AGEVOLAZIONI: pubblicato in G.U il Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Informiamo che il 28 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento, che sancisce le modalità che le Amministrazioni concedenti agevolazioni che si configurano aiuti di stato, dovranno seguire per la registrazione delle agevolazioni, entrerà in vigore il 12 agosto p.v., sostituendo le modalità di registrazione previste dalla disciplina transitoria.

Allegati

Regolamento MISE Registro aiuti di stato_def_28.07.2017




CODICE DELLA STRADA: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva trasporti eccezionali

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, la Direttiva n. 293 del 15.06.2017 – firmata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio – che detta disposizioni in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Tale provvedimento si è reso necessario a seguito delle “vicissitudini” relative al rilascio delle autorizzazioni al transito, dopo il crollo del cavalcavia “Annone” della SP 49 sulla SS36.

La Direttiva è il risultato di un confronto durato diversi mesi tra il Ministero e le rappresentanze degli Enti territoriali (ANCI e UPI), Anas, Aiscat, le associazioni delle committenze e quelle vettoriali.

Il provvedimento si sofferma sulle competenze e obblighi degli enti titolati al rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, invitando gli stessi ad osservare quanto prescritto nel CDS.

Di seguito si enunciano i punti di maggiore interesse del provvedimento.

1. Catasto strade

Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni sono chiamati ad istituire e pubblicare il catasto strada della rete viaria di loro competenza, aggiornando i dati relativi allo tecnico e giuridico della stessa, nonché le caratteristiche di percorribilità anche in relazione alle opere d’arte presenti (cavalcavia).

Qualora lungo la rete stradale dell’ente autorizzante siano presenti opere d’arte (cavalcavia stradali o ferroviari) di proprietà di un altro ente, quest’ultimo dovrà fornire indicazioni di carico limite ammissibile con eventuali prescrizioni per il transito. La percorribilità dell’opera oltre tale limite dovrà essere puntualmente verificata dall’ente proprietario o gestore delle strutture sulla base dello schema di carico previsto trasmesso dall’ente preposto all’autorizzazione al transito.

I gestori o gli enti proprietari delle strade possono costituire un elenco di strade interessate da frequenti transiti eccezionali che non necessitano di specifiche verifiche di sicurezza, al fine di orientare gli operatori nella scelta degli itinerari.

Nel caso di autorizzazioni periodiche o multiple, i committenti e le imprese di trasporto, anche attraverso le associazioni di categoria, possono comunicare i percorsi di interesse al fine di consentire specifiche verifiche da parte degli enti medesimi.

Si sottolinea che la Direttiva invita gli enti proprietari delle strade, nelle more della costituzione del catasto strade, di garantire il regolare rilascio dei titoli autorizzativi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Istruttoria preventiva

Il rilascio dei titoli autorizzativi al transito avviene previa un’accurata istruttoria effettuata dagli enti preposti, in riferimento alle caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel trasporto e alle caratteristiche delle strade interessate dal transito.

In generale e indipendentemente dal tipo di autorizzazione, sono autorizzabili soltanto masse eccezionali uguali o inferiori al carico massimo sopportabile in sicurezza dall’infrastruttura e tenendo soprattutto conto delle opere d’arte (cavalcavia).

Il CDS recita che il trasporto in condizioni di eccezionalità è possibile quando per le masse o le dimensioni delle cose indivisibili non possono essere utilizzati i normali veicoli che rispettano i limiti di sagoma e massa (artt. 61 e 62) ovvero in presenza di determinate categorie merceologiche (blocchi di pietra naturale, coils, laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia).

Per tali categorie è ammesso il trasporto di più elementi simili, anche in assenza di un pezzo indivisibile, gli enti dovranno eventualmente autorizzare un carico inferiore a quello massimo possibile in base al veicolo eccezionale utilizzato, fino a rientrare entro i limiti di portata dell’infrastruttura, ovvero dovrà essere ricercato un diverso itinerario.

Particolare attenzione deve, inoltre, essere prestata per quelle opere d’arte, come i ponti di II categoria, progettati secondo norme obsolete e per quelli che per vetustà o per condizioni di degrado non sono compatibili con il transito di mezzi eccezionali, gli enti proprietari dovranno comunicare con tempestività agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni eventuali limitazioni di portata o impedimento temporaneo o permanente.

La richiesta di nulla osta ad altri enti proprietari di strade interessate dal transito, è di competenza dell’ente autorizzante e non può, di conseguenza, essere surrogata da dichiarazioni demandate all’impresa di trasporto richiedente l’autorizzazione.

Nell’autorizzazione dovranno essere indicati i percorsi e gli elenchi di strade compatibili con il transito; il richiedente l’autorizzazione deve indicare le strade su cui intende transitare e non avanzare richieste su ”intera rete”.

L’ente autorizzante deve indicare percorsi alternativi sulla propria rete viaria di competenza, tuttavia, qualora il percorso non sia non sia individuabile nelle rete dell’ente rilasciante, quest’ultimo inviterà tempestivamente il richiedente a ricercare un percorso alternativo presso altri enti.

Il conducente o il responsabile della scorta hanno l’obbligo di accertarsi che il transito del trasporto eccezionale per massa sulle opere d’arte non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto dello stesso tipo.

In caso di richieste consecutive, per ottenere l’autorizzazione al transito di veicoli o trasporti eccezionali sulla medesima infrastruttura che presentino le stesse caratteristiche, gli oneri per sopralluoghi, accertamenti tecnici o opere di rafforzamento non provvisorie sono richieste dall’ente autorizzante una sola volta al primo richiedente; qualora tale ente riceva più richieste simili presentate contemporaneamente le spese sono ripartite tra i soggetti richiedenti.

3.  Coordinamento tra Enti

La Direttiva dispone, in attuazione all’art. 14 del Regolamento, un coordinamento tra gli Enti, prevedendo l’adozione di procedure telematiche e l’istituzione di sportelli unici per l’accettazione e la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni. Ciò anche al fine di adottare la massima uniformità nell’indicare le necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito.

Il coordinamento si rende tanto più necessario in relazione al fatto che il transito può interessare tratti stradali con caratteristiche anche molto diverse tra loro.

Si sottolinea che è escluso l’applicazione del silenzio-assenso alle fasi della procedura autorizzativa, nello specifico, per quanto riguarda al rilascio di nulla osta al transito da parte di enti proprietari diversi dall’ente autorizzante il trasporto, in assenza di indicazioni aggiornate di percorribilità nel catasto o archivio strade.

4. Prescrizioni

La direttiva, richiamando l’art. 16, comma 1, del Regolamento, sottolinea le eventuali prescrizioni che possono essere imposte nell’autorizzazione per tutelare il patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione: particolari percorsi da seguire o da evitare; particolari limiti di velocità da rispettare; particolari modalità di marcia; evitare; particolari limiti di velocità da rispettare; particolari modalità di marcia; periodi temporali, orari o giornalieri durante i quali la circolazione non è autorizzata; la necessità di scorta tecnica; l’obbligo di comunicazione preventiva del transito all’ente autorizzante e agli organi di polizia stradale competente per territorio.

L’obbligo della scorta tecnica può rendersi necessario non soltanto nei casi previsti dal CDS e dal Regolamento d’esecuzione, ma anche nel caso di prescrizioni relative a modalità di circolazione che non possono essere attuate dal solo conducente del veicolo (ad es., prescrizione di marcia al centro della carreggiata su cavalcavia con una sola corsia per senso di marcia che richiede l’arresto temporaneo della circolazione nel verso opposto a quello di marcia del trasporto eccezionale).

5.Tutela della strada

Se sono necessari particolari accorgimenti tecnici o cautele, l’ente può prescrivere un servizio di assistenza tecnica sulle operazioni stradali (scorte), che deve essere svolto da personale dell’ente proprietario o gestore, o, in caso di impossibilità, da un’idonea impresa esterna sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’ente. I relativi oneri sono a carico del richiedente che sosterrà anche le spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento (artt. 13 e 19 Regolamento d’esecuzione CDS).

Per i transiti eccedenti in massa i limiti delle opere d’arte individuati nel catasto delle strade, gli Enti proprietari ove diversi da quelli autorizzanti, debbono essere messi nella condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d’arte di competenza per valutarne l’impatto sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.

La Direttiva prevede l’obbligo degli enti proprietari di installare un’apposita segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli, indipendentemente dal transito dei trasporti eccezionali, e raccomanda agli stessi di evitare inutili prescrizioni per il transito dei trasporti eccezionali.

Infine, viene raccomandato agli organi di Polizia stradale di intensificare i controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

 Allegati

DIRETTIVA+MIT+15.06.2017-AUTORIZZAZIONI+TRANSITO+T.E.




Benefici normativi e contributivi – L. n. 296/2006 – Circolare INL n. 3/2017

Con la circolare n. 3/2017, riportata in allegato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, anche in esito al confronto con Confindustria ed altre associazioni del sistema, ha formalizzato una interpretazione di notevole rilievo per le imprese in tema di rilascio del DURC e di revoca dei benefici.

La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, secondo il quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Finora, il mancato rispetto degli “altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi” produceva la perdita dei benefici per tutta l’impresa.

I benefici di cui si tratta – elencati in modo non esaustivo nella nota del Ministero del 28 gennaio 2016 – sono principalmente legati al singolo rapporto di lavoro e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti.

L’Ispettorato, sulla base di questa corretta ricostruzione, chiarisce pertanto che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.

Si tratta di un principio già rinvenibile sia nella disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, sia nel richiamo contenuto nell’art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 (disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali) secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Il paradosso a cui conduceva la differente interpretazione più restrittiva (perdita dei benefici per tutti i lavoratori) era l’introduzione di un meccanismo di penalizzazione addirittura più grave rispetto a quello delineato dal D.M. 30 gennaio 2015, secondo il quale soltanto alcune violazioni particolarmente gravi (quelle elencate nell’Allegato A) impediscono il rilascio del DURC e la conseguente fruizione della totalità dei benefici in godimento da parte dell’impresa.

Allegati

Circolare+3+2017




Costituzione 3 nuovi ITS in Campania

La Regione Campania ha emanato, nell’ambito delle azioni volte alla valorizzazione dell’offerta formativa professionale nella regione, un Bando per la costituzione di 3 nuovi

ITS nel campo dell’Energia, della Moda e della Meccanica, di cui in allegato i relativi documenti. L’opportunità è rilevante sia per i giovani che per il sistema delle imprese, nell’ottica di formare dei professionisti qualificati che sopperiranno alla carenza di offerta registrata spesso sul mercato del lavoro in relazione ai profili inerenti tali settori. Il Bando prevede che le domande siano presentate dal soggetto capofila della costituenda Fondazione (un Istituto scolastico superiore) entro il prossimo 15 settembre. Le imprese interesse a partecipare alla compagine della costituenda Fondazione possono segnalarlo via email a [email protected]
Eventuali quesiti tecnici possono essere presentati via mail all’indirizzo: [email protected]. Ricordiamo inoltre che, in Campania ci sono già tre ITS funzionanti: l’ITS Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi, l’ITS per la Mobilità Sostenibile Trasporti Ferroviari e l’ITS Beni Attività Culturali e Turistiche per i quali è comunque possibile fare specifica richiesta di adesione.

Allegati

DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_336_DEL_25-07-2017

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PREMIO IMPRESE PER INNOVAZIONE CONFINDUSTRIA – IX Edizione

Confindustria lancia la IX edizione del Premio Imprese x Innovazione, con l’obiettivo di  assegnare un riconoscimento ufficiale alle aziende italiane che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo ma che valorizzi l’organizzazione e la cultura dell’azienda stessa.

Il Premio IxI di Confindustria è realizzato in collaborazione con La Fondazione Giuseppina Mai, con il sostegno di  Warrant Group e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI). A partire dalla IX edizione si avvarrà anche della collaborazione di Confindustria Bergamo.

Il Premio si distingue per essere, in Europa, il primo sull’Innovazione che ha adottato i parametri dell’European Foundation for Quality Management (EFQM), un modello di eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale. Il Premio si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della Ricerca e Innovazione e della Finanza per la Ricerca e Innovazione messi gratuitamente a disposizione dai partner del Premio e  da imprese.

L’esperienza di questi anni ha evidenziato che le imprese che hanno fatto tesoro delle indicazioni emerse dai risultati di questo percorso sono poi davvero cresciute, a dimostrazione concreta che gli investimenti in R&I sono remunerativi nel medio termine e capaci di generare un processo virtuoso di consolidamento dei risultati raggiunti e di progettazione degli scenari futuri. Lo conferma il fatto che il Premio richiama molte nuove imprese, ma anche molte aziende che  partecipano alle edizioni successive per valutare il loro livello di crescita rispetto agli anni precedenti.

DESTINATARI
Il Premio è aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia, suddivise in quattro categorie distinte:
– Imprese con un numero di dipendenti maggiore di 1500
– Imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50
– Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250
– Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 1500

Come da regolamento, non potranno partecipare le imprese che nelle ultime due edizioni hanno vinto il Premio Award.

Il percorso prevede:
–        la compilazione in ogni sua parte l’apposito modulo di registrazione e dell’informativa privacy
–        la compilazione del Questionario nelle sue 2 sezioni (A e B).
–        la compilazione dell’Application guidata disponibile sul portale e da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected] assicurandosi di ricevere una risposta di avvenuta ricezione da parte di Confindustria
–        la possibilità di compilare il Questionario Industria 4.0 per concorrere alla menzione speciale prevista

La scadenza per la compilazione del questionario e dell’ application guidata è fissata al 10 settembre 2017.

Confindustria con il Premio IxI, per la categoria Industria e Servizi, al Premio Nazionale per l’Innovazione, che sarà assegnato anche alle prime 9 imprese  vincitrici del premio IxI (6 per la categoria piccole e medie imprese, 3 per la categoria grandi imprese).

Il Premio Nazionale per l’Innovazione (“Premio dei Premi”) è un’iniziativa del Governo italiano promossa con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008 che ha previsto la Giornata Nazionale dell’Innovazione. Il Premio è istituito, su mandato del Presidente della Repubblica Italiana, presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica COTEC. L’obiettivo del Premio è valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e creative di aziende, università, amministrazioni pubbliche, enti o singoli ideatori, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione nel Paese.

Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega di sensibilizzare le vostre aziende associate a partecipare.

Tutte le informazioni sul regolamento, le fasi, i riferimenti dell’iniziativa e il questionario online per partecipare saranno disponibili da domani sul sito di Confindustria al seguente indirizzo:

http://www.confindustria.it/Aree/PremioIxI2017.htm

Per ogni informazione di carattere organizzativo e tecnico è attiva la casella di posta dedicata al Premio: [email protected] e potete contattare Angela Ciccarone  – Confindustria – Politiche Industriali – Tel. 06-5903376 – email. [email protected]




Consorzio ASI: disponibilità lotto

Il Consorzio Asi ci informa che è disponibile un lotto, ubicato nell’agglomerato ASI di Battipaglia,

di mq. 5235 e ricadente in zona omogenea “D” del vigente Piano Regolatore Territoriale Consortile del Consorzio ASI di Salerno. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici del Consorzio ( tel. 089336371; e-mail: [email protected] ; pec: [email protected]).




CIGS: anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva – circolare MLPS n.14/2017

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 14 del 26 luglio 2017, in allegato, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito al requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015.

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione “.

In sede di valutazione dei programmi aziendali, il Ministero ha riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.

In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – il Ministero ritiene che nel corso dei programmi contemplati dall’art. 21, del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.

Pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.

 Allegati

MLCircolare-14-2017




MERCATO ELETTRONICO PA: pre-abilitazione per le imprese che operano sul MEPA – deadline 18 agosto 2017

Informiamo che è in corso una riorganizzazione ed estensione delle merceologie dei bandi di abilitazione al Mercato Elettronico relativi a beni e servizi, e che il 28 agosto saranno pubblicati due nuovi

bandi che sostituiranno quelli ad ora attivi. Per consentire alle imprese già attive sul MEPA di trasferire l’abilitazione e i cataloghi nella nuova struttura senza ulteriori oneri, Consip ha messo a disposizione fino al 18 agosto una “procedura di pre-abilitazione”. Al momento dell’apertura al pubblico dei nuovi bandi, infatti, le imprese che hanno effettuato la pre-abilitazione, potranno riprendere ad operare sul MEPA in assoluta continuità, mentre le altre dovranno procedere con una nuova richiesta di abilitazione e attenderne l’esito secondo le consuete modalità operative e i tempi di valutazione dell’istanza. Di seguito i link per consultare la relativa documentazione e le informazioni su questa procedura: Documentazione “Nuovo Bando Beni” Documentazione “Nuovo Bando Servizi”




Contributi INAIL per assunzione di persone disabili – Circolare INAIL n. 30 del 25 Luglio 2017

Con la circolare n. 30 dello scorso 25 Luglio, riportata in allegato, l’INAIL amplia in via sperimentale la rete di assistenza a favore dei lavoratori disabili, anche ai casi di nuova occupazione.

Come noto infatti, il Regolamento approvato dall’Istituto lo scorso anno e la successiva circolare n.51/2016 limitavano i contributi esclusivamente ai casi di conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dell’aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti ad un infortunio sul lavoro o ad una tecnopatia.
Ricordiamo che il Regolamento del 2016 prevede tre tipologie di interventi:
1) per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con tetto di spesa a 95 mila euro e 100% dei costi ammissibili;
2) per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con limite di spesa sino a 40 mila euro e 100% dei costi ammissibili;
3) per la formazione, con il limite di spesa di 15 mila euro e il 60% dei costi ammissibili.
La circolare in oggetto estende quindi l’applicabilità di tali interventi alle nuove assunzioni di lavoratori disabili mediante contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, escludendo così il lavoro autonomo.
Relativamente alle tipologie di contratto, la circolare chiarisce che mentre non si riscontrano problemi di applicabilità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto invece concerne quelli a tempo determinato o flessibili è necessario effettuare caso per caso una valutazione dei costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell’inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto.
Per accedere ai finanziamenti, il datore di lavoro dovrà presentare un progetto di inserimento che dovrà essere comunicato, mediante il modulo allegato alla circolare n.30, alla sede INAIL territorialmente competente per domicilio del lavoratore.

Allegati

Circolare n 30 del 25 luglio 2017

allegato 1 alla circolare 25_2017




Orario estivo e chiusura per ferie

Si comunica che da lunedì 31 luglio a venerdì 1° settembre  gli Uffici di Confindustria Salerno osserveranno il seguente orario estivo:

apertura ore 8.30 chiusura ore 15.30 (salvo diverse esigenze e riunioni già programmate).

 

Si informa inoltre che gli Uffici resteranno chiusi per ferie estive da lunedì 7 agosto a venerdì 18 agosto.