni: cittadini dell’UE o dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o svizzeri e familiari di cittadini romeni o di cittadini UE/Spazio Economico Europeo/Svizzera residenti in Romania; persone in transito attraverso corridoi (terrestri) concordati con i Paesi confinanti; passeggeri in transito aeroportuale; residenti in possesso di permesso di lungo soggiorno; persone che viaggiano per motivi professionali (comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento) o esigenze imperative (sanitarie o famigliari); personale diplomatico o consolare, di organizzazioni internazionali, militare o che assicura aiuti umanitari; persone titolari di protezione internazionale o viaggi per motivi umanitari. Le esenzioni da quarantena/isolamento già previste per conducenti di automezzi con stazza superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di camion per trasporto merci con stazza superiore a 2,4 tonnellate, sempre se risulteranno asintomatici durante i necessari controlli sanitari. 
  • Russia: è stato prorogato a tempo indeterminato il divieto di ingresso degli stranieri nel territorio della Federazione Russa. Al riguardo, dal 13 marzo, vige un divieto temporaneo di rilascio dei visti (anche ai cittadini italiani), ad eccezione dei visti diplomatici, ufficiali, d’affari, per tecnici specializzati nella riparazione e manutenzione di macchinari importati e per motivi umanitari.
  • Serbia: tutti i valichi di frontiera sono ancora chiusi e il traffico aereo è temporaneamente sospeso. Al momento è possibile fare ingresso in Serbia prevalentemente per via terrestre. Sono previste procedure di ingresso differenziate a seconda se il cittadino straniero è residente, non residente o in transito. Per i residenti: esito negativo del test PCR per il virus SARS-CoV-2, rilasciato non più di 72 ore precedenti l’ingresso in Serbia. Per i non residenti: esito negativo del test PCR per il virus SARS-CoV-2, rilasciato non più di 72 ore precedenti l’ingresso in Serbia da un istituto riconosciuto compreso in questa lista (link). I minori sotto i 12 anni non devono fare il test se i genitori o gli adulti con cui viaggiano risultano negativi al test. In aggiunta, occorre una specifica autorizzazione rilasciata dalle Autorità serbe, da richiedersi esclusivamente per coloro che intendono recarsi in Serbia per comprovate esigenze lavorative attraverso la Camera di Commercio di Serbia.
  • Slovacchia: le Autorità locali hanno disposto che, a partire dal 25 febbraio, presso l’aeroporto di Bratislava, sarà effettuato un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall’Italia. 
  • Slovenia: dal 12 maggio l’aeroporto di Lubiana è stato riaperto ai voli commerciali internazionali (tutti i voli fino a fine maggio sono in ogni caso stati cancellati dalle compagnie aeree).  Sono stati istituiti quattro punti di controllo nell’area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, presso i seguenti valichi di frontiera: Sant’Andrea / Vrtojba, Fernetti / Fernetiči, Pese / Krvavi potok (aperto solo dalle 05:00 alle 23:00, unico valico attraversabile anche a piedi), Rabuiese / Škofije. Inoltre, a partire dal 20 aprile, al fine di favorire transiti più veloci ai valichi di frontiera transitabili ed una riduzione delle code dal lato italiano, ai camion in ingresso in Slovenia dall’Italia saranno fornite indicazioni circa il percorso cui attenersi in relazione alla loro destinazione e le aree di rifornimento e sosta consentite. Dal 21 aprile è aperto provvisoriamente, fino al 21 maggio, il valico di confine del Passo del Predil, nei pressi di Tarvisio. Il valico provvisorio sarà aperto tutti i giorni dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 15.00 alle 18.00, salvo la domenica e i giorni festivi.
  • Spagna: il 19 maggio il Governo spagnolo ha revocato il blocco dei voli diretti e dei collegamenti marittimi dall’Italia. Il provvedimento, pur non comportando un’automatica ripresa immediata del traffico aereo e marittimo tra Italia e Spagna, offre la possibilità alle compagnie aeree e navali di pensare al ristabilimento di collegamenti diretti nei due sensi. In particolare Alitalia riprenderà, dal 2 giugno, i voli diretti (a/r) Madrid/Barcellona – Roma e Grimaldi Lines ha ripreso ad operare sulla tratta Barcellona-Civitavecchia (dal lunedì al sabato), con scalo bisettimanale a Porto Torres (martedì e venerdì).  Allo stesso tempo, sono stati ristabiliti i controlli alle frontiere aeree e marittime interne dello spazio Schengen. A partire dal 15 maggio e fino al 6 giugno incluso, salvo ulteriori proroghe, possono accedere in Spagna da altri Paesi Schengen (inclusa l’Italia) per via aerea o marittima solo: cittadini spagnoli, residenti in Spagna, lavoratori transfrontalieri, personale sanitario o di assistenza ad anziani che si diriga al luogo di svolgimento delle rispettive attività, persone con motivi di forza maggiore o in situazione di necessità documentata. Per le frontiere terrestri interne vengono confermate analoghe disposizioni già in vigore dal 16 marzo, con l’inclusione tra le categorie ammesse anche dei cittadini di Stati membri dell’UE che si dirigano verso il proprio luogo di residenza. Per quanto riguarda il personale diplomatico, consolare e di organizzazioni internazionali accreditato in Spagna è autorizzato l’ingresso, ma sempre con obbligo di quarantena. I viaggiatori provenienti dall’ITALIA che rientrino nelle categorie sopra elencate, dovranno comunque osservare un periodo di quarantena di 14 giorni come gli altri visitatori stranieri, in quanto in Spagna è ancora in vigore lo stato di emergenza. 
  • Svizzera: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori   con le sole eccezioni dei cittadini svizzeri in rientro, dei cittadini del Liechtenstein, di stranieri che abbiano un permesso di soggiorno svizzero e dei lavoratori frontalieri. 
  • Turchia: la Turkish Airlines mantiene la sospensione dei voli interni ed internazionali fino al 28 maggio, mentre l’aeroporto di Sabiha Gökçen ha riaperto e la Pegasus Airlines ha annunciato una ripresa di alcuni collegamenti domestici dal 28 maggio e di alcune tratte internazionali a partire dal 1 giugno. E’ imposto il divieto di entrata e uscita dalle 30 città più grandi della Turchia e da 24 delle 31 province presenti nel Paese, con alcune eccezioni per veicoli logistici, per il traffico di transito con permesso e per uscite di carattere necessario (acquisti di generi alimentari, farmaci)
  • Ucraina (agg.25/05): le autorità ucraine hanno prorogato fino al 22 giugno 2020 il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, per tutti gli stranieri, ad eccezione delle persone residenti e titolari di permesso di soggiorno. Restano inoltre sospesi fino al 15 giugno 2020, tutti i collegamenti aerei commerciali regolari (compresi quelli con l’Italia), in ingresso e uscita dal Paese, mentre i collegamenti internazionali via terra sono ripresi gradualmente a partire dal 22 maggio 2020, salvo verifica delle condizioni di ingresso/transito nei Paesi confinanti.
  • Ungheria: a partire dal 18 maggio sono cambiate le modalità d’ingresso e transito nel Paese. E’ necessario presentare una richiesta online direttamente alla Polizia ungherese tramite il sito www.police.hu (il procedimento è disponibile solo in lingua ungherese).  La Polizia valuterà singolarmente le richieste rilasciando eventualmente un lasciapassare per via telematica. L’ingresso è consentito per una delle seguenti ragioni: esigenza di partecipazione a procedimenti amministrativi, attestati da apposita notifica o avviso da parte del Tribunale o Autorità giudiziaria ungherese; attività commerciale o altro lavoro la cui giustificazione è confermata da un Ente governativo amministrativo o un Ente pubblico autonomo previa presentazione di una lettera di invito; assistenza e/o cure sanitarie previa presentazione della prescrizione medica dell’Istituto sanitario o idonea documentazione medica; adempimento agli obblighi di esami derivanti dallo status di studente previo rilascio del certificato dell’Istituto d’istruzione;  attività di trasporto correlate a trasporto di persone ai fini del raggiungimento del luogo di lavoro, e ritorno al luogo di partenza, previa presentazione di certificato rilasciato dal datore di lavoro;  partecipazione a cerimonie funebri di congiunti.

Americhe

  • Anguilla: le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall’Italia. In presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.
  • Antigua e Barbuda: dal 27 marzo è chiuso ai voli commerciali l’aeroporto internazionale VC Bird. Dal 10 marzo, è sospeso fino a nuovo ordine il volo BluePanorama che collegava settimanalmente Antigua a Milano Malpensa.
  • Argentina: chiusura di tutte le frontiere, fino a data da definirsi e l’interruzione di tutti i collegamenti aerei internazionali fino al 1 settembre 2020.
  • Bahamas: le autorità delle Bahamas hanno esteso dal 27 marzo le misure restrittive già adottate in precedenza. A partire da tale data non sarà consentito l’ingresso ad alcun passeggero in arrivo.
  • Barbados: sono state introdotte misure di quarantena di 14 giorni obbligatoria presso strutture sanitarie definite dalle locali Autorità per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Saranno sottoposti a tale misura tutti i passeggeri, anche quelli che non presentano alcun sintomo (es. febbre), e qualsiasi decisione sarà rimessa alla discrezione del personale sanitario locale presente in aeroporto.
  • Belize: le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Bolivia: la Presidente Áñez ha disposto la chiusura delle frontiere. E’ stata disposta anche la sospensione di tutti i voli internazionali, nonché i trasporti pubblici terrestri, interprovinciali e interdipartimentali.
  • Brasile: in data 28 aprile, è stato esteso per altri 30 giorni il divieto di ingresso nel Paese, per via aerea, di stranieri di qualsiasi nazionalità. Il provvedimento non si applica a cittadini brasiliani, immigrati residenti , personale di missioni straniere e funzionari accreditati presso il Governo, stranieri che siano coniugi, compagni, figli, genitori o curatori di cittadino brasiliano, stranieri il cui ingresso sia autorizzato specificamente dal Governo per ragioni di interesse pubblico, trasporto merci, passeggeri in transito internazionale, e sosta tecnica per rifornimento. E’ stata altresì estesa, il 24 aprile, per trenta giorni, la restrizione all’ingresso degli stranieri di qualsiasi nazionalità attraverso i porti del Paese.
  • Canada: a partire da venerdì 20 marzo, è fatto divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l’eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi, fanno eccezione anche i cittadini statunitensi. La compagnia aerea Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli da/per l’Italia dall’11 marzo al 30 giugno.
  • Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri.
  • Colombia: sospesi tutti i voli nazionali e i collegamenti inter-urbani del Paese fino al 25 maggio e tutti i voli passeggeri internazionali fino al 30 maggio. Vietato l’ingresso, a partire dal 23 marzo, a tutti i viaggiatori internazionali, inclusi i cittadini colombiani (se non espressamente autorizzati). Dal 17 marzo fino al 30 maggio, sono chiuse tutte le frontiere marittime, terrestri e fluviali.
  • Costa Rica: da mercoledì 18 marzo alle ore 23.59 fino al 12 aprile alle 23.59, ora locale, e’ garantito l’ingresso in Costa Rica ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all’estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane. Potranno comunque partire, secondo quanto riferito dalle autorità locali, i turisti presenti nel Paese, non avendo il Governo sospeso alcun volo. 
  • Ecuador: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli da e per l’Ecuador fino a data da definire. Sono ammessi solo voli speciali per rientro di ecuadoriani e stranieri residenti e per la partenza verso l’Europa di stranieri occasionalmente presenti nel Paese.
  • El Salvador: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti da Italia
  • Giamaica: le autorità della Giamaica hanno disposto la chiusura di aeroporti e porti per i viaggiatori in arrivo. Dal 1° aprile è stato istituito un coprifuoco notturno su tutto il territorio giamaicano.
  • Grenada: le Autorità di Grenada hanno disposto, dall’11 marzo e fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per chiunque provenga da o abbia transitato in Italia.
  • Guatemala: chiusura di tutte le frontiere aeree, marittime e terrestri, fino a nuovo avviso. Il traffico aereo internazionale, in particolare, è sospeso fino al 30 aprile. Solo i cittadini guatemaltechi, gli stranieri residenti e i diplomatici sono autorizzati ad entrare in Guatemala.
  • Guyana francese: il Governo della Guyana francese ha disposto la riduzione dei voli da e verso il Paese a partire dal 18 marzo. Sono consentiti solo i voli per particolari motivi: motivi familiari imperativi, salute, spostamenti professionali non derogabili. 
  • Haiti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.
  • Honduras: le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime per una settimana.  
  • Isole Cayman: le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all’ingresso fino a domenica 31 maggio 2020.
  • Martinica: le Autorità locali hanno adottato alcune misure di contenimento. A partire dal 12 marzo le navi con più di 1000 (mille) persone a bordo (passeggeri ed equipaggio) non sono più autorizzate ad attraccare nell’isola di Martinica nel rispetto delle disposizioni francesi che vietano gli assembramenti superiori alle 1000 persone. Tutte le imbarcazioni da diporto attualmente ormeggiate in Martinica possono rimanere nel porto di scalo indipendentemente dalla loro bandiera, senza limiti di tempo
  • Messico: le compagnie aeree Neos e BluePanorama, che effettuano voli diretti dall’Italia per Cancun, hanno sospeso i voli a partire dal 16 marzo. Alitalia ha sospeso il collegamento diretto Città del Messico – Roma
  • Nicaragua: i viaggiatori provenienti dall’Italia che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 verranno trattati e posti in isolamento in attesa dei risultati del test. Anche in assenza di sintomi i viaggiatori verranno indirizzati verso unità predisposte con la raccomandazione di indicare i loro spostamenti fino al completamento di 14 giorni dalla data di uscita dall’Italia.
  • Panama (agg.25/05): la sospensione dei collegamenti aerei internazionali, inizialmente disposta fino al 22 aprile è stata ulteriormente prorogata fino al 22 giugno. Tale misura è stata ulteriormente rafforzata con la chiusura degli aeroporti e delle frontiere.
  • Paraguay: vietato l’ingresso nel Paese agli stranieri. Fanno eccezione i residenti.
  • Perù: decretata la sospensione del traffico aereo in arrivo da/per Europa e Asia a partire dal 16 marzo 2020 fino al 24  maggio (prorogabile).
  • Repubblica Dominicana: chiusura di tutte le frontiere aeree, terrestri e marittime della Repubblica Dominicana a partire dalle 6 del mattino del 19 marzo al 17 maggio. 
  • Saint Lucia: chiusura degli aeroporti dell’isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.  
  • St. Maarten: le autorità di St. Maarten hanno chiuso porti ed aeroporti a partire dal 22 marzo 2020. I collegamenti nell’area dei Caraibi olandesi – Saba, St. Eustatius, Bonaire, Aruba e Curacao – restano operativi fino a nuovo avviso. Le limitazioni non si applicano al trasporto merci e ai viaggi del personale medico.
  • Saint Vincent e Grenadines: le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall’Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.
  • Stati Uniti: è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale e annunciato la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area Schengen, inclusa l’Italia.
  • Suriname: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. 
  • Trinidad – Tobago: divieto all’ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Turks and Caicos: a partire dal 26 marzo e fino al 1 giugno, le autorità di Turks and Caicos non consentono l’ingresso dei viaggiatori (inclusi i residenti).
  • Trinidad – Tobago: divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Uruguay: consentito l’ingresso nel paese solo per i cittadini uruguaiani e i residenti legali.
  • Venezuela: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli internazionali e nazionali a partire dal 18 marzo fino a nuovo avviso.

Medio Oriente

  • Arabia Saudita:  è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l’Arabia Saudita e la  chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi fino a data da definirsi.
  • Bahrein: il Governo del Bahrein ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri.
  • Emirati Arabi Uniti: le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno disposto il 25 marzo la sospensione di tutti i voli passeggeri (in arrivo, in uscita e in transito). A partire dal 19 marzo l’ingresso nel Paese è consentito ai soli cittadini emiratini. E’ stata pertanto disposta la sospensione dell’esenzione di visto per tutti i cittadini dei Paesi Schengen ed il rilascio di tutte le altre tipologie di visto. Per quanto riguarda gli stranieri (e quindi anche i cittadini italiani) in possesso di un valido titolo di soggiorno negli EAU e temporaneamente all’estero, il loro reingresso negli EAU è sospeso dal 19 marzo ed è consentito solo per specifici casi autorizzati dalle Autorità emiratine. Ai fini del reingresso, gli stessi dovranno contattare le Ambasciate degli EAU nei Paesi nei quali si trovano. NB: disponibile un volo da Dubai a Napoli, operato da FlyDubai in data 4 maggio. Per informazioni e prenotazioni, www.flydubai.com.
  • Giordania: le frontiere terrestri e marittime del Paese sono chiuse a tutti i viaggiatori, ad eccezione del traffico merci. Per il momento sembra che tale provvedimento sarà valido fino alla fine di maggio. 
  • Iran: tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall’Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell’orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.
  • Iraq: le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l’Iran e hanno vietato l’ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbino anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020. 
  • Israele: le Autorità israeliane hanno disposto che al momento è vietato l’ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti dall’estero.
  • Kuwait: i Consolati del Kuwait in Italia a Roma e Milano hanno sospeso il rilascio dei visti per i cittadini italiani, ad eccezione di delegazioni o casi specifici autorizzati da parte kuwaitiana. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione dei voli passeggeri da/per il Kuwait. 
  • Libano: vietato l’ingresso in Libano a tutti gli stranieri non residenti, eccetto personale diplomatico, della missione ONU UNIFIL e delle Organizzazioni Internazionali, delle società attive nelle prospezioni petrolifere. Attivi solo i trasporti di merci.
  • Libia: divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali. 
  • Oman: a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l’ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica. NB: Oman Air ha annunciato che opererà un volo commerciale da Mascate a Francoforte il 29 aprile  con partenza alle 01.45 di notte, ora locale, e arrivo alle 07.05 del mattino. I connazionali in possesso dei requisiti per l’ingresso in Italia possono contattare direttamente Oman Air per la prenotazione, che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Contatti Oman Air: [email protected][email protected]; Tel. ‪24253141; ‪91938716; ‪99277000.
  • Pakistan: le autorità pakistane hanno esteso fino al 31 maggio la sospensione del traffico aereo inclusi voli charter e privati, salvo sporadiche e specifiche eccezioni per determinati voli e compagnie.
  • Qatar: le Autorità locali non consentono l’ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, inclusi coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza. 
  • Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall’Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

  • Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell’infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.
  • Armenia: le autorità armene hanno prorogato fino al 13 giugno lo stato di emergenza. Le frontiere terrestri sono chiuse salvo per il traffico merci. E’ inoltre vigente il divieto di ingresso nei confronti di tutti i viaggiatori stranieri, salvo che per i titolari di visto diplomatico, i familiari di cittadini armeni e  i  titolari di permesso di soggiorno.
  • Australia:  divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia. 
  • Azerbaigian: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i collegamenti aerei internazionali da/per l’Azerbaigian e la chiusura dei confini terrestri, dal 4 aprile  al 4 maggio. Hanno decretato inoltre la sospensione del portale ASAN VISA per il rilascio del visto elettronico.
  • Bangladesh: chiunque arrivi da un Paese dove sono stati registrati casi di coronavirus deve rimanere in quarantena domiciliare o presso le strutture indicate dal governo del Bangladesh, per 14 giorni. Nel caso di quarantena domiciliare, la polizia monitorerà scrupolosamente l’osservanza di tale misura. Gli stranieri con visto valido attualmente presenti sul territorio del Bangladesh potranno estendere il proprio visto per altri due mesi. Sono invece sospesi tutti i visti in arrivo fino a data da destinarsi per i cittadini di qualsiasi nazionalità.
  • Bhutan: le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.
  • Brunei: misure restrittive sia per l’ingresso che per l’uscita dal Paese. Non è consentito l’ingresso e il transito nel Paese ai visitatori a breve termine. E’ possibile chiedere un’esenzione se si è sponsorizzati dal governo o da una società locale. Tutti i viaggiatori stranieri sono tenuti a sottoporsi al test per COVID-19  e a sostenere sia i costi del tampone, pari a  1.000 dollari del Brunei, che quelli dell’autoisolamento in una struttura designata. 
  • Cambogia: a partire dal 17 marzo fino a nuovo avviso, non sarà più consentito l’ingresso nel Paese a tutti gli stranieri provenienti dall’Italia. 
  • Cina: dal 28 marzo è sospeso l’ingresso in Cina di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, Eccezioni riguardano i titolari di visto diplomatico, di servizio, di cortesia e per alcuni casi particolari (membri di equipaggio aereo e navale). Inoltre, possono fare domanda di visto per entrare nel Paese stranieri che hanno necessità di svolgere attività di commercio, scientifiche e tecnologiche o per emergenza umanitaria. In molte città della Repubblica Popolare Cinese, inclusa Pechino, le Autorità hanno introdotto l’obbligo di osservare 14 giorni di quarantena presso la propria dimora o presso punti di isolamento (alberghi o strutture dedicate) per tutti coloro che sono in arrivo dall’estero.
  • Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all’ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d’affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell’Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d’ingresso.
  • Figi: divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo.
  • Filippine: sono sospesi fino al 15 maggio tutti i collegamenti aerei e portuali interni. Dall’aeroporto di Manila sono attive diverse tratte commerciali dirette all’Europa, in particolare attraverso Qatar, Bahrein e la Corea del Sud. Per quanto riguarda gli ingressi nelle Filippine di persone provenienti dall’Italia è autorizzato l’accesso solo ed esclusivamente ai cittadini italiani e stranieri residenti permanentemente nelle Filippine e muniti di un valido permesso di soggiorno emesso dalle autorità filippine. Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l’ingresso.
  • Georgia: sospensione di tutti i collegamenti aerei, con l’eccezione di quelli approvati dal Governo georgiano, sino al 1 luglio 2020; è previsto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i cittadini NON georgiani, con alcune limitatissime eccezioni, tra cui: i detentori di passaporti diplomatici e le loro famiglie; famiglie miste, laddove uno dei coniugi o il loro figlio minore sia cittadino georgiano; prevista inoltre una quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi, in virtu’ delle eccezioni predette, riesca a fare ingresso nel Paese dall’estero.
  • Giappone: le autorità giapponesi hanno stabilito che, a tutti i cittadini non giapponesi (inclusi pertanto gli Italiani) che provengano da tutto il territorio italiano o vi siano stati nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l’ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera.
  • Hong Kong:  vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori non residenti in arrivo dall’estero all’aeroporto internazionale di Hong Kong.
  • India: Le autorità indiane hanno disposto inoltre, a partire dal 22 marzo, la sospensione fino al 31 maggio 2020  dei voli internazionali da e per l’India. Di conseguenza, i voli commerciali dall’India per l’Italia e l’Europa non sono attualmente operativi. NB: SI INVITANO I CONNAZIONALI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN INDIA A SEGNALARE CON URGENZA LA PROPRIA PRESENZA ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A NEW DELHI, COMPILANDO IL FORMULARIO REPERIBILE SUL SITO WEB DELL’AMBASCIATA, AL LINK disponibile sul sito www.ambnewdelhi.esteri.it
  • Indonesia: a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l’ingresso e il transito in Indonesia. 
  • Isole Marshall: è stato disposto il divieto di ingresso (per via area o via mare) sino al 5 maggio 2020 a tutti gli stranieri.
  • Kazakistan:  i viaggiatori provenienti dall’estero saranno tenuti a osservare un periodo di isolamento di 48 ore presso strutture ospedaliere specializzate, nelle quali saranno sottoposti ad appositi esami clinici per escludere l’infezione da nuovo coronavirus. Successivamente, in caso di negatività al COVID19, essi dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare per i restanti 12 giorni.  İn caso di positività al COVID19, saranno invece ricoverati in apposite strutture ospedaliere.
  • Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita.
  • Malaysia: divieto d’ingresso nel Paese nei confronti dei visitatori stranieri, inclusi quindi gli italiani.
  • Maldive: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall’Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 del 7 marzo.
  • Mongolia: le autorità locali hanno adottato misure di contenimento, che includono, tra l’altro, il divieto di ingresso in Mongolia per tutti i cittadini stranieri e, fino ad almeno il 30 aprile, la sospensione di tutte le rotte aeree e ferroviarie internazionali, la chiusura ai cittadini stranieri di tutti i valichi di frontiera stradali da e verso la Russia e la chiusura di tutte le frontiere tra Cina e Mongolia.
  • Myanmar: Il 29 marzo le Autorità del Myanmar hanno annunciato il divieto temporaneo di atterraggio per tutti i voli passeggeri commerciali diretti a Yangon o qualsiasi altro aeroporto del Paese, a partire dalle 23:59 locali di lunedì 30 marzo.
  • Nepal: è stato disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino al 2 giugno e la chiusura di tutti i valichi di terra.
  • Nuova Caledonia: è stata decretata la sospensione temporanea dei voli internazionali per la Nuova Caledonia a partire dal 21 marzo 2020 e la sospensione dei trasporti marittimi e degli autobus interurbani della linea RAI. Inoltre, con ordinanza governativa del 23/03/2020 è stato imposto il divieto di ingresso dalle acque internazionali verso le acque interne e territoriali della Nuova Caledonia per le navi da crociera, pescherecci e imbarcazioni da diporto e il divieto di navigazione nelle acque interne e territoriali per le navi destinate al trasporto passeggeri e per le imbarcazioni da diporto. Tuttavia a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, quest’ultimo divieto è stato in parte modificato dall’ordinanza del 03/04/2020 per permettere alle navi e alle imbarcazioni che si trovano nelle acque interne e territoriali della Nuova Caledonia di mettersi al sicuro secondo le modalità indicate ( http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COVID-19/Covid19-Actualites/Les-navires-autorises-a-naviguer-pour-se-mettre-a-l-abri) .
  • Nuova Zelanda: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. 
  • Papua Nuova Guinea: vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall’estero ad eccezione di operatori sanitari, equipaggi aerei, personale militare o di coloro che possiedano una speciale autorizzazione scritta. Tutti i visitatori in arrivo devono sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni.
  • Polinesia francese: le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all’11 aprile 2020, con possibilità di estensione. 
  • Samoa: il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall’Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio. 
  • Singapore: a partire dalle ore 23.59 del 23 marzo 2020 tutti i visitatori a breve termine, senza distinzione di provenienza, non potranno entrare o transitare attraverso Singapore. 
  • Sri Lanka: dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l’ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico. 
  • Tagikistan: le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.
  • Taiwan: le autorità di Taiwan mantengono il divieto di ingresso  a Taiwan per tutti i cittadini stranieri, già disposto a partire dal 19 marzo u.s.. Sono esenti dal provvedimento quanti dispongano di un permesso di soggiorno (Alien Resident Certificates) o di documenti che dimostrino la presenza a Taiwan per servizio diplomatico o in relazione all’esecuzione di contratti d’affari.
  • Tailandia:  dal 21 marzo fino a data da definirsi sono chiuse tutte le frontiere terrestri. È fatto divieto a tutti gli stranieri di entrare nel territorio thailandese.
  • Timor Est: le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all’ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.
  • Tonga: il 20 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza, rinnovato fino al 15 maggio, ed è stata disposta la chiusura delle frontiere con divieto d’ingresso a tutti gli stranieri e la sospensione di tutti i voli internazionali, ad eccezione dei voli internazionali approvati dal Ministero della Salute.
  • Turkmenistan: le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l’Italia.
  • Uzbekistan: le autorità uzbeke hanno chiuso tutte le frontiere. Sono chiusi gli aeroporti e, fino al 30 giugno, con possibilità di estensione, sono sospesi i collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l’estero
  • Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all’obbligo di quarantena. 

Africa

  • Algeria: le autorità algerine hanno decretato la chiusura di tutte le frontiere terrestri, salvo casi eccezionali da concordare di comune accordo con i Governi dei Paesi interessati: a chi sarà eccezionalmente consentito l’ingresso sarà imposta una quarantena obbligatoria per 14 giorni, in una struttura individuata dall’autorità sanitaria competente. Inoltre è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali e di tutti i collegamenti marittimi da e per l’Algeria, ad eccezione di voli specialmente autorizzati.
  • Angola: le Autorità angolane hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i cittadini non angolani provenienti dall’Italia. 
  • Benin: prevista la limitazione dell’attraversamento delle frontiere terrestri solo ai casi di estrema necessità, in coordinamento con le Autorità dei Paesi confinanti.
  • Botswana: sospensione del rilascio di visti alle frontiere e presso tutte le ambasciate a favore di persone provenienti dalle aree ad alto rischio. I visti già rilasciati sono cancellati con effetto immediato e fino a data da destinarsi.
  • Burundi: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.
  • Camerun: immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.
  • Capo Verde: sospesi, fino a nuovo avviso, tutti i voli internazionali.
  • Ciad: le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire da giovedì 19 marzo, per un periodo di due settimane.
  • Congo-Brazzaville: le autorità locali hanno prorogato il 21 aprile, per un ulteriore periodo di 21 giorni,  lo stato di emergenza inizialmente disposto il 30 marzo. 
  • Costa D’Avorio: controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l’isolamento a scopo precauzionale.
  • Comore: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Egitto: tutti i voli da e per l’Egitto sono sospesi fino almeno al 31 marzo 2020. Per coloro che abbiano necessità di rientrare in Italia per motivi di assoluta urgenza, si suggerisce di segnalare all’Ambasciata la propria situazione. I cittadini italiani interessati potranno scrivere un messaggio all’indirizzo e-mail [email protected] in cui avranno cura di specificare i dati anagrafici, i propri recapiti telefonici ed email e la località in Egitto in cui si trovano. Si raccomanda di consultare anche il sito dell’Ambasciata www.ambilcairo.esteri.it
  • Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un’apposita struttura ospedaliera denominata ‘Villaggio Community Hospital’ ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall’Italia
  • Etiopia:  le autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba da svolgersi presso designate strutture alberghiere (hotel Skylight ed Hotel Ghion) a proprie spese e con conferma di prenotazione in anticipo rispetto all’arrivo sul territorio etiopico. I passeggeri in transito prolungato (oltre le 8 ore) saranno trasportati in isolamento presso l’Hotel Skylight, nelle vicinanze dell’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba – Bole, dove rimarranno per il periodo tra lo scalo e la ripartenza. È stato disposto anche il blocco dei voli verso 30 Paesi.
  • Gabon: sono chiusi tutti i confini, ivi compresi quelli aerei, per cui sono sospesi tutti i voli internazionali; è sospeso anche il rilascio dei visti per turismo da parte delle Rappresentanze Diplomatiche gabonesi all’estero.
  • Gambia: dal 23 marzo le Autorità hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree e terrestri fino al 18 maggio. Il Ministero della Salute gambiano ha attivato un numero verde (00220) 1025, da contattare per informazioni e in caso di sospetto contagio. La struttura sanitaria di riferimento è il Medical Research Council (Unit of The Gambia). 
  • Ghana: il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l’Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità. 
  • Gibuti: al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le Autorità gibutine hanno deciso la chiusura dell’aeroporto internazionale di Gibuti, a partire da mercoledì 18 marzo 2020 (ultimi voli il 17 marzo). Tutto il traffico passeggeri sarà interrotto fino a nuovo ordine, mentre resterà attivo il traffico merci.
  • Guinea equatoriale: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Guinea Bissau: le Autorità bissau guineane hanno disposto la chiusura delle frontiere e quindi la sospensione dei voli internazionali.
  • Kenya: quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque sia rientrato nel Paese dal 20 marzo in poi, incluso il personale diplomatico e delle Nazioni Unite. La quarantena è imposta dalle autorità locali e va effettuata presso hotel a spese del viaggiatore.
  • Lesotho: per i viaggiatori provenienti dall’Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni. 
  • Liberia: le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall’Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.
  • Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar, come misura di contenimento del contagio coronavirus.
  • Malawi: le Autorità del Malawi hanno  decretato il lockdown (chiusura) del Paese per 21 giorni  a partire dalle h. 23.59 di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio.
  • Mali: le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall’Europa
  • Marocco: decretata l’interruzione di tutti i collegamenti con l’estero, tra cui la sospensione di quelli aerei fino al 15 giugno.
  • Mauritania: il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l’estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano.
  • Mauritius: chiusura dei confini del Paese a partire dal 19 marzo per gli stranieri e, a partire dal 22 marzo, per cittadini mauriziani e residenti
  • Mozambico: le Autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo di 14 giorni, per tutti i passeggeri in arrivo da Paesi di trasmissione attiva del Coronavirus.
  • Namibia:  la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali.  E’ consentito esclusivamente il trasporto di merci essenziali e il rientro in Namibia per cittadini e residenti, i quali devono comunque sottoporsi ad isolamento per 14 giorni sotto supervisione in una struttura governativa.
  • Niger: il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l’Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.
  • Nigeria: le Autorità locali hanno prorogato la chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali di linea in arrivo o partenza almeno fino al 4 giugno.
  • Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.
  • Ruanda (agg.25/05): le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli passeggeri da/per l’aeroporto internazionale di Kigali  e la chiusura delle frontiere terrestri (tranne per i cargo) fino a nuovo avviso.
  • Sao Tomé e Principe: divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri fino ad almeno il 2 maggio.
  • Senegal:  a decorrere dalle 23.59 del 20 marzo, inoltre, sono stati sospesi tutti i collegamenti aerei e chiuse le frontiere terrestri. Il provvedimento è stato esteso fino al 31 maggio, ma potrebbe essere prorogato ulteriormente.
  • Seychelles: le Autorità delle Seychelles hanno adottato una serie di misure per limitarne la diffusione. L’ingresso alle Seychelles non è consentito a chiunque arrivi dall’Europa fino a nuovo avviso.
  • Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni. 
  • Somalia: sospensione di tutti i voli internazionali di passeggeri, fino a nuovo avviso.
  • Sudafrica: chiusura temporanea delle frontiere, eccetto che per favorire il rimpatrio dei sudafricani e quello degli stranieri residenti, sospensione pertanto dei collegamenti aerei domestici e internazionali.
  • Sudan: le Autorità locali hanno vietato, fino al 30 luglio prossimo, l’ingresso in Sudan ai cittadini dei Paesi in cui maggiore è l’incidenza accertata del virus, tra cui l’Italia, anche se già in possesso di visto o permesso di soggiorno e indipendentemente dalla loro provenienza.
  • Swaziland: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Tanzania: è stata disposta la riapertura dei voli internazionali  e l’annullamento della quarantena obbligatoria per i viaggiatori in ingresso. I turisti in ingresso dovranno tuttavia essere in possesso di un certificato che dichiari la negatività al virus.
  • Tunisia: le autorità tunisine hanno disposto inoltre la chiusura delle frontiere terrestri e marittime e adottato misure restrittive all’interno del Paese fino al 18 maggio.
  • Uganda: tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia saranno sottoposti a 14 giorni di quarantena obbligatoria e collocati in un ospedale o albergo designato dal governo a proprie spese
  • Zambia: l’aeroporto internazionale Kenneth Kaunda di Lusaka rimane l’unico aeroporto operativo per voli internazionali. Parzialmente ripresi i voli nazionali, per ora solo dalla capitale a Ndola e viceversa, con un numero limitato di voli settimanali. I passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Lusaka, così come ad ogni altro punto d’ingresso del Paese, anche se asintomatici, vengono sottoposti ad una quarantena obbligatoria (a spese del viaggiatore) di un minimo di 14 giorni presso strutture governative designate a tal fine.
  • Zimbabwe: chiusura di tutte le frontiere ai viaggiatori non residenti e, a partire dal 30 marzo fino a data non definita. I voli internazionali in arrivo ed in partenza dal paese sono momentaneamente sospesi.



Emergenza Covid-19: DL Rilancio – prima nota di sintesi dei principali interventi in materia di lavoro, welfare e capitale umano

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 21 maggio, si riporta in allegato una prima nota di commento, redatta dal nostro Sistema centrale, riguardante i principali interventi del DL 19 maggio 2020 n.34 (cd Decreto Rilancio) in materi di lavoro, welfare e capitale umano.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

Allegato

DL Rilancio – Nota LWCU